ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21665 - pubb. 11/01/2019.

Opponibilità al fallimento della locazione d'immobile di durata ultranovennale


Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2008, n. 3016. Est. Ragonesi.

Locazione - Ultranovennale - Fallimento del locatore - Subentro automatico del curatore - Condizioni - Rispetto delle formalità pubblicitarie - Necessità - Sussistenza - Omessa trascrizione del contratto - Conseguenze - Inopponibilità del periodo eccedente il novennio - Fattispecie


In tema di locazione d'immobile avente durata ultranovennale, ai sensi dell'art. 80 legge fall. il fallimento del locatore non scioglie il contratto, subentrando il curatore nella identica posizione contrattuale del fallito, purché la locazione sia opponibile alla massa dei creditori ex art.45 legge fall. (Il principio è stato affermato dalla S.C. con riguardo alla locazione di un fondo stipulata fino all'esaurimento delle cave esistenti, senza che il contratto fosse stato trascritto, derivandone che legittimamente alla scadenza del novennio dalla stipulazione il curatore poteva farne valere l'inefficacia per il periodo eccedente tale limite temporale). (massima ufficiale)

Il testo integrale