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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21570 - pubb. 01/05/2019.

Dolo contrattuale e onere della prova


Cassazione civile, sez. II, 27 Febbraio 2019, n. 5734. Est. Scarpa.

Dolo - Vizio del consenso - Presupposti - Onere della prova - Accertamento devoluto al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti


Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (massima ufficiale)

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