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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21516 - pubb. 10/04/2019.

Fallimento e processo esecutivo: la liquidazione delle spese di giustizia compete al giudice dell’esecuzione


Tribunale di Novara, 01 Aprile 2019. .

Fallimento – Accertamento del passivo – Pendenza di esecuzione immobiliare – Liquidazione delle spese di giustizia sostenute dal creditore – Competenza del giudice dell’esecuzione


La liquidazione delle spese di giustizia sostenute dal creditore nell’ambito del processo esecutivo nel quale sia intervento il curatore del fallimento ai sensi dell’art. 107 legge fall. deve essere effettuata dal giudice dell’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco De Cao


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