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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21476 - pubb. 03/04/2019.

Obbligo, per tutti gli imprenditori, di redazione del bilancio, prova della esenzione da fallimento e poteri di indagine del giudice


Cassazione civile, sez. I, 11 Marzo 2019. Est. Dolmetta.

Fallimento – Dichiarazione – Soglie di fallibilità – Prova – Bilancio d’esercizio – Unicità dello strumento per la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di fallibilità – Esclusione

Fallimento – Dichiarazione – Esenzione ex art. 1 l.f. – Prova – Provenienza dei documenti dall’impresa interessata – Valutazione dell’attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile – Necessità – Poteri di indagine officiosa del giudice – Caratteristiche – Limiti


Tutti gli imprenditori, indipendentemente dalla semplificazione o esenzione dall’imposizione fiscale, sono soggetti all’obbligo civilistico della tenuta delle scritture contabili, tra le quali è ricompreso, ai sensi dell’art. 2217 c.c., il bilancio d’esercizio, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

Il fatto che tutti gli imprenditori siano obbligati alla tenuta del bilancio non significa né comporta che il bilancio d’esercizio sia un veicolo necessario per la dimostrazione del possesso dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fall. o che sia comunque l’unico strumento possibile per la verifica della concreta sussistenza dei medesimi, potendo l’esenzione dal fallimento essere ricavata da altri elementi che in concreto risultino altrettanto significativi.

La verifica della sussistenza dei requisiti di «non fallibilità» di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. offre all’interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, cod. civ.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, legge fall. per l’esenzione dal fallimento, non rileva la provenienza dei documenti dall’impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell’attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l’effettiva realtà dell’impresa che viene considerata.

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento di cui all’art. 15 legge fall., i poteri di indagine officiosa del giudice, sono poteri di supplenza, non regolati in modo vincolante, che richiedono una valutazione di merito sulla incompletezza del materiale probatorio acquisito, dalla individuazione di quello astrattamente utile per la corretta definizione del procedimento, alla concreta acquisibilità di dati idonei a colmare le deficienze riscontrate e alla rilevanza dei dati della decisione; in ogni caso, l’oggetto dell’indagine finalizzata a colmare le lacune probatorie ritenute sussistenti dovrà essere limitato ai fatti dedotti quali allegazioni difensive. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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