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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21445 - pubb. 28/03/2019.

Fallimento: termine per la presentazione della domanda per il credito da indennità di occupazione dell’immobile


Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2018, n. 20310. Est. Cennicola.

Fallimento – Domanda tardiva – Crediti maturati nel corso della produrrà – Occupazione di immobile – Termine per la presentazione della domanda


La domanda con la quale il creditore intenda ottenere, in relazione ad un proprio immobile occupato dalla curatela fallimentare, il riconoscimento in prededuzione di un'indennità a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all'effettiva riconsegna non è soggetta al termine di decadenza previsto per le insinuazioni tardive, potendo essere presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Carlino Semper

Rilevato che:

con decreto del 27.6.2013 il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta da X-Real Estate s.p.a. volta ad ottenere in prededuzione il riconoscimento della somma di Euro 93.833,33 a titolo di canoni e indennizzi per l'occupazione di un immobile di sua proprietà, maturati tra la dichiarazione di fallimento e l'effettiva riconsegna avvenuta in data 1.2.12;

osservava il Tribunale che, come ritenuto dal giudice delegato, la domanda di ammissione al passivo era stata presentata oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e che il ritardo non poteva considerarsi giustificato, visto che la ricorrente aveva richiesto la riconsegna dell'immobile in data antecedente all'udienza di verifica del passivo, dimostrando di essere consapevole fin da quel momento del fallimento della società debitrice;

nè la considerazione del carattere prededucibile del credito poteva indurre ad una diversa conclusione, atteso che la necessità di procedere all'accertamento del credito secondo le modalità previste dalla L. Fall., artt. 92 e ss. è espressamente imposta dalla L. Fall., art. 111-bis anche per i crediti prededucibili contestati;

avverso tale decreto X-Real Estate s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resiste la curatela fallimentare mediante controricorso; in data 22.3.2018 il P.G. ha depositato la requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso; le parti hanno depositato memorie.

 

Considerato che:

1) il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il Tribunale omesso di considerare che al momento della scadenza dell'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (19.12.2010) la restituzione dell'immobile non era ancora avvenuta e dunque il credito non era ancora sorto; pertanto la circostanza che il creditore fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento, posta dal Tribunale a fondamento della dichiarazione di inammissibilità della domanda ultratardiva, era del tutto irrilevante, in quanto la non imputabilità del ritardo andava piuttosto ricollegata al fatto che il credito non era ancora maturato;

2) con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), avendo il tribunale omesso di considerare che, essendo la restituzione dell'immobile avvenuta in data 1.2.2012, anteriormente a tale data il credito non poteva essere esattamente quantificato e dunque la domanda di ammissione non poteva essere presentata;

3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato e del procedimento (ex art. 360 c.p.c., n. 4), anche in relazione all'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale riferito di un assunto difensivo (secondo il quale, trattandosi di crediti prededucibili, non sarebbe stata necessaria la domanda di insinuazione) mai sostenuto dal ricorrente;

4) il quarto motivo rappresenta la nullità del decreto impugnato e del procedimento (ex art. 360 c.p.c., n. 4), anche in relazione all'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale errato nel ritenere la domanda di ammissione proposta anche in relazione ai canoni maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento;

5) il primo motivo è fondato;

pienamente condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal P.G. nella requisitoria, laddove si evidenzia come, venendo in rilievo un credito prededucibile interamente maturato dopo la dichiarazione di fallimento e solo al momento dell'intervenuta riconsegna dell'immobile, del tutto giustificata appare la condotta del creditore che, anzicchè frazionare il credito e domandare tempestivamente l'ammissione solo per la porzione maturata entro l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ha atteso la riconsegna dell'immobile onde realizzare la certezza circa l'ammontare complessivo del credito e conseguentemente presentare un'unica domanda di ammissione;

va in proposito rimarcato che, come questa Corte ha già evidenziato, "l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, commi 1 ed u.c." (Cass. n. 16218 del 2015), onde, l'avere il ricorrente prospettato fin dal momento della domanda di ammissione l'esistenza di un credito unitario, come maturato a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all'effettiva restituzione, rende ancor più evidente come la definitiva quantificazione del credito, sebbene calcolato su base mensile, sia avvenuta solo al momento della riconsegna dell'immobile;

del resto una diversa ricostruzione, imponendo di tener conto, nell'ambito di un rapporto di durata, della scadenza periodica del corrispettivo o dell'indennità, condurrebbe ad illogiche conclusioni, non solo onerando il creditore ad un frazionamento di un credito prospettato come unitario, in quanto derivante da un unico titolo, ma anche esponendolo al rischio di non poter ottenere il riconoscimento di quella ragione di credito maturata dopo il decorso dell'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo;

per tali ragioni deve ribadirsi il principio secondo il quale la domanda con la quale il creditore intenda ottenere, in relazione ad un proprio immobile occupato dalla curatela fallimentare, il riconoscimento in prededuzione di un'indennità a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all'effettiva riconsegna non è soggetta al termine di decadenza previsto per le insinuazioni tardive, potendo essere presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione;

le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento dei restanti motivi, sicchè il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Pescara che provvederà, in diversa composizione, a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pescara in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018.