Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21436 - pubb. 27/03/2019

ATI: il fallimento della capogruppo determina lo scioglimento del mandato e dell'appalto ma non la successione dell'impresa mandante alla fallita

Cassazione civile, sez. I, 22 Agosto 2018, n. 20943. Est. Lamorgese.


Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandataria - Responsabilità società mandante - Limiti - Fattispecie



In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese (ATI), il fallimento della società mandataria capogruppo determina lo scioglimento del rapporto di mandato e dell'appalto ma non la successione alla società fallita dell'impresa mandante la cui responsabilità è limitata alle obbligazioni originate dal suo apporto esclusivo in relazione alla parte dei lavori di sua spettanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, dopo la decisione di condanna in primo grado di un'ATI ed il fallimento della capogruppo mandataria, aveva ritenuto la legittimazione della società mandante, nei confronti della quale era stato riassunto il processo, anche per le obbligazioni eccedenti la quota dei debiti originati dalla parte di lavori ai quali era tenuta). (massima ufficiale)


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