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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21424 - pubb. 26/03/2019.

Delibera assembleare derogatoria dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato


Cassazione civile, sez. II, 04 Agosto 2017, n. 19651. Est. Scarpa.

Delibera assembleare derogatoria dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato - Adozione a maggioranza - Nullità - Fondamento

Azione volta alla determinazione giudiziale di una tabella millesimale per la distribuzione delle spese in applicazione dei criteri legali - Legittimazione passiva dell'amministratore - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze


La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale. (massima ufficiale)

L'amministratore di condominio è passivamente legittimato, ex art. 1131, comma 2, c.c., rispetto ad ogni azione volta alla determinazione giudiziale di tabelle millesimali che ripartiscano le spese in applicazione aritmetica dei criteri legali giacché, rientrando l'approvazione di tali tabelle nella competenza gestoria dell'assemblea, si versa in presenza di controversia riconducibile alle attribuzioni riconosciute allo stesso amministratore dall'art. 1130 c.c. ed ai correlati poteri rappresentativi processuali, senza alcuna necessità di litisconsorzio di tutti i condomini. (massima ufficiale)

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