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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21412 - pubb. 22/03/2019.

Presunzione di comproprietà delle parti comuni accessorie rispetto alle singole porzioni immobiliari


Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2018, n. 884. Est. Scarpa.

Condominio negli edifici – Proprietari di posti auto – Qualità di condomini – Sussistenza – Conseguenze – Presunzione di comproprietà delle parti comuni accessorie rispetto alle singole porzioni immobiliari


La disciplina del condominio degli edifici è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni- quali quelle elencate in via esemplificativa dall'art. 1117 c.c.- ad unità o porzioni di proprietà individuale, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso. Pertanto, anche i proprietari esclusivi di spazi destinati a posti auto compresi nel complesso condominiale possono dirsi condomini, e quindi presumersi comproprietari (nonché obbligati a concorrere alle relative spese, ex art. 1123 c.c.) di quelle parti comuni che, al momento della formazione del condominio, si trovino in rapporto di accessorietà, strutturale e funzionale, con detti spazi. (massima ufficiale)

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