Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21278 - pubb. 23/02/2019

Al concordato preventivo non sono applicabili le norme sugli accantonamenti

Appello Bologna, 27 Settembre 2017. Est. Guernelli.


Concordato preventivo - Obbligo di Accantonamenti - Insussistenza



Nel concordato preventivo, in presenza di cause di opposizione a decreto ingiuntivo, non è applicabile l’obbligo di accantonamento di provvedere all’accantonamento delle somme contestate per l’eventualità della soccombenza, come avviene nel fallimento ai sensi degli artt. 113, ultimo comma, e 117, comma 3, l.fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Massimo Giangiacomo


omissis

… il BANCO lamenta l’omessa considerazione del pagamento ai creditori con le somme rinvenienti da d.i. nei confronti delle stesse banche per 2,5 mln di curo, ancora sub iudice in sede di opposizione e quindi non definitivamente acquisite: doveva allora esservi un pari accantonamento in un fondo rischi ed oneri, invece non effettuato, con conseguente stato di decozione della stessa F.

omissis

9.4. Si collega al tema quello, più concreto, della provenienza delle somme utilizzate per gli ultimi pagamenti e sulla necessità di accantonamenti in ragione del contenzioso con le stesse reclamanti per cifre pressoché corrispondenti.

Naturalmente non è questa la sede per entrare nel merito della fondatezza delle contrapposte argomentazioni riguardanti l’obbligo o meno di restituzione delle somme incassate dalle banche dopo l’apertura della procedura.

È ben vero che non sussiste nel concordato obbligo di accantonamento ex artt. 113 u.c. (e 117 3 co: anche per il riparto finale) l.fall. come nel fallimento, e che tale obbligo non può essere solo analogicamente esteso alla procedura “minore”; tuttavia le reclamanti e l’intervenuta sembrano in più dedurre che tale accantonamento dovesse comunque eseguirsi secondo criteri civilistici e contabili ordinari (p. es. in un fondo rischi e oneri) e non concorsuali, e che ciò non sia avvenuto.

La deduzione se anche esatta, è irrilevante per gli stessi motivi enunciati quanto all’esito del piano industriale e alle sorti dell’azienda: intanto non se ne può per ciò solo far discendere l’attuale decozione dell’impresa; in secondo luogo, eseguiti i pagamenti e se ritenuti gli stessi congrui o perlomeno sufficienti nei confronti dei creditori concorsuali, il concordato deve ritenersi definitivamente adempiuto, e i solo potenziali - all’attualità - creditori successivi all’apertura della procedura (e quindi prededucibili) per l’eventuale obbligo di restituzione inadempiuto, faranno successivamente valere le loro ragioni contro la debitrice nei modi ordinari, sino, se ne ricorrono i presupposti, all’istanza di fallimento.

10. Assorbita ogni altra questione, al rigetto dei reclami deve tuttavia seguire, come per il primo grado, la compensazione integrale delle spese, per gli stessi condivisibili motivi esposti dal Tribunale, cui si aggiunge l’evidente controvertibilità delle questioni in fatto e in diritto trattate.

Sussistono però i presupposti per il raddoppio del CU.

 

P.Q.M.

Rigetta i reclami.