Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2126 - pubb. 19/04/2010

Fallimento, incompetenza, impulso e prosecuzione del processo

Appello Milano, 26 Marzo 2010. Est. Roggero.


Fallimento – Procedimento per dichiarazione – Estinzione per inattività delle parti – Insussistenza – Definizione d’ufficio del procedimento – Necessità. (19/04/2010)



La procedura per la dichiarazione di fallimento non è un procedimento di parti ma è permeato di prevalenti poteri d’ufficio in relazione alla sua finalità pubblicistica, sicché prescinde dall’impulso di parte. Pertanto, presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiarata l’incompetenza da parte del tribunale adìto, ovvero dichiarata la competenza di altro tribunale dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza, indipendentemente dall’inerzia, dalla volontà e dalla diligenza della parte, il processo, che non conosce estinzione ai sensi degli artt. 307 e 310 codice procedura civile, non può non persistere fino a che il fascicolo pervenga al tribunale dichiarato competente a pronunciarsi sull’istanza di fallimento e detto organo emani la sua decisione definendo il processo stesso. (Nunzio Salice) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice



Il testo integrale


 


Testo Integrale