Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21246 - pubb. 11/12/2018

Concordato preventivo e conseguente dello scioglimento del contratto di assicurazione contro i danni

Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 1993, n. 9758. Est. Graziadei.


Concordato preventivo - Effetti - Per i creditori - Apertura del concordato a carico dell'assicurato - Conseguente scioglimento del contratto di assicurazione contro i danni - Esclusione - Premi inerenti a periodi assicurativi esauritisi prima di detta apertura - Assoggettamento al pagamento nella percentuale concordataria - Premi attinenti a periodi assicurativi in corso - Soddisfazioni integrali - Necessità



L'apertura del concordato preventivo a carico dell'assicurato non determina lo scioglimento del contratto di assicurazione contro i danni, al pari degli altri rapporti contrattuali in vigore alla relativa data, dato che le disposizioni degli artt. 72 e segg. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di effetti su detti rapporti della dichiarazione di fallimento, non sono richiamate per il concordato dal successivo art. 169. L'instaurazione di tale procedura, peraltro, comporta che i premi inerenti a periodi assicurativi esauritisi prima dell'indicata data restano soggetti al pagamento nella percentuale prevista dal concordato, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 184 del citato regio decreto, mentre i premi attinenti a periodi assicurativi in corso, ancorché dovuti anticipatamente, devono essere integralmente soddisfatti, sottraendosi agli effetti vincolanti di cui al suddetto art. 184. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente
" Pietro PANNELLA Consigliere
" Renato BORRUSO "
" Vincenzo PROTO "
" Giulio GRAZIADEI Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto

da

DR. LUCIANO BENINI e PROF. MARIO ALBERTO GALEOTTI FLORI, nelle rispettive qualità di liquidatore e commissario giudiziale del concordato preventivo della S.p.A. Avioligure, elettivamente domiciliati in Roma, via Bertoloni n. 14, presso l'Avv. Elia Clarizia, che, con l'Avv. Alberto Gaviraghi, li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

Ricorrenti

contro

S.P.A. UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTÀ, in persona dell'Amministratore delegato Rag. Alberto Cavallo, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso l'Avv. Alessandro Sperati, che, con gli Avv.ti Sergio Turci e Sergio La China, la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale:

Controricorrente

e nei confronti di

S.P.A. AVIOLIGURE in liquidazione;

Intimata

nonché sul ricorso proposta da

S.P.A. AVIOLIGURE in liquidazione, in persona del liquidatore Carlo Baglietto, elettivamente domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 14, presso l'Avv. Elia Clarizia, che, con l'Avv. Alberto Gaviraghi, la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

S.P.A. UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTÀ, come sopra domiciliata e difesa;

Controricorrente

e nei confronti di

DR. LUCIANO BENINI e PROF. MARIO ALBERTO GALEOTTI FLORI, nelle rispettive qualità di liquidatore e commissario giudiziale del concordato preventivo della S.p.A. Avioligure;

Intimati

ed inoltre sui ricorsi proposti da

S.p.A. UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTÀ, come sopra domiciliata e difesa;

Ricorrente incidentale

contro

S.P.A. AVIOLIGURE in liquidazione;

Intimata

e contro

DR. LUCIANO BENINI E PROF. MARIO ALBERTO GALEOTTI FLORI, come sopra domiciliati e difesi;

Controricorrenti

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 965 del 25 novembre 1989;
uditi, all'odierna udienza, il Cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Martinelli, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso del Benini e del Galeotti Flori e del ricorso della Avioligure, nonché la dichiarazione di assorbimento del ricorso della Unione Mediterranea di Sicurtà.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. Unione Mediterranea di Sicurtà, nel 1981, citava davanti al Tribunale di Firenze la S.p.A. Avioligure, in concordato preventivo con cessione dei beni (concordato omologato nel novembre 1980), nonché Mario Alberto Galeotti Flori ed Adriano Sarri, rispettivamente commissario giudiziale e liquidatore dei beni della società convenuta, chiedendo che la società medesima venisse condannata a pagare integralmente, senza falcidia concordataria, le somme di lire 81.400.565 e di fiorini olandesi 52.577,55, oltre interessi e maggior pregiudizio per ritardato adempimento e mutamento del cambio, a titolo di premi dovuti in base a cinque polizze di assicurazione contro i danni e successive appendici di proroga, ancora in corso alla data (28 febbraio 1980) di presentazione dell'istanza di ammissione al concordato.
Il Tribunale respingeva la domanda, nei riguardi del Galeotti Flori e del Sarri, sul rilievo che essi difettavano di legittimazione passiva, e, nei riguardi della Avioligure, sul rilievo che i premi assicurativi, anche quando erano inerenti ai rapporti per i quali non si era verificata risoluzione di diritto "ex" art. 1901 cod. civ., non godevano della "prededuzione" reclamata dalla parte attrice. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25 novembre 1989, in parziale accoglimento del gravame della Unione Mediterranea, condannava la Avioligure a pagarle, in prededuzione, lire 38.923.525 e fiorini olandesi 6.399,10, nonché, in chirografo, nella percentuale risultante dal concordato, lire 42.477.040 e fiorini olandesi 46.218,10, oltre interessi legali; condannava altresì la Avioligure al rimborso in favore dell'appellante dei tre quarti delle spese dell'intero giudizio, con compensazione del rimanente quarto. La Corte di Firenze, fra l'altro, considerava:
- che il Galeotti Flori, commissario giudiziale del concordato, e Luciano Benini, subentrato al Sarri nelle funzioni di liquidatore dei beni del concordato medesimo, non erano destinatari, nel giudizio d'appello, di istanze direttamente avanzate nei loro confronti, e, rispetto alle pretese formulate nei confronti della Avioligure, erano passivamente legittimati, in ragione delle cariche ricoperte, quali litisconsorti necessari o comunque organi della procedura abilitati ad interloquire alla stregue dell'oggetto della contesa;
- che la citazione introduttiva della società di assicurazioni, essendo indirizzata ad ottenere il versamento per l'intero di tutti i premi, includeva anche un'implicita richiesta di accertamento dell'esistenza dei relativi crediti e di condanna al loro soddisfacimento, ancorché previa riduzione concordataria;
- che, in coerenza con le regole dell'art. 82 della legge fallimentare, il concordato preventivo non influenzava i rapporti assicurativi in corso e non elideva l'obbligo di pagare integralmente i premi ad essi inerenti;
- che l'art. 1901 terzo comma cod. civ., in tema di risoluzione del concordato quando l'assicuratore lasci decorrere sei mesi senza agire per la riscossione del premio o delle rate di premio scadute, era da ritenersi convenzionalmente derogato, per le polizze nelle quali, ancorché dopo la scadenza di detto termine semestrale, non sospeso dall'apertura del concordato, risultava stipulata appendice di proroga, in quanto questa evidenziava la volontà delle parti di dare continuità, nel comune interesse, all'originario rapporto;
- che i premi erano dovuti "in toto", quando discendevano da polizze ancora in corso all'apertura del concordato per effetto di dette proroghe (se intervenute prima dello spirare del termine in precedenza fissato), ovvero da polizze stipulate durante la procedura, mentre erano dovuti nella percentuale concordataria quando discendevano da polizze esauritesi prima di quel momento;
- che la pretesa dell'Unione Mediterranea di ristoro del maggior danno, avanzata con la precisazione delle conclusioni di secondo grado, non era esaminabile, perché la relativa domanda, in difetto di riproposizione con l'atto di gravame, era da intendersi rinunciata (art. 346 cod. proc. civ.). Per la cassazione di detta sentenza, notificata il 1-15 febbraio 1990, hanno proposto ricorsi il Benini ed il Galeotti Flori, con otto motivi, e la Avioligure, con sei motivi.
Tali impugnazioni sono state notificate, rispettivamente, il 26 marzo ed il 4 aprile 1990. Ad entrambe resiste, con controricorsi, la Unione Mediterranea, la quale ha anche proposto ricorsi incidentali sulla base di un motivo.
Il Benini, il Galeotti e la Avioligure hanno presentato controricorso in replica al ricorso incidentale e poi memorie illustrative. Memorie sono state depositate anche dall'Unione Mediterranea.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. I primi due motivi del ricorso proposto dal Benini e dal Galeotti Flori sono rivolti a sostenere che la Corte di Firenze, a fronte della mancata riproposizione in appello di domande nei loro confronti, con rinuncia alle pretese in tal senso formulate in primo grado, non avrebbe potuto affrontare la questione della loro legittimazione passiva, e che, comunque, doveva risolvere detta questione negativamente, alla stregue della radicale estraneità degli organi della procedura concordataria rispetto a contesa incentrata sulla sussistenza o meno di ulteriori posizioni debitorie della società ammessa al concordato.
Entrambe le deduzioni sono infondate.
Per quanto riguarda l'una, va osservato che la Corte d'appello ha dato atto che il Benini ed il Galeotti Flori non erano destinatari di pretese "dirette". La circostanza, però, non l'esonerava dall'affrontare il problema della loro legittimazione passiva "ad causam", perché i medesimi, nelle rispettive qualifiche, erano stati evocati pure nel giudizio di secondo grado, di modo che il riscontro di quella legittimazione si imponeva, anche d'ufficio; peraltro, una statuizione sul punto era stata richiesta dall'appellante principale, il quale aveva formulato specifica censura avverso la pronuncia "estromissoria" resa dal Tribunale (e la conseguenziale decisione sulle spese).
In ordine poi alla soluzione affermativa di detto problema, si rileva, nel condividerla, che l'azione della Unione Mediterranea, pure in sede di gravame, mirava non soltanto all'accertamento di debiti della Avioligure, ma anche ad ottenerne l'immediato pagamento, per di più in via preferenziale e senza riduzioni. Il contenuto di siffatte richieste, correlato al fatto che il concordato contemplava la cessione dei beni, implicava, accanto alla legittimazione passiva della debitrice, analoga legittimazione del commissario e del liquidatore, tenendo conto che la parte attrice reclamava pronunce destinate ad interferire negativamente sulle posizioni degli altri creditori, la cui tutela è istituzionalmente affidata al commissario giudiziale, ed altresì ad incidere sulle operazioni di liquidazione e gli adempimenti ad esse connessi, di pertinenza del liquidatore (in tal senso, v. Cass. S.U. n. 4779 del 28 maggio 1987; cfr., "a contrario", Cass. n. 11542 del 30 ottobre 1991 e n. 9073 del 23 agosto 1991, rese nell'ambito di controversie attinenti al mero accertamento di diritti di credito verso l'imprenditore in concordato preventivo).
Gli ulteriori motivi del ricorso del Benini e del Galeotti Flori coincidono con i motivi del ricorso della Avioligure. Il sesto motivo dell'uno ed il quarto motivo dell'altro vanno esaminati con priorità, in quanto attengono all'interpretazione della domanda introduttiva, e, quindi, alla delimitazione della materia del contendere.
Con tali motivi, sotto il profilo della violazione dell'art. 168 primo comma della legge fallimentare, in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., si assume che la Corte di Firenze, nel ritenere che la richiesta di condanna al pagamento di tutti i premi con prededuzione contenesse implicitamente la richiesta di condanna al pagamento in percentuale dei premi che non risultassero assistiti da detta prededuzione, non ha considerato che siffatta pronuncia di condanna poteva essere adottata solo con riferimento ai crediti del primo tipo.
I motivi sono infondati.
L'art. 168 citato, facendo divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore ammesso al concordato, non pose alcuna limitazione alla facoltà del creditore, indipendentemente dalla natura del suo diritto, di promuovere giudizio (secondo il rito ordinario, stante la mancanza in detta procedura concordataria di una verificazione del passivo), al fine di ottenere non solo l'accertamento delle proprie spettanze, ma anche una pronuncia di condanna al loro soddisfacimento, cioè un titolo esecutivo (v. Cass.n. 2611 del 23 ottobre 1967, n. 1727 del 22 maggio 1958).
Pertanto, qualora il creditore chieda, con detto accertamento e detta condanna, anche il riconoscimento di ragioni di pagamento in via preferenziale, il diniego di queste ultime non è d'impedimento ad una pronuncia di condanna nel rispetto della percentuale concordataria, la quale integra un "quid minus", incluso nel "petitum".
I rimanenti motivi dei ricorsi in esame formulano censure connesse.
Si assume che la Corte d'appello, nel concorso delle condizioni di censure all'art. 1901 terzo comma cod. civ., doveva affermare la risoluzione dei contratti assicurativi e riconoscere all'Unione Mediterranea i soli premi in corso alla data dell'azione giudiziale, atteso che tale risoluzione "ope legis" non era convenzionalmente derogabile, in danno dell'assicurata, che il preteso patto in deroga non era evincibile in accordi di proroga successivi alle scadenza delle rispettive polizze (anche perché queste espressamente escludevano la rinnovazione tacita), e che, comunque, il patto medesimo avrebbe implicato una rinuncia a pregressa decadenza, non opponibile ai creditori.
Si adduce poi che erroneamente è stato applicato l'art. 82 della legge fallimentare, trattandosi di norma non richiamata per il concordato preventivo ed insuscettibile di estensione analogica. Si afferma infine che la Corte di Firenze, coordinando le disposizioni dell'art. 168 della legge fallimentare e dell'art. 1901 cod. civ., avrebbe potuto accordare per l'intero i soli premi
inerenti a prestazioni assicurative in corso al momento dell'istanza di concordato, non anche quelli che integravano corrispettivo di prestazioni anteriori e per i quali si era da tempo verificato l'inadempimento.
I riportati motivi sono, in parte, fondati, sulla base e nei limiti delle considerazioni che seguono.
L'apertura del concordato preventivo non tocca i rapporti contrattuali in corso, dato che gli artt. 72 e segg. della legge fallimentare, i quali contemplano gli effetti su tali rapporti della dichiarazione di fallimento, non sono inclusi fra le norme richiamate e rese operanti dal successivo art. 169 (cfr. Cass. n. 3868 del 3 dicembre 1968).
Anche il contratto di assicurazione, pertanto, non risente dalla presentazione di istanza di concordato da parte dell'assicurato, senza che si ponga un problema di applicabilità in via estensiva dell'art. 82 della legge fallimentare (il quale, escludendo lo scioglimento del contratto stesso per il caso di fallimento, ha rilevanza soltanto nell'ambito della relativa procedura, il cui instaurarsi incide, rescindendoli, su altri rapporti in corso). Tale insensibilità del contratto di assicurazione all'apertura del concordato, peraltro, non può tradursi, in assenza di specifiche disposizioni, in un trattamento privilegiato o comunque differenziato dell'assicuratore rispetto agli altri creditori.
Ne deriva, con riferimento all'assicurazione contro i danni, ove ciascun premio integra corrispettivo della copertura assicurativa per un determinato periodo, che i premi, attinenti a periodi in corso all'apertura del concordato, si sottraggono alla falcidia concordataria, in quanto, pur se dovuti anticipatamente, non rientrano fra quelli vincolati agli effetti del concordato stesso "ex" art. 184 della legge fallimentare (v. Cass. n. 4538 del 15 luglio 1980). L'integrale pagamento di detti premi, del resto, specie nell'ipotesi di concordato con cessione dei beni, va a beneficio della massa dei creditori.
Con riguardo, invece, ai premi inerenti a periodi assicurativi anteriori, esauritisi prima dell'apertura del concordato, si rientra nell'area di applicazione del citato art. 184, e, quindi, non può negarsi l'operatività della riduzione fissata con la sentenza d'omologazione.
Pertanto, sulla scorta dei rilievi fin qui svolti, la sentenza impugnata va condivisa quando riconosce la "prededuzione" per premi trovanti titolo in contratti assicurativi stipulati durante il concordato, ovvero in contratti anteriori, ma relativi a periodi di assicurazione in corso, non anche quando la estende a premi afferenti a periodi pregressi.
Inoltre, per tutti i premi in discussione, l'affermazione della loro persistente debenza (per l'intero od in percentuale concordataria) non poteva prescindere dall'accertamento negativo della loro inerenza a contratti già risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1901 terzo comma cod. civ., cioè della norma che prevede tale risoluzione, con la salvezza dei diritti dell'assicuratore relativi al periodo di assicurazione in corso al momento del suo verificarsi, ove l'assicuratore medesimo sia rimasto inerte per oltre sei mesi, e sempre che, ovviamente, non siano nel frattempo intervenuti patti di rinnovazione del rapporto con la fissazione di diverse scadenza.
La Corte d'appello, come sopra ricordato, ha ritenuto inoperante il menzionato art. 1901 cod. civ., per le polizze in cui le parti, anche dopo l'inutile decorso di detto semestre, risultavano essersi accordate per la proroga, mediante "appendici", dell'originario contratto.
Tale affermazione trascura che le disposizioni dell'art. 1901 terzo comma cod. civ. sono derogabili, ai sensi dell'art. 1932 cod. civ., solo in senso più vantaggioso per l'assicurato, prevalendo, in caso contrario, sulle clausole negoziali.
Il patto di proroga del rapporto assicurativo, il quale intervenga quando siano passati oltre sei mesi sensi che l'assicuratore si sia attivato per la riscossione di premi dovutigli in base a precedente contratto, e non solo stabilisca diritti ed obblighi relativi alla nuova copertura assicurativa, ma anche contempli, esplicitamente od implicitamente, la persistente esigibilità di quegli altri premi, introduce una deroga alla risoluzione "ope legis" certamente sfavorevole all'assicurato, ove l'espone al pagamento di premi per il tempo precorso, in cui la prestazione dell'assicuratore è mancata (art. 1901 primo e secondo comma cod. civ.) e non è recuperabile "a posteriori", dovendo la garanzia necessariamente riferirsi a rischi futuri. Tale seconda parte del patto, pertanto, non può sfuggire all'applicazione dell'art. 1932 cod. civ., restando di conseguenza sostituita dalla regola posta dall'art. 1901 terzo comma cod. civ.. Con riguardo poi alla concreta incidenza di detta regola sulle polizze allegate in causa, va rilevato che la pronuncia della Corte di Firenze, nel punto in cui ha ritenuto che l'inerzia dell'assicuratore deve essere computata senza accordare sospensioni in dipendenza dell'instaurarsi della procedura concordataria, non è sindacabile, e rimane quindi ferma, in assenza di censure della parte interessata.
L'accoglimento, nei limiti specificati, dei ricorsi proposti dagli organi del concordato preventivo della Società Avioligure e dalla Società medesima assorbe le altre questioni sollevate da detti istanti ed esige l'annullamento della pronuncia impugnata, al fine di una rideterminazione in sede di rinvio dei crediti dell'Unione mediterranea, che si conformi al principio di diritto, secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, l'apertura del concordato preventivo a carico dell'assicurato comporta che i premi sono sottoposti alla falcidia concordataria se riguardino periodi assicurativi esauritisi in precedenza, mentre vanno soddisfatti per l'intero se riguardino periodi ulteriori, ed altresì al principio di diritto secondo cui la risoluzione del contratto "ex" art. 1901 terzo comma cod. civ., con la conseguenziale perdita dei premi diversi da
quelli fatti salvi da detta norma, non può essere esclusa da accordi "inter partes" che sopravvengano dopo la scadenza del semestre contemplato dalla norma medesima.
Con i ricorsi incidentali, d'identico contenuto, l'Unione mediterranea, adducendo la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., assume che la Corte di Firenze avrebbe dovuto ritenere
riproposta in fase d'appello la pretesa di ristoro del danno per ritardo nel pagamento dei premi e sopraggiunte variazioni del cambio, in quanto il primo motivo del suo gravame conteneva la richiesta di accoglimento di tutte le istanze formulate con l'atto introduttivo del giudizio.
I ricorsi sono fondati.
Il Tribunale non ha pronunciato, e non doveva pronunciare, su detta pretesa, avendo disconosciuto il presupposto su cui si basava, cioè la sussistenza dei crediti fatti valere in causa. Ne deriva che la riproposizione della relativa domanda in appello non abbisognava di specifiche critiche all'operato del Giudice di primo grado, essendo sufficiente che, nella rinnovata ed argomentata affermazione di esistenza di quei crediti, fosse evincibile la volontà dell'appellante di conseguire, con la rimozione della sfavorevole decisione sulla spettanza dei premi assicurativi, un riesame esteso alle indicate richieste di tipo accessorio. Tale volontà risulta chiaramente espressa nell'atto d'appello (direttamente scrutinabile alla luce della natura della questione sollevata); la Corte di Firenze, quindi, non poteva non pronunciarsi in proposito.
La riscontrata omissione comporta che, in sede di rinvio, per le somme che risulteranno dovute in esito all'applicazione dei criteri sopra enunciati, occorrerà vagliare anche la consistenza delle istanze della creditrice di risarcimento del danno da "mora debendi". Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, si affida pure la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo, il secondo ed il sesto motivo del ricorso proposto dal Benini e dal Galeotti Flori, nonché il quarto motivo del ricorso proposto dalla Avioligure; accoglie, per quanto di ragione, gli altri motivi di detti ricorsi, ed accoglie inoltre i ricorsi incidentali proposti dalla Unione mediterranea;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.
Roma, 21 giugno 1993