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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21245 - pubb. 11/12/2018.

Azione contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito


Cassazione Sez. Un. Civili, 31 Marzo 2008. Est. Morelli.

Fallimento - Assicurazione sulla vita - Sopravvenuto fallimento del beneficiario - Scioglimento del contratto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Esercizio del diritto di riscatto da parte del curatore - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Estraneità delle somme dovute all'attivo fallimentare


In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art.1923 cod. civ. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era "in bonis", non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art.46, primo comma, n.5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento. (massima ufficiale)

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