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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21181 - pubb. 06/02/2019.

Efficacia ex tunc della condizione risolutiva nei contratti atipici


Tribunale di Brescia, 16 Novembre 2018. Est. Canali.

Contratto atipico – Contratto di agenzia – Condizione risolutiva – Interpretazione delle clausole contrattuali – Reale volontà dei contraenti – Efficacia ex tunc della risoluzione all’inverarsi della condizione


La clausola condizionale risolutiva si distingue dalla clausola risolutiva espressa in quanto, nel primo caso, la risoluzione è legata ad un momento oggettivo (l’inverarsi della condizione) mentre, nel secondo caso, al compimento di un’azione potestativa (la dichiarazione della parte non inadempiente di voler far cessare il contratto).

La natura condizionata-risolutiva della pattuizione può essere riconosciuta indagando la reale volontà dei contraenti, anche al di là dell’aticipità del contratto e/o dell’atecnicità della terminologia impiegata. Risolto il contratto in forza di avveramento dell’evento dedotto in condizione risolutiva, l’accordo cessa di produrre i propri effetti ex tunc, con conseguente obbligo per l’accipiens di restituire quanto percepito.

[Nel caso di specie, il tribunale, ritendendo avverata la condizione risolutiva, ha dichiarato la caducazione automatica del contratto atipico di collaborazione (avente ad oggetto la ricerca di nuovi clienti e l’implementazione della rete di vendita) ed ha accolto la domanda riconvenzionale del preponente di condanna del collaboratore alla restituzione delle somme già incassate nel corso del rapporto.] (Danilo Griffo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Danilo Griffo


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