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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21148 - pubb. 31/01/2019.

Accordi tra coniugi successivi all'omologazione della separazione ovvero all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.


Cassazione civile, sez. II, 12 Gennaio 2016, n. 298. Est. Lina Matera.

Accordi tra coniugi successivi all'omologazione della separazione ovvero all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. - Modificazione delle disposizioni dell'autorità giudiziaria - Ammissibilità - Condizioni - Limiti


Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati. (massima ufficiale)

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