ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21147 - pubb. 31/01/2019.

La Cassazione chiarisce quando è proponibile il reclamo ex art. 183 l. fall. avverso il decreto di revoca del concordato per inammissibilità ex art. 173 l. fall.


Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2018. Est. Campese.

Concordato Preventivo – Decreto di revoca per inammissibilità ex art. 173 l. fall. intervenuto nel corso del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall. – Reclamo ex art. 183 l. fall. – Ammissibilità


Sebbene debba ribadirsi l’assunto secondo cui, laddove adottato in una fase intermedia tra l’ammissione del concordato preventivo e la votazione dei creditori, o comunque anteriormente all’instaurazione del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall., il provvedimento di revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall., non seguito da dichiarazione di fallimento della proponente il concordato stesso, è insuscettibile di reclamo ex art. 18 l. fall. o di immediato ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., un’analoga conclusione non è ipotizzabile qualora il provvedimento di revoca suddetto, giustificato dalla ritenuta sussistenza di condotte fraudolente del debitore, sia adottato nel corso del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall. instauratosi all’esito della votazione favorevole dei creditori, atteso che, in questa evenienza, detto provvedimento, benchè formalmente di revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, conclude una delle due fasi di un unico giudizio vertente sulla omologazione del concordato, rendendo non più possibile quest’ultima, così da tradursi in un sostanziale diniego di omologazione, avverso il quale potrà essere esperito esclusivamente il reclamo di cui all’art. 183 primo comma l. fall. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) (1)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale

(1) Non constano precedenti in termini.

La Cassazione risolve favorevolmente la questione dell’ammissibilità del reclamo di cui all’art. 183 l.fall. contro il decreto reso dal tribunale ex art. 173 l. fall. nel corso del giudizio di omologazione, dopo l’esito favorevole della votazione dei creditori ed in assenza di opposizioni di quelli dissenzienti, senza che a ciò abbia fatto seguito la pronuncia di fallimento della proponente il concordato.

La Corte di Appello di Bologna aveva optato per la soluzione negativa, sostanzialmente assimilandola a quella prevista per il decreto di non ammissione originaria al concordato ex art. 162, comma 2, l. fall.; il motivo di ricorso in sede di legittimità aveva invece valorizzato la circostanza che il provvedimento impugnato, benché giustificato dal tribunale con il sussistere di un’ipotesi di cui all’art. 173 l.fall., era stato comunque reso nel corso del giudizio instauratosi ex art. 180 l.fall., così da potersi considerare appunto alla stregua di un rigetto dell’omologazione reclamabile ex art. 183 l.fall.

La Cassazione perviene alla decisione in rassegna richiamando Cass. 2011/18987 per cui il controllo della regolarità della procedura, proprio della funzione tipica dell’omologa di imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla proposta, comporta necessariamente la verifica della persistenza sino a quel momento, delle medesime condizioni di ammissibilità della procedura stessa, seppure già scrutinate nella fase iniziale, dell’assenza di atti o fatti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. e, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione (cfr. in senso analogo, le più recenti Cass. n. 2234 del 2017 e Cass. n. 10778 del 2014).

Ancora, Cass. 2014/17191 aveva chiarito che il giudizio di omologazione del concordato preventivo ed il procedimento per la revoca dell’ammissione ex art. 173 l.fall. (nella specie innestatosi nel primo), non sono due subprocedimenti separati ed autonomi ma due fasi di un unico procedimento, poiché l’ammissione costituisce il presupposto necessario per l’omologazione, sicché, venuta meno la prima, non è più possibile la seconda. In altri termini, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall’art. 173 l.fall., o comunque ad essi equiparabili quoad effectum, il tribunale deve respingere la domanda di omologazione, nonostante la mancata apertura del relativo procedimento ovvero il suo esaurimento in modo difforme dall’esito di accertamento più completo espletato nel solo giudizio di omologazione (cfr. Cass. n. 2234 del 2017). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)