Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21127 - pubb. 25/01/2019

Strumenti derivati: il fideiussore è legittimato ad agire contro l’intermediario per la nullità delle obbligazioni garantite. Omessa indicazione del modello matematico di calcolo del MtM. Onere della prova

Tribunale Gorizia, 10 Gennaio 2019. Est. Barbara Caponetti.


Fideiussore – Opposizione a decreto ingiuntivo Legittimazione – Intermediario finanziario – Nullità dei contratti in Interest Rate Swap per difetto di indicazione del modello matematico di calcolo del Market to Market – Indeterminabilità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 cod. civ. – Estratto conto anticipi – Ripartizione dell’onere della prova – Mancata produzione degli estratti conto



Il fideiussore è pacificamente legittimato ad agire contro l’intermediario per far valere la nullità delle obbligazioni da lui garantite nell’interesse di terzi in favore della banca.

L’accordo tra l’intermediario e l’investitore deve avere espressamente ad oggetto, a pena di nullità, il valore finanziario (mark to market) degli strumenti derivati ed il differenziale di probabilità e cioè l’insito rischio finanziario.

In difetto di indicazione del modello matematico di calcolo dell’MTM, va dunque dichiarata la nullità dei contratti in IRS per indeterminabilità dell’oggetto.

In tema di estratto conto anticipi: la norma di cui all’art.50 D.lgs.1993/385 ha esclusivo valore nell’ambito del procedimento monitorio mentre, in sede di opposizione, trovano applicazione le regole generali di ripartizione dell’onere della prova; ne consegue che spetta alla banca produrre il contratto su cui di fonda il rapporto e documentarne l’andamento. (Roberto Cianci) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Roberto Cianci


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