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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21113 - pubb. 23/01/2019.

Privilegio artigiano: non sono corretti i criteri elaborati nella prassi che ricollegano la natura artigiana alla mera prevalenza di alcuni indici soltanto oppure a indici diversi da quelli dettati dalla legge 443 del 1985


Tribunale di Prato, 07 Novembre 2018. Pres., est. Maria Novella Legnaioli.

Privilegio artigiano – Requisiti – Necessaria sussistenza di tutti i requisiti di cui alla legge 443/1985, modifi. dal decreto-legge 5/2012


La Legge quadro sull’Artigianato (L.443/1985), oltre al requisito dell’iscrizione nella Sezione Artigiani del Registro delle Imprese (art.5, comma 1 e 5), condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio in parola, richiede:

1) che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale e, nel caso di s.a.s., che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art.2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice (art. 3 commi 2 e 3). Nella specie, nel periodo di riferimento (anno 2015), la società aveva ancora forma di società in nome collettivo e non di società in accomandita semplice, per cui occorre fare riferimento solo al requisito del lavoro personale prevalente della maggioranza dei soci;

2) che l’impresa abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico bevande e alimenti) (art.3 comma 1)

3) che il personale dipendente sia diretto personalmente dall’imprenditore o dai soci dell’impresa collettiva artigiana, e non superi i limiti previsti in base al settore di attività (art.3 comma 4); nella specie il numero massimo di dipendenti che possono prestare la propria opera sono, trattandosi di impresa che non lavora in serie: 18, compresi gli apprendisti in numero massimo di 9.

4) che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art.3, comma 2).


Tutti questi requisiti devono essere presenti ai fini del riconoscimento della natura artigiana di un’impresa.


Devono pertanto ritenersi non corretti, a partire dalla modifica dell’art. 36 comma 1, D.L. 5/12 conv., i criteri elaborati nella prassi che ricollegano il riconoscimento della natura artigiana alla mera prevalenza di alcuni indici oppure a indici diversi da quelli sopra richiamati.

Va in particolare precisato che il requisito di cui al punto 4) –prevalenza del lavoro sul capitale- deve essere accertato autonomamente e non va fatto dipendere dalla prevalente sussistenza degli altri requisiti.

I principi di diritto deducibili dalla giurisprudenza  antecedente alla modifica dell’art. 2751 bis c.c. intervenuta nel 2012 (tuttora rilevante laddove si riferisce al requisito della preminenza del lavoro sul capitale ai sensi dell’art. 3, 2º comma, l. 8 agosto 1985 n. 443) sono i seguenti:

1) nel fattore capitale occorre tener conto dei costi per l’acquisto della merce, dei servizi e lavorazioni di terzi e delle immobilizzazioni, e un capitale di rilevante entità esclude la prevalenza del lavoro;

2) la «funzione preminente» del lavoro sul capitale può essere intesa non solo in senso quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso;

3) anche nel caso in cui da un punto di vista numerico e quantitativo il fattore capitale sia superiore al fattore lavoro, è possibile, sulla base di una valutazione qualitativa e funzionale, qualificare una impresa come artigiana quando l'impresa si caratterizzi per l'opera qualificante dell'imprenditore e, allo stesso tempo, il valore elevato del fattore capitale dipenda da fattori strutturali (il caso è quello delle imprese orafe che sopportano costi rilevanti per l’acquisto della materia prima); in questa ipotesi il criterio funzionale e qualitativo ha carattere correttivo di quello generale “quantitativo” che risulta inidoneo poiché il fattore capitale risulta preminente in dipendenza di fattori particolari e strutturali;

4) qualora l’impresa non richieda strutturalmente rilevanti investimenti di capitali (come invece nel citato caso delle imprese orafe) e possa svolgersi sia con elevati sia con modesti capitali, è possibile qualificarla come artigiana laddove la particolare qualificazione dell'attività professionale dell'imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato dell'impresa, e cioè sia espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, avuto riguardo alla natura del bene prodotto o del servizio reso, che conserva il segno caratteristico e distintivo del suo autore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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