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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21101 - pubb. 22/01/2019.

Nuova revocatoria fallimentare: consistenza e durevolezza, funzione dell’art. 70 l.f. e richiesta di revoca di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata


Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2019, n. 277. Est. Falabella.

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Rilevanza della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa – Esclusione – Consistenza e durevolezza – Regola della differenza di cui all’art. 70 – Funzione

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Rimesse effettuate dal terzo – Pagamento non eseguito con denaro del fallito e azione di rivalsa – Revocabilità – Esclusione

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario – Plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata – Richiesta di revoca di revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infra-giornaliero – Onere della prova


In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), r.d. n. 267/1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80/2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa: accertamento che non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo nel quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35/2005 e modificato, da ultimo, nella l. n. 168/2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con denaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infra-giornaliero  e non al saldo della giornata, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di atti aventi carattere solutorio e, dunque, la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall'ordine delle operazioni risultante dall'estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto, sicché in mancanza di tale prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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