Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20991 - pubb. 26/12/2018

Gratuito patrocinio, soccombenza di un'amministrazione statale e modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese

Cassazione civile, sez. VI, 29 Novembre 2018, n. 30876. Est. Scalisi.


Gratuito patrocinio - Liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore - Soccombenza di un'amministrazione statale nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Decreto di pagamento del giudice del procedimento ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità - Condanna al pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità



Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato. (massima ufficiale)


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