Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2087 - pubb. 24/03/2010

Sentenza ex art. 2932 c.c., esecuzione provvisoria, distinzione e limiti

Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Febbraio 2010, n. 4059. .


Procedimento civile – Azione ex art. 2932 cod. civ. – Sentenza di natura costitutiva – Capo di condanna relativo al rilascio dell’immobile ed al pagamento del prezzo – Esecutività provvisoria – Esclusione. (24/03/2010)



Nelle sentenze rese ai sensi dell’art. 2932 codice civile in tema di contratto preliminare di compravendita, non è possibile operare la scissione tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, specialmente con riferimento ai quei capi cd. sinallagmatici, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Pertanto, la possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta per volta a seconda del tipo di rapporto tra l’effetto accessivo condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo da quelle che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta corrispettiva – del rapporto oggetto della domanda costitutiva. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenze propriamente costitutive, quale la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda, mentre non sono anticipabili effetti quali il pagamento del prezzo della vendita ed il rilascio dell’immobile oggetto della promessa di vendita. (fb) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale