Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20851 - pubb. 29/11/2018

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ed esecuzione immobiliare anteriore alla trascrizione del pignoramento

Cassazione penale, 09 Novembre 2018, n. 51043. Est. Ramacci.


Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Esecuzione immobiliare – Anteriorità della trascrizione del pignoramento – Liquidazione in sede esecutiva – Inopponibilità al terzo acquirente del vincolo penale

Acquisto in sede esecutiva – Indicazione del vincolo penale nell’avviso di vendita – Buona fede del terzo acquirente



Ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.), che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo "pleno iure" con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

La mera indicazione della trascrizione del sequestro nel bando di vendita, non è elemento idoneo ad escludere la buona fede e consentire conseguentemente la confisca, poiché la buona fede, deve essere valutata rispetto al reato e non alle vicende del processo. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia


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