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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2080 - pubb. 19/03/2010.

Fallimento, interruzione del processo, conoscenza dell’evento e riassunzione


Tribunale di Catania, 22 Ottobre 2009. Est. Pulvirenti.

Processo – Interruzione – Dichiarazione di fallimento – Effetto immediato – Riassunzione – Decorso del termine – Dichiarazione in udienza.


La modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 secondo la quale “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo” deve essere interpretata nel senso che pur ammettendo l’immediato prodursi dell’interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, ugualmente il termine per la sua riassunzione decorre dal momento in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza nel processo. (Nel caso di specie, l'intervenuto fallimento era stato dichiarato in udienza dal procuratore del fallito). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Testa



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