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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20743 - pubb. 07/11/2018.

Sulla permanenza degli effetti della falcidia concordataria nel fallimento successivo


Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 2018, n. 26002. Est. Lamorgese.

Concordato preventivo – Fallimento – Scadenza dei termini per la risoluzione del concordato – Permanenza degli effetti della falcidia – Esclusione


Nel caso in cui al concordato preventivo segua il fallimento e siano scaduti i termini per chiedere la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 186 l. fall., i crediti debbono essere ammessi al passivo nella misura falcidiata prevista nel provvedimento di omologazione.

I creditori non sono invece tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma della L. Fall., art. 184, nell’ipotesi in cui il fallimento venga dichiarato omisso medio, quando ancora sia possibile far dichiarare la risoluzione della prima procedura, in quanto l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento medio tempore di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato, inevitabilmente lo rende irrealizzabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia - Presidente -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Nola, con decreto del 30 gennaio 2017, ha rigettato il gravame della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara avverso il provvedimento del g.d. che aveva ammesso un proprio credito al passivo del Fallimento (*), nella limitata misura risultante dall'applicazione della falcidia concordataria, ritenuta vincolante per i creditori in virtù dell'omologazione del concordato preventivo e della mancata risoluzione dello stesso.

Avverso questo decreto la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposto il Fallimento (*). Le parti hanno presentato memorie.

 

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 52, 72, 78, 96 e 186, e art. 2909 c.c., e, con il secondo motivo, vizio di motivazione per avere applicato al credito ammesso al passivo la falcidia concordataria, mentre a seguito dell'intervenuto fallimento il credito aveva ripreso la propria originaria estensione; a suo avviso, non rilevava che la creditrice non avesse chiesto la risoluzione del concordato, essendo accertato che l'insolvenza del debitore si era concretizzata nell'inadempimento degli obblighi assunti con il piano di concordatario.

2.- La questione che viene all'esame di questa Corte è se gli accordi stipulati nel piano di concordato preventivo omologato, non risolto nè annullato, cui segua la dichiarazione di fallimento, restino fermi e dunque il credito ammissibile al fallimento sia quello originario (per l'intero) o quello soggetto alla falcidia concordataria. Per rispondere in modo pertinente al quesito, è necessario precisare che, nella fattispecie, come evidenziato nel ricorso, il concordato (liquidatorio), omologato il 1 aprile 2014, prevedeva un termine di cinque anni per il compimento del piano, quindi con scadenza nel 2019, ma in tempi brevi il fallimento è stato dichiarato in data 17 marzo 2016 su ricorso del P.M., essendosi manifestata la "strutturale e irreversibile incapacità della società di far fronte ai debiti sociali come riconfigurati nel concordato".

E' opportuno precisare che non è in discussione in questa sede la questione dell'ammissibilità del fallimento ("omisso medio") di un'impresa in concordato preventivo omologato, senza preliminarmente disporne la risoluzione, atteso che, nella specie, il fallimento è stato dichiarato e non contestato dalle parti.

3.- In questa situazione, se è vero che non c'è stata espressa pronuncia risolutiva del concordato (che, tra l'altro, il P.M. non sarebbe stato legittimato a chiedere), è anche vero che il ricorso del P.M. e la sentenza di fallimento sono intervenuti quando era ancora pendente per i creditori il termine per la proposizione della domanda di risoluzione (di un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, a norma della L. Fall., art. 186, comma 3). E sarebbe arduo ipotizzare l'ammissibilità di una domanda di risoluzione dopo il fallimento, non solo, per la difficoltà di individuare il soggetto legittimato passivo al quale indirizzarla, ma anche perchè, in presenza dell'insolvenza accertata a norma della L. Fall., art. 5, viene meno l'interesse dei creditori ad accertare l'inadempimento (di non scarsa importanza) delle singole obbligazioni riconfigurate nel piano concordatario.

4.- La dichiarazione di fallimento costituisce, infatti, evento traumatico e destabilizzante che, da un lato, impedisce l'attuazione del piano concordatario, rendendolo successivamente e giuridicamente irrealizzabile, e, dall'altro, apre un procedimento di accertamento dei crediti che i creditori, ai fini dell'ammissione al passivo (L. Fall., art. 93), devono indicare nella loro consistenza originaria. In effetti, sarebbe incoerente ritenere che il credito da ammettere al passivo debba subire la falcidia concordataria, senza che il creditore - che l'aveva dovuta accettare nella prospettiva dell'attuazione del piano e di un celere, seppur parziale, realizzo abbia potuto proporre la domanda di risoluzione del piano stesso, pur pendendo ancora il termine di cui alla L. Fall., art. 186.

5.- Il Collegio non ignora il principio, che deriva dalla caduta di ogni automatismo tra risoluzione del concordato e fallimento, secondo cui, nell'ipotesi in cui il fallimento faccia seguito ad un concordato preventivo omologato, il procedimento per la risoluzione del concordato "andrebbe attivato - previamente o concorrentemente solo se l'istante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata (e dunque falcidiata) ma in quella originaria" (Cass. n. 17703/2017). Da questa affermazione, tuttavia, non è corretto desumere un principio generale secondo il quale i creditori dovrebbero sempre continuare a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma della L. Fall., art. 184, anche quando l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento medio tempore di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato, inevitabilmente lo rende irrealizzabile, come nella specie.

6.- Diverso è il caso, al quale più propriamente si riferisce il principio della perdurante applicabilità della falcidia concordataria, in cui sia "scaduto il termine per la (...) risoluzione" del concordato di cui alla L. Fall., art. 186, comma 3, (Cass. n. 29632/2017, p. 4) e il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, ove il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore "nella citata misura falcidiata" (Cass. ult. cit.). Al contrario, quando intervenga medio tempore il fallimento, il concordato non può dirsi più pendente, poichè è il programma negoziale insito nel piano che viene meno perchè ineseguibile, con la conseguenza che la falcidia dei crediti non si giustifica più.

7.- Suggestiva ma superabile è l'obiezione sollevata in memoria dal Fallimento (*), che ha evidenziato l'impossibilità di risolvere il concordato in mancanza di una domanda di risoluzione che solo i creditori sono legittimati a proporre e non il P.M. E' agevole replicare che, quando il piano non si sia consolidato (in pendenza del termine per la proposizione del ricorso, a norma della L. Fall., art. 186, comma 3), il fallimento sopravvenuto medio tempore determina la caducazione del concordato quale effetto della risoluzione implicita dello stesso.

8.- In conclusione, il ricorso è accolto e il decreto impugnato è cassato con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2018.