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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20557 - pubb. 03/10/2018.

Il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto per l’evento non goduto a causa del ritardo del volo


Tribunale di Brindisi, 07 Aprile 2018. Est. Francesca Vilei.

Contratto di trasporto – Risarcimento del danno – Da ritardo prolungato del volo aereo – Prova del danno – In re ipsa – Risarcibilità del danno non patrimoniale – Esclusione – Spese sostenute per eventi non goduti a causa del ritardo – Diritto al rimborso – Sussiste


Il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art.7 comma 1 del Regolamento 261/04 scaturisce al verificarsi di un ritardo prolungato del volo aereo, e quindi il danno è in re ipsa, non dovendo il passeggero fornire la prova di ulteriori circostanze, se non quella di avere acquistato il biglietto del volo aereo e del ritardo prolungato.

Il danno non patrimoniale deve escludersi, non essendo ipotizzabile un’ipotesi di reato, non rientrando in un’ipotesi di danno risarcibile espressamente prevista dalla legge e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale.
Va invece riconosciuto il rimborso della spesa sostenuta per la partecipazione ad un evento non goduto a causa del ritardo del volo. [Nella fattispecie, il biglietto di ingresso ad un parco di divertimenti, non utilizzato a causa del ritardo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)