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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20553 - pubb. 02/10/2018.

Decorrenza del termine per il reclamo avverso l’omologazione del concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2018, n. 22473. Est. Terrusi.

Concordato preventivo – Omologazione – Reclamo – Termine – Decorrenza – Notifica alla parte – Iscrizione della stessa nel registro delle imprese ex art. 18 l.f. – Esclusione – Omessa notifica – Termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.


Il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo decorre dalla notificazione del decreto medesimo secondo le regole generali, essendo la parte che si oppone all'omologazione soggettivamente individuata; ne consegue che alla fattispecie non può trovare applicazione analogica la L. Fall., art. 18 nella parte in cui individua il dies a quo per la proposizione del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento nella data dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese (v. Cass. n. 3463-17, nonchè, seppure implicitamente, la stessa Cass. n. 4304-12 cit.);

In mancanza di notificazione, il reclamo può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in base al principio desumibile da tale norma ed estensibile all'impugnazione di ogni provvedimento al riguardo non diversamente disciplinata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

che:

la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d'ora innanzi solo MPS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico mezzo, contro il decreto della corte d'appello di Venezia in data 2-12-2014, mediante il quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il reclamo della predetta banca nei confronti del provvedimento di omologazione del concordato preventivo di All In s.p.a. in liquidazione;

secondo la corte d'appello, il reclamo di cui alla L. Fall., art. 183 doveva essere proposto entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di iscrizione al registro delle imprese del decreto di omologazione, nella specie avvenuta il 4-4-2014, giacchè unico dovevasi ritenere il dies a quo di decorrenza del termine in rapporto a quanto previsto dalla L. Fall., art. 18; erano quindi da considerare tardivi sia il reclamo proposto da MPS con la comparsa di costituzione del 23-6-2014, nell'ambito dell'eguale procedimento intentato da altri creditori poi rinuncianti (proc. n. 637-2014 rg), sia il reclamo autonomamente proposto dalla medesima banca il 28/72014 (proc. n. 1498-2014 rg);

con l'unico motivo di ricorso, MPS denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 18 e art. 739 c.p.c. e seg. a proposito dell'individuazione dei termini di proposizione del reclamo L. Fall., ex art. 183 e del dies a quo per il relativo decorso;

in sintesi, non essendo stata emessa la sentenza di fallimento, assume che il termine era da individuare in base all'art. 739 c.p.c., stante la necessità di far riferimento al modello procedimentale onde colmare la lacuna rinvenibile nella L. Fall., art. 183, e posto che il reclamo si svolge, appunto, secondo il rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e seg.; sostiene quindi che la decorrenza del detto termine (dieci giorni) doveva farsi discendere dalla notificazione del provvedimento a opera del commissario giudiziale, notificazione nella specie mai avvenuta a fronte della mera comunicazione di cancelleria; cosicchè in concreto il decreto de quo sarebbe stato impugnabile nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.;

la società All In ha replicato con controricorso e successivamente ha depositato una memoria.

 

che:

1. - non può sostenersi che il termine del reclamo L. Fall., ex art. 183 sia da individuare, in difetto di esplicita disposizione, mediante invio all'art. 739 c.p.c.;

tale tesi si basa sull'incongruente ipotesi di una coesistenza di distinti termini secundum eventum, vale a dire a seconda che il tribunale abbia omologato il concordato, oppure rigettato l'istanza di omologazione ma senza dichiarare il fallimento, oppure ancora rigettato l'istanza suddetta dichiarando il fallimento; il che contrasta però col principio di certezza che deve caratterizzare la disciplina dei termini processuali;

questa Corte ha già sottolineato che il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi della L. Fall., art. 183, va proposto entro l'unico termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dalla L. Fall., art. 18 (v. Cass. n. 4304-12, Cass. n. 21606-13);

non potendo reputarsi che il termine muti a seconda che la sentenza sia o meno pronunciata all'esito del diniego dell'omologazione del concordato, non residua alcuno spazio per l'applicazione, al riguardo, della disciplina generale dei procedimenti camerali prevista dal codice di procedura civile;

2. - se da questo punto di vista la decisione della corte veneta è corretta, non lo è tuttavia sul piano della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine;

in tale prospettiva la doglianza di parte ricorrente è fondata;

3. - giova premettere che la stessa corte d'appello ha qualificato come impugnazione incidentale quella proposta dal MPS nell'ambito del procedimento ivi rubricato al n. 637-2014 rg.; tale impugnazione non poteva dirsi tardiva, poichè è errato affermare che il termine di trenta giorni debba decorrere dalla data di iscrizione del provvedimento al registro delle imprese;

in verità il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso il decreto di omologazione non può che decorrere dalla notificazione del decreto medesimo secondo le regole generali, essendo la parte che si oppone all'omologazione soggettivamente individuata; consegue che non può trovare applicazione analogica la L. Fall., art. 18 nella parte in cui individua il dies a quo per la proposizione del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento nella data dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese (v. Cass. n. 3463-17, nonchè, seppure implicitamente, la stessa Cass. n. 4304-12 cit.);

4. - ora il decreto che provvede sull'omologazione è comunicato dalla cancelleria solo al debitore e al commissario giudiziale, il quale deve provvedere a darne notizia ai creditori (L. Fall., art. 180, comma 5); nella concreta fattispecie, si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato che il decreto di omologazione era stato emesso il 28-2-2014 e comunicato a cura della cancelleria in forma telematica (devesi ritenere in base all'art. 180, e dunque al debitore e al commissario) il 3-3-2014;

tuttavia il decreto non era stato notificato;

in mancanza di notificazione, il reclamo della banca avrebbe potuto essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in base al principio desumibile da tale norma ed estensibile all'impugnazione di ogni provvedimento al riguardo non diversamente disciplinata; sicchè il reclamo svolto in data 23-6-2014, nell'atto di costituzione nel giudizio proposto dagli altri creditori poi rinuncianti (n. 637-14 rg), era tempestivo;

5. - è vano obiettare che quel reclamo avrebbe dovuto essere proposto nel termine breve decorrente dalla notifica a MPS del reclamo degli altri creditori;

codesto assunto si basa su quanto affermato da Cass. n. 3129-17, ma la decisione anzidetta attiene al caso della sentenza di merito impugnata da plurimi soccombenti "con distinti appelli";

il principio secondo il quale la notifica dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall'art. 330 c.p.c., e dunque implica, rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva, il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 333 e art. 343, comma 1 cit. codice, a niente serve nel caso di specie, nel quale non si discorre di gravame irritualmente proposto in forma autonoma, come tale convertibile in incidentale solo dinanzi al rispetto del requisito di forma e temporale per esso previsto (cfr. di recente Cass. Sez. U n. 7074-17);

l'impugnazione di cui si discute (altro problema attiene invece all'altra di cui si dirà in prosieguo) è stata fatta proprio nella forma (per quel che dal provvedimento si evince) del reclamo incidentale, mediante cioè la comparsa con la quale la banca si era costituita nel procedimento costì intentato;

6. - viceversa è conforme a diritto la pronuncia di inammissibilità del reclamo autonomamente proposto da MPS il 28-7-2014, anche se va corretta la motivazione della corte d'appello su tale specifico punto;

7. - il reclamo proposto il 28-7-2014 era effettivamente inammissibile; lo era tuttavia perchè il potere di impugnare era stato già validamente esercitato giustappunto nella suddetta forma dell'impugnazione inserita nell'atto di intervento nel giudizio proposto dagli altri creditori;

la seconda impugnazione sarebbe stata possibile solo ove la prima fosse inammissibile e l'inammissibilità non fosse stata ancora dichiarata; e in tal caso solo se la seconda fosse stata proposta entro il termine di trenta giorni decorrente dalla proposizione della prima, in base al principio, più volte da questa Corte affermato in tema di appello - estensibile, per identità di ratio, alla materia del reclamo di cui alla L. Fall., art. 183 - per cui, ove la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi gravami, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l'effetto della consumazione dell'impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima (v. per varie applicazioni, v. Cass. n. 835-06, Cass. n. 2478/16, Cass. n. 17309-17);

consegue che il ricorso va rigettato per quanto attiene alla affermata inammissibilità del reclamo da ultimo indicato;

8. - il decreto della corte d'appello di Venezia deve essere cassato con rinvio, dovendo essere esaminato nel merito il primo dei due reclami; il giudice del rinvio, che si designa nella medesima corte d'appello di Venezia in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018.