Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20505 - pubb. 21/09/2018

Ius superveniens in cassazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 Luglio 2018, n. 19617. Est. Antonella Dell'Orfano.


Poteri della Cassazione - "Ius superveniens" - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie



Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha applicato l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, modificativa del regime di indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, operante ai sensi del successivo comma 3 anche per i fatti pregressi). (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale