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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2048 - pubb. 03/03/2010.

Piano concordatario e attestazione condizionata o con riserva


Tribunale di Pordenone, 13 Gennaio 2010. Est. Toffolo.

Concordato preventivo – Relazione del professionista attestatore – Requisiti – Parere motivato sulla attendibilità e sostenibilità del programma – Necessità – Mera adesione al ricorso – Attestazione condizionata o con riserva – Inammissibilità del concordato.


Il professionista che nel concordato preventivo ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano svolge una funzione di garante nell’interesse dei terzi ed il tribunale è chiamato a verificare che il controllo effettuato da tale professionista sia effettivo e critico e non si limiti ad una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva o adesiva al ricorso del debitore. In particolare, nella parte relativa all’attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili. In mancanza di tali requisiti, così come in presenza di una attestazione sottoposta a condizione o riserva, il ricorso per concordato deve essere dichiarato inammissibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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