Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20398 - pubb. 11/01/2018

Opponibilità della sentenza di accertamento di credito in primo grado alla procedura di amministrazione straordinaria

Cassazione civile, sez. VI, 27 Luglio 2015, n. 15796. Est. Magda Cristiano.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Sentenza di accertamento di credito in primo grado - Successiva dichiarazione dello stato di insolvenza dell'imprenditore - Opponibilità della sentenza alla procedura - Appellabilità - Necessità



La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

E' stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19.6.08, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie proposte da G.R. e dalla Romeo Gigli s.a.s. nei confronti di I.T. Holding s.p.a., condannò la società convenuta a pagare agli attori le somme rispettive di Euro 457.575 e di Euro 2.148.500 oltre accessori.

La decisione fu appellata in via principale da I.T. Holding ed in via incidentale da G.R. e dalla s.a.s..

La Corte d'appello di Milano, rilevato che il 24.2.09 I.T. Holding era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria su richiesta del Commissario straordinario della capogruppo insolvente, ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 2003, art. 3, comma 3, con sentenza del 22.8.011 ha dichiarato, d'ufficio, improcedibili le domande di condanna avanzate dagli attori/appellanti incidentali, affermando che i crediti dedotti in giudizio andavano accertati secondo il procedimento previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg.

2) La sentenza è stata impugnata da G.R. e da Romeo Gigli s.a.s. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui I.T. Holding in A.S. ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3.

Rilevano che I.T. Holding è stata posta in A.S. in data successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente le domande risarcitorie e che pertanto, ai sensi della norma che assumono violata, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti in contestazione doveva essere compiuto in sede d'appello.

3) Il motivo appare manifestamente fondato.

Va premesso che, ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 2003, art. 4, comma 1 la sentenza dichiarativa dell'insolvenza delle grandi imprese in crisi determina, con riferimento alla data di ammissione alla procedura di A.S., gli effetti, in quanto compatibili, di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999 il quale, a sua volta, all'art. 53, prevede che l'accertamento del passivo prosegue ... secondo il procedimento previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg., ivi compreso l'art. 96.

Nel caso di specie, in cui, prima della dichiarazione di insolvenza di I.T. Holding, il tribunale aveva già parzialmente accolto le domande risarcitorie di G.R. e di Gigli s.a.s. contro la predetta società, doveva perciò trovare applicazione tale ultima disposizione che stabilisce, al n. 3 del suo comma 2, che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento e che il curatore può proporre e proseguire il giudizio di impugnazione.

La norma, introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 in sostituzione del preesistente L. Fall., art. 95, comma 3, comporta dunque la prosecuzione (eventuale) del giudizio per l'accertamento del credito in contestazione dinanzi al giudice naturale dell'impugnazione, e ciò (come già precisato da questa Corte in fattispecie disciplinate ratione temporis dalla L. Fall., art. 95, comma 3) anche nell'ipotesi in cui la prima sentenza abbia rigettato o accolto solo in parte la domanda del creditore, il quale - al pari del curatore - per ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla (cfr, da ultimo.Cass. nn. 17834/013).

Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo, per la cassazione della sentenza impugnata e per il rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, cui spetterà di decidere sugli appelli.

Tanto con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dalla controricorrente, che non ha depositato memoria. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015.