Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20388 - pubb. 11/05/2018

Rilevabilità d’ufficio della mancanza di data certa per l’ammissione al passivo

Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Febbraio 2018, n. 4213. Est. Piccininni.


Scrittura privata non autenticata - Data certa - Contestazione - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze in tema di suo rilievo officioso nel fallimento



La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Federico - rel. Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

Svolgimento del processo

Il giudice del lavoro di TRIESTE, adito da C.A., BA.Vi., B.P. e da V.P. per ottenere il pagamento dell'indennità di posizione, terza misura, nei confronti di TRENITALIA S.p.A., con riferimento agli appartenenti all'ottavo livello, in relazione alle mansioni di DIRIGENTE CENTRALE TRASPORTO REGIONALE presso l'Impianto Trazione Regionale di Trieste, cui gli attori erano stati adibiti come da indicate rispettive decorrenze e relativi periodi (precedentemente dal gennaio 1999 avevano svolto funzioni di DCT Cargo), accoglieva le domande (sentenza n. 126/2011), rigettando tra l'altro l'eccezione di prescrizione opposta dalla convenuta, tranne che per la posizione del C., riguardo alla quale l'eccezione veniva in parte accolta, con conseguente riconoscimento del vantato diritto di credito soltanto a far data dal 4 dicembre 2002. Si trattava, secondo gli attori, di un'indennità (terza misura) prevista dalla contrattazione collettiva, per cui con accordi sindacali del 1991, del tre giugno 1992 e del 13 maggio 1993 tale indennità era dovuta ai DCCT (dirigenti centrali coordinamento trazione, le cui attività erano confluite nella figura dei Dirigenti Centrali Trasporto DCT), attesa dunque la continuità tra le figure di DCCT e di DCT, sicchè anche a questi ultimi competeva l'indennità in ragione della terza misura. Peraltro, a seguito della divisionalizzazione del 1999 e della conseguente creazione di tre divisioni, i DCT della divisione trasporto regionale avevano assunto la denominazione di DCTR (dirigenti centrali trasporto regionale). Anche tale mutamento, solo nominalistico, non era andato ad incidere sui contenuti mansionali dei lavoratori interessati.

Avverso la pronuncia di primo grado interponeva gravame TRENITALIA S.p.A., quindi respinto dalla Corte d'Appello di Trieste come da sentenza n. 271 in data 22 dicembre 2011 - 11 gennaio 2012, poi notificata il 28-02-2012, contro la quale la medesima società ha quindi proposto ricorso per cassazione (28 aprile - sette maggio 2012) con tre motivi, variamente articolati, cui hanno resistito i suddetti C., BA., B. e V. mediante controricorso in data 14 giugno 2012.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli art. 9 contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-92 e dell'accordo di procedura sottoscritto con le organizzazioni sindacali il "13 maggio 1995" nonchè degli artt. 1362 seguenti c.c., - art. 360 c.p.c., numero 3.

A seguito dell'organizzazione societaria avvenuta nel 1995, che aveva sostanzialmente modificato le mansioni dei lavoratori interessati, rispetto all'accordo del 13 maggio 1993, l'indennità richiesta non era dovuta, poichè l'attribuzione dell'indennità di posizione per le figure di nuova istituzione (DCT) doveva formare oggetto di apposita contrattazione collettiva, però non avutasi. Infatti, con l'entrata in vigore nel dicembre 1995 della convenzione FS tra Area Rete e Area Trasporto, la struttura dei dirigenti Centrali Coordinatori TRAZIONE (DCCT) aveva mutato collocazione, funzioni e denominazione in Dirigenti Centrali di Trasporto (DCT), ciò che aveva comportato notevoli variazioni operative precedentemente svolte dai DCCT rispetto a quelle successivamente espletate dai DCT e in particolare dai DCT/Loc...

Tali modifiche organizzative risultarono ancora più evidenti a seguito del processo riorganizzativo del 1999, che interessò il gruppo FS, con il passaggio degli attori alle dipendenze di TRENITALIA, con conseguente radicale rinnovazione delle posizioni di lavoro. E a seguito della divisionalizzazione (4 distinte divisioni, tra cui quella CARGO per il servizio trasporto merci) venne istituita la nuova figura del Dirigente Centrale Trasporto Regionale (DCTR, in cui furono inquadrati gli attuali controricorrenti), la quale, a differenza del DCT, era caratterizzata per una limitazione delle mansioni svolte, poichè difettava la funzione di coordinamento ed inoltre i mezzi ed il relativo personale addetto erano numericamente inferiori. Pertanto, a decorrere dal 1995, le mansioni del DCT di ottava categoria si modificarono con una riduzione di competenze e di responsabilità.

D'altro canto, la rivendicata indennità di posizione doveva formare oggetto di apposite valutazioni concordate con le organizzazioni sindacali. Lo stesso art. 49 stabiliva, infatti, la misura minima per il personale immesso nelle nuove mansioni di DCT di 8a categoria nell'anno 1995. Tale disposizione, confermata nei successivi contratti collettivi, prevedeva il pagamento a favore del personale appartenente all'area quadri (8^ e 9^ categoria) di una indennità articolata in tre importi: di base, di posizione e superminimo. In particolare, il punto 2b stabiliva che l'indennità di posizione fosse erogata su 3 misure in relazione al posto di funzione effettivamente ricoperto dal dipendente dell'allora Ferrovie dello Stato.

L'accordo del 13 maggio 1993, in applicazione del rinvio operato dall'art. 49 C.C.N.L. 1990-92, aveva effettuato la verifica e la revisione organizzativa delle posizioni dell'area quadri ai fini dell'attribuzione delle misure delle relative indennità. In particolare, la necessità di procedere ad una nuova valutazione delle posizioni lavorative per l'attribuzione dell'indennità si palesava inevitabile, attesa la riorganizzazione che aveva interessato il settore trazione, e conformandosi alla previsione di cui all'art. 49 rendeva pienamente legittimo il comportamento delle Ferrovie dello Stato, che avevano congelato una situazione preesistente in attesa di poter ridefinire le nuove indennità.

La sentenza di appello aveva, inoltre, del tutto omesso di valutare gli accordi (26-03-1991, 13-05-1993), che si erano susseguiti in materia, violando gli artt. 1362 e ss. c.c.. L'impugnata pronuncia, pertanto, aveva errato nell'attribuire agli attori l'indennità in questione in difetto di una specifica prova dell'effettivo svolgimento delle funzioni tipiche delle figure professionali, cui competeva tale indennità, incorrendo di conseguenza in un palese errore interpretativo dei citati accordi.

Con il secondo motivo di ricorso TRENITALIA ha poi dedotto violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La Corte di Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni in virtù delle quali ritenere che la prova orale avesse suffragato le domande di parte attrice. In aperta violazione dell'art. 116 c.p.c., non aveva sottoposto a prudente apprezzamento le risultanze istruttorie emerse in corso di causa. La prova per testi aveva dato risultanze talmente favorevoli alle tesi della società che, qualora la stessa Corte si fosse soffermata a meglio esaminarle, avrebbe dovuto necessariamente concludere per la riforma della sentenza di primo grado. Palese era infatti l'errore in cui la Corte distrettuale era incorsa nell'esame delle dichiarazioni rese dal teste T.. Era evidente l'assenza di qualsiasi autonomia da parte dei controricorrenti, i quali con l'avvento delle tecnologie operavano sulla base di macchinari contenenti procedure standardizzate ben definite; in precedenza, solo dopo l'indicazione da parte del dirigente movimento potevano sopprimere o meno il treno... Il passaggio dal dirigente movimento non poteva quindi mancare, segno evidente del mancato ricorrere di quegli elementi che la sentenza d'appello aveva ritenuto invece sussistere.

Con il terzo motivo, poi, la società ha denunciato violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c. - nonchè, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Infatti, erroneamente la sentenza di appello aveva ritenuto non fondata l'eccezione di prescrizione opposta da parte convenuta. Risultava evidente la inidoneità delle lettere asseritamente interruttive ad interrompere il decorso della prescrizione, come emergeva dalla genericità delle missive stesse nelle quali non era dato con esattezza comprendere a quale degli istituti richiamati si riferissero le medesime. Tali lettere erano quindi non idonee a costituire in mora l'azienda, atteso che non consentivano alla stessa, di dimensioni notoriamente rilevanti, di individuare la concreta pretesa dei lavoratori. A tal proposito la società ricorrente ha richiamato varie pronunce di merito a sostegno delle proprie tesi, peraltro senza riprodurre il testo delle specifiche missive, alle quali la Corte triestina aveva riconosciuto valore interruttivo della prescrizione, perchè, a differenza di quanto affermato da Trenitalia, facevano esplicito riferimento ai contratti e agli accordi sui quali le pretese creditorie azionate si fondavano.

Dunque, andava ritenuta la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti anteriori al 15 febbraio 2005, laddove peraltro il tentativo di conciliazione non risultava essere mai stato notificato alla società.

Tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni. Ed invero, per quanto concerne il terzo motivo, inerente alla eccepita prescrizione, lo stesso si appalesa inammissibile per difetto di puntuali allegazioni ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, avendo la ricorrente omesso di precisare lo svolgimento dei fatti processuali in ordine a tale questione, ma soprattutto di riprodurre il testo delle missive di cui alle specifiche argomentazioni svolte alle pagine 6 e 7 della sentenza qui impugnata, con le quali la Corte territoriale invece riconosceva valore interruttivo agli atti, ivi indicati pure con le date della loro ricezione da parte di TRENITALIA (laddove peraltro a pag. 4 della stessa pronuncia si chiariva che per il C. l'eccezione era stata in parte accolta dal primo giudicante, con conseguente diritto di costui a percepire le differenze retributive soltanto dal 4 dicembre 2002). Ne deriva, altresì, la genericità della doglianza di cui al terzo motivo per non aver confutato mediante pertinenti motivi le anzidette argomentazioni.

Analoghe considerazioni, inoltre, possono valere per i primi due motivi di ricorso, tra loro connessi e quindi congiuntamente esaminabili, tenuto conto di quanto valutato compiutamente al riguardo dalla Corte di merito relativamente al secondo motivo di appello avverso la gravata pronuncia del 23-03-2011. In sintesi, premesso che l'appellante si era limitata sostanzialmente a reiterare le sue difese di prime cure senza alcuna precisa confutazione della pronuncia appellata fondata sulle risultanze dell'espletata istruttoria, in particolare sulle dichiarazioni rese dal teste T., richiamati altresì il c.c.n.l. 1990-92, art. 49, nonchè gli accordi sindacali del 26-03-1991, 13-07-1992 e 13-05-1993, unitamente ai processi riorganizzativi del 1995 e 1999, ad avviso della Corte distrettuale il cambio di denominazione non aveva apportato alcun mutamento delle mansioni svolte dai DCT LOC di 8^ livello, i quali continuavano a svolgere il lavoro tradizionale dei precedenti DCCT, tenendo rapporti funzionali per gli addetti al piazzale del deposito locomotive. Il cambio di denominazione non aveva, peraltro, apportato alcun mutamento nelle mansioni svolte dai DCT loc., sempre di 8^ livello, mentre ai DCT treni, ai quali erano state affidate nuove mansioni, veniva riconosciuto il 9^ livello. La correttezza della tesi della continuità tra le posizioni professionali DCCT e DCT e la conseguente spettanza, a coloro che da DCCT erano passati alla nuova qualifica di DCT, dell'indennità nella terza misura era stata più volte riconosciuta in sede di legittimità, con la conferma delle sentenze di merito che si erano pronunciate in tal senso sulla base del citato accordo di marzo 1995 (Cass. 6 marzo 2004 n. 2308, richiamata pure dal giudice di 10 grado). Di conseguenza, non era condivisibile quanto sostenuto da Trenitalia, secondo cui, non avendo mai Ferrovie dello Stato e Organizzazioni sindacali raggiunto un accordo a livello nazionale sulla valutazione delle posizioni denominate DCT LOC, spettava loro la misura minima dell'indennità come stabilito dall'azienda con una circolare della Direzione generale Holding in data 14 giugno 1996. Infatti, una materia regolata tramite accordi sindacali non poteva rientrare nell'esclusivo spazio del potere datoriale. Di conseguenza, nella protratta assenza di una formale disciplina - che di per sè sola esprime l'esistenza di una sottostante volontà delle parti- la situazione stava regolata dal succitato accordo. Nè risultava dimostrata la circostanza che con la divisionalizzazione, a partire dal 1999, vi sarebbe stata una vera e propria diminuzione delle mansioni svolte, tale da non poter far ricorso all'assimilazione dei profili. L'espletata istruttoria testimoniale aveva permesso di accertare che, nonostante la riorganizzazione effettuata e le innovazioni tecnologiche introdotte (peraltro soltanto nel 2004), gli appellati avevano continuato a possedere quella autonomia gestionale ed organizzativa propria della 3a misura. In particolare, era stato accertato che spettava ancora soltanto ai DCTR sopprimere per guasto per mancanza di materiali eventuali treni, mansione questa che comportava diretta responsabilità di direzione e alta specializzazione professionale. D'altro canto, la società appellante non poteva giovarsi delle sentenze di merito dalla stessa richiamate, in quanto il rigetto di analoghi ricorsi risultava motivato in base al principio dell'onere della prova, non assolto da parte attrice in quei giudizi, diversamente da quanto verificatosi nel caso di specie esaminato.

Invero, va ancora rilevato che nella sentenza di primo grado, poi confermata in appello mediante il rigetto del gravame, era stato evidenziato che alla luce della espletata istruttoria era emerso che gli attori avevano sempre svolto funzioni inquadrabili nella 3a misura di indennità, caratterizzate da autonomia decisionale, però non eliminata dalla riorganizzazione del 1995.

Pertanto, alla luce di quanto accertato nella specie dai giudici di merito, appaiono inconferenti le doglianze espresse con il primo e secondo motivo di ricorso, laddove si tende, però irritualmente in questa sede di legittimità, ad accreditare una versione diversa dei medesimi fatti, peraltro senza indicare precisi e specifici errori di diritto fondatamente ravvisabili nelle anzidette pronunce. In effetti, TRENITALIA pretende una nuova rivalutazione, però non consentita in base alla critica c.d. vincolata ammessa nei rigorosi limiti fissati dall'art. 360 c.p.c., dovendosi infatti ricordare come sia inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, ma non consentito, terzo grado di merito (in tal sensi, tra le più recenti, si è pronunciata questa S.C., sez. 3^ civ. - 3, come da ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). D'altro canto, in tema di ricorso per cassazione una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 6^ civ. - L n. 27000 del 27/12/2016. Cfr. parimenti Cass. 3^ civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione dell'art. 116 c.p.c., - norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale- è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime), sicchè nella specie di cui è qui processo, alla luce delle suddette ampie argomentazioni, fornite dalla Corte territoriale, non si ravvisano, evidentemente, gli estremi di legge per ritenere violate le disposizioni di cui ai succitati artt. 115 e 116.

In particolare, quanto poi all'ipotizzato vizio di motivazione, le doglianze addotte dalla ricorrente risultano, ad ogni modo, pure difformi dalle previsioni dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio"), secondo il testo nella fattispecie qui in esame ratione temporis applicabile, tenuto conto della pubblicazione della sentenza de qua risalente al febbraio dell'anno 2012, mancando qualsiasi riferimento ad un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni", che sono quindi irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure così irritualmente formulate, essendo insindacabili in questa sede di legittimità le argomentazioni in base alle quali la Corte di merito ha giudicato infondate le pretese azionate nei confronti della convenuta società (cfr. del resto Cass. 1^, civ. n. 14267 del 20/06/2006 ed altre di segno analogo, secondo cui in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), a fronte degli anzidetti motivati accertamenti ed apprezzamenti, in punto di fatto. Invero, come è noto, pure la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997. In particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. V. Cass. 3^, civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonchè n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003 e n. 15693 del 2004.

5. in senso analogo inoltre Cass. 1^ civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g. 11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 - Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. 3^, civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonchè Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/ 2006).

Pure la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, richiede soltanto che l'esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico - giuridico seguito, sicchè è sufficiente che la sentenza consenta di desumere la ragione per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l'esatto ragionamento posto a base della decisione (v. in tal sensi Cass. lav. n. 21420 del 21/10/2015. Parimenti, secondo Cass. 3^, civ. n. 20112 del 18/09/2009 e n. 3596 del 10/12/1971. Vale la pena altresì di richiamare il principio ribadito da Cass. sez. un. civ. n. 22232 del 03/11/2016, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. In senso analogo v. anche Cass. Sez. 6 5, n. 9105 del 07/04/2017: ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).

Dunque, il ricorso va respinto, dovendosi peraltro richiamare quanto conformemente già deciso in casi analoghi, in rito e nel merito, da questa Corte con le sentenze n. 8714 e n. 8713 del 21/03 - 27/04/2005, nonchè da ultimo con la sentenza n. 20806 del 20/04 14/10/2016 pure con la giurisprudenza ivi citata.

Pertanto, non rilevandosi errori di diritto nell'impugnata sentenza - a parte ogni altra considerazione circa l'ammissibilità di complete ed esaurienti allegazioni ex art. 366 c.p.c., e la pertinenza delle censure dedotte in relazione alle critiche vincolate consentite nei soli limiti fissatati dall'art. 360 c.p.c., - nè tanto meno alcuna nullità di sorta, rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 4 dello stesso codice, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle relative spese.

 

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore dei controricorrenti in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018.