Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20383 - pubb. 11/01/2018

Legittimazione del fallito ad impugnare i crediti ammessi

Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2006, n. 19653. Est. Plenteda.


Impugnazione dei crediti ammessi - Proponibilità da parte del fallito - Esclusione - Art. 100 legge fall. - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza



La mancata estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi, a norma dell'art. 100 legge fall., manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. (cfr., sentenze n. 222 del 1984 e n. 205 del 1992). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

Svolgimento del processo

Con ricorso 25/11/1998 a norma della L. Fall., art. 100 la soc. Sar. Trans. Auto s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, propose al giudice delegato della procedura istanza di impugnazione dei crediti ammessi - in favore di L.H., C.B., M.S., Cassa di Risparmio delle PP. LL. s.p.a., Officine Cardi s.p.a., Banca di Sassari s.p.a., S.P.I.R.S. s.p.a., Banca Cis s.p.a., Bipiesse riscossioni s.p.a., Banco Napoli s.p.a., Lloyd Sardegna Compagnia di navigazione s.r.l. ed Iveco Fiat s.p.a. - in quanto estinti ovvero non provati.

I convenuti eccepirono la carenza di legittimazione attiva e contestarono comunque la fondatezza nel merito della domanda.

Il Tribunale di Milano dichiarò il ricorso inammissibile e la Corte di Appello con sentenza 16/01/2004 ha confermato la decisione, rilevando che la legittimazione del fallito, con riguardo all'impugnazione dei crediti ammessi, esclusa dalla L. Fall., art. 100, che la riconosce soltanto agli altri creditori, considerato che il fallito perde la capacità processuale nelle cause relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.

Nè ha dubitato la corte territoriale della legittimità costituzionale dell'art. 100, più volte sottoposto al vaglio di costituzionalità e sempre giudicato non contrario agli artt. 3 e 24 Cost. dal giudice delle leggi, essendo per altro mancate motivazioni nuove a sostegno della questione a suo tempo sollevata.

Propone ricorso per cassazione con cinque motivi la società fallita; resistono con controricorso la Banca Intesa s.p.a. (incorporante di Cariplo s.p.a., in appello costituita a mezzo di Intesa Gestione Crediti s.p.a.) e la Banca di Sassari, la quale ultima ha anche proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Nessuno degli altri intimati ha svolto difese.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione della L. n. 87 del 1953, art. 23; la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost.; la insufficienza e contraddittorietà della decisione su un punto decisivo della controversia.

Rileva che la partecipazione del curatore al giudizio di impugnazione promosso dai creditori ammessi non è volto a tutelare la posizione del fallito, essendo prevista per ragioni di interesse pubblico alla definizione concorsuale dell'insolvenza.

In tal modo il fallito è privato della tutela dei suoi diritti ed interessi, tanto più se si considera che l'accertamento giudiziale della inesistenza dei crediti ammessi potrebbe condurre il giudice ad assumere il giudicato relativo a fondamento della propria indagine sulle condizioni per la dichiarazione di fallimento; mentre la misura dei crediti ammessi incide sulla valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie di bancarotta fraudolenta, la configurazione del reato potendo essere diversamente apprezzata in ragione della entità dei crediti insoddisfatti fra quelli inscritti nello stato passivo.

Aggiunge poi che la tutela successiva al ritorno in bonis del fallito è comunque più onerosa e può essere infruttuosa e che durante la procedura restano assoggettate all'effetto del trascorrere del tempo tutte le posizioni soggettive implicate nel fallimento comprese quelle per la restituzione di quanto indebitamente prestato in sede di distribuzione dell'attivo e quindi anche le ragioni creditorie dell'imprenditore insolvente, esposte alla estinzione per prescrizione.

Con il secondo motivo si denunciano gli stessi vizi denunziati con il primo, nonchè la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. n. 87 del 1953, art. 23 e la insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva la ricorrente che la tutela del fallito non può essere ritenuta assicurata dalla possibilità che egli sia sentito dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, ovvero dalla iniziativa di altri creditori, essendo la prima inadeguata ed essendo la legittimazione di questi ultimi concessa solo nel loro interesse, restando il vantaggio per il debitore mera conseguenza eventuale di fatto; con l'effetto di una disuguaglianza fra posizioni soggettive simili e di un pregiudizio sul diritto del fallito a percepire le somme eventualmente esuberanti, rispetto ai crediti da soddisfare, ovvero ad estinguere con un concordato le passività reali; diritti l'uno e l'altro endofallimentari, che non sono tutelati dalla generale opera del giudice delegato e dal curatore e cioè dal presidio di legittimità offerto dall'ufficio preposto all'osservanza delle regole del processo.

E tale disparità è ancor più evidente, tanto da rafforzare il dubbio di incostituzionalità della L. Fall., art. 100, ove si consideri la diversa disciplina della esecuzione forzata, dove è consentita al debitore esecutato oltre che ai creditori concorrenti la possibilità della contestazione dei crediti in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita (art. 512 c.p.c.).

Con il terzo, oltre ai vizi di cui ai precedenti motivi, si denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. n. 87 del 1953, art. 23 nonchè la insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo al diritto di difesa dell'insolvente, nella primaria sua specificazione di diritto al contraddittorio.

Evidenzia la ricorrente che il diniego di legittimazione alla impugnazione dei crediti ammessi comporta che essa, pur essendo titolare di indiscusse posizioni giuridiche soggettive, subisca gli effetti pregiudizievoli in termini di ricadute endoprocedimentali nel diverso giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento e nella determinazione fattuale degli elementi costitutivi della fattispecie di bancarotta fraudolenta.

Con il quarto sono denunziate violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 43, 100, 220, dei principi in tema di estinzione delle obbligazioni; dell'onere della prova; nonchè la omessa motivazione su punti decisivi della controversia.

Prescindendo dalla questione di legittimità costituzionale, osserva la società fallita che il problema della violazione del diritto di difesa del debitore insolvente può essere risolto sulla base della L. Fall., art. 43, che contempla una eccezione alla regola generale della perdita di legittimazione processuale del fallito per le questioni da cui può dipendere una sua imputazione di bancarotta fraudolenta.

Assume che tale fattispecie deve essere estesa a tutte le ipotesi di reati fallimentari, fra cui quello per l'inserimento nell'elenco nominativo (L. Fall., art. 220) di creditori inesistenti, cui va equiparata la mancata indicazione di alcuni creditori; e considerato che nel caso di ammissione al passivo di crediti non denunziati o denunziati in misura diversa, come in quello di esclusione di crediti indicati, a carico dell'imprenditore può essere elevata una imputazione per reati fallimentari, la eccezione della L. Fall., art. 43 citato prevede una misura di tutela del diritto di difesa, attraverso la impugnazione a norma della L. Fall., art. 100 concessa al debitore.

Con il quinto mezzo si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1199, 2697, 2702 e 2934 c.c. e la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Evidenzia la ricorrente l'interesse alla risoluzione in termini positivi della pregiudiziale relativa alla legittimazione in questione, in relazione alle contestazioni di ciascuno dei crediti ammessi al passivo, per i quali specifiche deduzioni erano state svolte con l'atto di appello a sostegno della inesistenza o della estinzione delle ragioni creditorie.

Con il ricorso incidentale condizionato la Banca di Sassari denunzia la violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 164 c.p.c..

Deduce che con l'atto di appello la società fallita aveva censurato la sentenza di primo grado, con riferimento al credito di essa banca, con l'assunto che non erano stati prodotti i documenti giustificativi nè erano stati offerti in restituzione i titoli cambiari detenuti dalla banca; e che comunque il credito si era estinto per prescrizione; e poichè null'altro era stato specificato, quella impugnazione risultava generica e pertanto inammissibile, al di là del fatto che la domanda di insinuazione era stata suffragata da idonea documentazione e che nessuna indicazione era stata fatta in ordine alla supposta mancanza di documenti.

Dei ricorsi va disposta la riunione a norma dell'art. 335 c.p.c..

Il ricorso incidentale condizionato della Banca di Sassari non prospetta questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito risolutive della intera controversia, avendo riguardo alla posizione di uno solo dei resistenti, inidonea ad incidere sulla complessità del tema dibattuto, che attiene alla legittimazione del fallito ad impugnare tutti i crediti ammessi al passivo.

Detta impugnazione non merita pertanto l'anticipata trattazione.

I motivi del ricorso principale - la cui inammissibilità per supposta genericità e stata infondatamente quanto immotivatamente eccepita dalla Banca Intesa, a fronte della specificità e puntualità delle censure - sono così articolati in termini di violazione di norme costituzionali i primi tre, con conseguente deduzione di profili di illegittimità della L. Fall., art. 100 in relazione all'art. 24 (1^ motivo), art. 3 (2^ motivo) e 111 Cost.(3^); di violazione di norme della L. Fall. (artt. 43, 100, 220) e dei principi sulla estinzione delle obbligazioni (il quarto) e il quinto di violazione di norme codicistiche sostanziali, in riferimento alla dedotta inesistenza o estinzione delle pretese creditorie ammesse al passivo. Per ognuno è stato poi denunziato il vizio di motivazione della decisione impugnata, senza peraltro alcun supporto argomentativo utile ad individuare le ragioni della denunzia.

Nessuna delle censure è fondata.

Punto centrale delle questioni prospettate con i primi tre mezzi è la compatibilità della esclusione del fallito dalla possibilità di impugnare i crediti ammessi al passivo, ai sensi della L. Fall., art. 100, con i precetti costituzionali richiamati; di essi la trattazione va dunque compiuta in modo unitario.

Il tema in discussione riveste un ulteriore rilievo per i riflessi di detta carenza di legittimazione attiva sulla dichiarazione di fallimento, posto che i crediti accertati e sottratti alla impugnazione del fallito sono suscettibili di costituire - e nella specie hanno costituito - il fondamento della insolvenza, alla quale è conseguita l'apertura della procedura concorsuale; la questione di cui si tratta trova così riscontri nella parallela impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 18 della sentenza dichiarativa, pervenuta al giudizio di legittimità ed oggetto di separato esame nella stessa odierna udienza.

La Corte costituzionale, in più occasioni investita della verifica di legittimità della L. Fall., art. 100, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ha giudicato infondata la questione, dapprima (sent. 25/07/1984 n. 222) considerando che il fallito partecipa alla fase sommaria della verifica dei crediti, in cui può rappresentare le ragioni che vanno poste a fondamento del decreto del giudice delegato; quindi valutando la inopportunità della attribuzione a lui della legittimazione alla impugnazione dei crediti ammessi, essa potendo giovare "alla perpetuazione della fase di cognizione ordinaria, con grande nocumento dei creditori"; ed infine ponendo in evidenza gli interessi generali tutelati in modo unitario dallo speciale procedimento, sicchè è "nel suo ambito e nei limiti posti dalla sua struttura che i diritti e gli interessi del fallito possono trovare protezione".

Con la seconda decisione (sent. 29/04/1992 n. 205) ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto, essendo plurime nella specie le scelte astrattamente possibili per la reductio ad legitimatem del disposto normativo denunciato, la scelta non può essere esercitata dal giudice delle leggi ma unicamente dal legislatore.

Ha infatti considerato che il rafforzamento delle garanzie difensive del debitore può attuarsi sia nel versante del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - escludendo in quella sede l'efficacia preclusiva de precedente accertamento del passivo - sia nella fase della verifica dei crediti ammessi, in cui l'auspicata estensione al fallito della legittimazione alla impugnazione non è l'unico rimedio possibile, "potendo una tale legittimazione alternativamente attribuirsi al curatore (nell'interesse del fallito) ed essendo anche possibile, in una prospettiva ulteriormente diversa, prefigurare un meccanismo..., di sospensione obbligatoria della verifica, in pendenza di opposizione alla dichiarazione di fallimento fondata sulla contestazione di credito di cui sia chiesta l'ammissione".

E con l'avvento della riforma della L. Fall., di imminente entrata in vigore, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'art. 100, rifluito nell'art. 98 del testo riformato, ha trovato una nuova disciplina, anche per quanto attiene alla legittimazione alla impugnazione, estesa al curatore.

Le doglianze della ricorrente, in relazione alla disciplina ancora in vigore, non prospettano questioni in termini di incompatibilità della norma con le invocate disposizioni della costituzione, tali da meritare il ritorno alla Consulta, nè con riferimento all'art. 24 nè con riferimento all'art. 3 ; e ciò a prescindere da quanto da essa rilevato da ultimo con la sent. 205/1992.

Quanto al primo, va osservato che gli effetti pregiudizievoli che ha prospettato la ricorrente a proprio carico, per via dell'impedimento ad impugnare i crediti ammessi, attengono al presupposto oggettivo della apertura del fallimento, e cioè alla insolvenza, su cui l'accertamento dei crediti si rifletterebbe, alla responsabilità penale per bancarotta, in termini di entità del reato, riguardata sotto l'aspetto della misura della pena; al rischio che resti vanificata la possibilità della restituzione, una volta chiuso il fallimento, da parte del creditore erroneamente ammesso al passivo e partecipe del riparto dell'attivo, risultato poi insolvente; ovvero che essa si prescriva medio tempore, prima del ritorno in bonis.

Per ciò che attiene ai riflessi sulla dichiarazione di fallimento, non può essere trascurata la circostanza che il fallito è legittimato a contestare i crediti oltrechè nella fase prefallimentare - in relazione a guanto fatto valere dai ricorrenti - in quella di opposizione alla sentenza dichiarativa, alla quale è espressamente legittimato (L. Fall., art. 18).

Egli inoltre, in sede di formazione e verificazione dello stato passivo, interviene nelle operazioni che compiono curatore e giudice delegato, ai quali può rappresentare i fatti ostativi alla ammissione, totale o parziale, del credito e al riconoscimento delle prelazioni, fornendo o indicando gli elementi di prova di cui abbia disponibilità o conoscenza; e che ai creditori ammessi è consentito di utilizzare in sede di impugnazione, nel caso in cui siano disattesi dal giudice delegato.

Peraltro, essendo la verifica dei crediti un procedimento interno alla procedura concorsuale, che si svolge tra i creditori e non è contro il fallito (Cass. 3856/1980), la efficacia delle ammissioni è di natura endofallimentare, finalizzata alla ripartizione dell'attivo, al punto da essere inopponibile al fallito tornato in bonis (Cass. 12823/2003; 2573/2002/; 9580/1997; 2321/1996; 2302/1995; 6228/1993; 2545/1990; 3903/1988; 195 e 196/1985); e tanto giova a ritenere ammissibile la contestazione delle passività, attraverso la opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto funzionale alla negazione dello stato di insolvenza e alla revoca della pronunzia.

Vero è che in questa sede la contestazione attiene alla insolvenza in via generale e non al singolo credito, per il quale al fallito non sono dati rimedi impugnatori, una volta che per altra via, al di fuori di quella specifica passività, la insolvenza risultati accertata; ma poichè il credito è opponibile a lui solo se accertato in sede contenziosa, attraverso i subprocedimenti di cui alla L. Fall., artt. 98, 99, 100, 101, comma 3, L. Fall., art. 102, che danno luogo al giudicato, e poichè esso si forma in contraddittorio con il curatore e con altri creditori, nessun pregiudizio è concepibile per il fallito, nè con riguardo alla opposizione alla sentenza di fallimento, che dispiegandosi a tutto campo, nella ampiezza consentita dalla L. Fall., art. 18, investe il profilo oggettivo quanto a quello soggettivo; nè con riguardo alla opponibilità del credito, il cui presupposto - la formazione del giudicato - suppone che un contraddittorio vi sia stato, non soltanto tra creditori concorsuali, ma anche nei confronti del curatore, il quale, costituendosi, assume, di norma, una posizione convergente con l'interesse del fallito, in quanto chiamato nell'interesse della massa a verificare la effettività del credito impugnato; mentre, ove mancasse immotivatamente di costituirsi, potrebbe incorrere in responsabilità L. Fall., ex art. 38.

Nè può offrire argomenti di segno contrario la riforma della L. Fall., essa ribadendo l'impedimento del fallito alla impugnazione, che trova fondamento prima ancora che nell'art. 43 - rimasto sostanzialmente immutato - nella natura stessa del procedimento di verifica dei crediti, che è un processo, come si è detto, tra creditori; sicchè può ritenersi a riguardo che la disciplina in vigore, quanto quella che la sostituirà, non costituisce un vulnus del diritto di difesa del fallito, la cui misura è affidata all'apprezzamento del legislatore e ricercata nel bilanciamento degli interessi in gioco, nel quale la rilevanza di quelli dei creditori giustifica la compressione di quelli del debitore, sia pure contenuta sino alla soglia dei diritti primari personali, posti in discussione dalla apertura della procedura e in concreto tutelati sia dalla esclusione dalla attrazione alla nassa attiva fallimentare di alcuni beni e diritti (L. Fall., art. 46); sia attraverso la possibilità di contestarne i presupposi e lamentare la violazione delle norme procedurali poste a presidio di quei diritti; sia attraverso l'accesso alla attività processuale in ogni situazione nella quale o in relazione alla quale sia prospettabile una imputazione di bancarotta (L. Fall., art. 43 cpv.); sia, infine, attraverso la possibilità per il giudice della verifica, che versi nella fase contenziosa, di sospenderla, in pendenza della opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, la quale risulti fondata sulla contestazione dei crediti, capace di incidere sullo stato di insolvenza.

Misure queste che coprono il campo delle garanzie di difesa, che possono essere assicurate nel rapporto di compatibilità con le predette esigenze dei creditori.

Quanto al terzo profilo, relativo al rischio della vanificazione della possibilità di restituzione, nessun pregio ha il rilievo che il creditore, cui siano state indebitamente assegnate risorse della massa attiva, risulti insolvente, nel momento in cui il fallito torni in bonis, evento questo comune alla generalità delle situazioni in cui il soggetto obbligato versi nella condizione di incapacità di adempiere, allorchè sia chiamato a farlo.

E infondato è il prospettato rischio della prescrizione, decorrendo per il fallito, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine per agire dalla chiusura del fallimento, che segna il recupero della sua capacità processuale, non essendo il diritto alla restituzione esercitatile dal curatore, nei cui confronti opera l'accertamento del credito per tutto il corso della procedura.

Immeritevole di accoglimento è anche il secondo motivo, non potendo essere condivisa la lamentata violazione del principio di uguaglianza, che conseguirebbe alla applicazione della L. Fall., art. 100, avuto riguardo alla comparazione proposta con situazioni di diversa natura.

Posto infatti che l'applicazione dell'invocato principio suppone identità di situazioni, il riferimento ai creditori concorsuali e al debitore esecutato, gli uni e l'altro legittimati alla contestazione giudiziale, merce, rispettivamente, la impugnazione di cui si tratta e la opposizione ex art. 512 c.p.c., non consente di apprezzare aspetti di illegittimità, giustificativi della rimessione al giudice delle leggi in difetto di possibilità di interpretazioni costituzionalmente orientate, pacifica essendo la sostanziale differenza tra le situazioni considerate, essendo nel primo caso i creditori i soggetti attivi della procedura, nel cui interesse si apre il concorso, e dunque legittimati a proporre la esclusione di coloro i quali abbiano ottenuto l'ammissione senza averne titolo; e nel secondo essendo il debitore espropriato nella pienezza della capacità processuale, non avendo subito le limitazioni personali del fallimento. Sicchè il problema della compressione del diritto di difesa resta nell'ambito dell'art. 24 Cost., in ordine al quale non appare di maggior portata, rispetto ai rilievi prima svolti a riguardo, la circostanza che al fallito dalla impossibilità di impugnare direttamente i crediti possano derivare effetti negativi allorchè intenda proporre un concordato - per i maggiori oneri che esso comporta, in riferimento ad una massa passiva che non è stato posto nelle condizioni di contenere e che giudichi eccessiva in quanto comprensiva di crediti mai esistenti o non più esistenti - posto che a determinare la limitazione è proprio il suo stato personale di assoggettamento ad una procedura limitativa di alcuni diritti; per cui il beneficio della esdebitazione, alla quale egli è ammesso, può essere conseguito nei termini dal legislatore stimati utili a contemperare gli opposti interessi, suoi e dei creditori, i quali ultimi non possono essere posti in discussione, una volta accertati nel procedimento all'uopo previsto, costituendo il concordato una procedura che si apre, si sviluppa e si conclude all'interno del fallimento ed è mirata a produrne la chiusura.

Infondato è il terzo motivo, di cui Banca Intesa eccepisce la inammissibilità, per essere stata dedotta una questione mai discussa nei gradi di merito, ma che può trovare ingresso nel giudizio, in quanto riflette, al pari dei primi due motivi, profili di incostituzionalità rilevabili di ufficio.

Giovano a disattendere la censura le considerazioni già svolte con riguardo ad essi, la esigenza del giusto processo e del contraddittorio dovendo essere valutati in riferimento alla fattispecie regolata dal principio generale che il procedimento fallimentare è diretto a regolare la insolvenza attraverso la via del concorso, con la sottrazione al fallito del potere di disporre sul piano patrimoniale e della capacità processuale di gestire gli interessi in gioco, in quanto l'uno e l'altra risultino pregiudizievoli al risultato del soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori e alla speditezza del suo corso.

Ed è proprio tale esigenza di bilanciamento, con la garanzia per i creditori di una difesa reale, anche in termini di rapidità, che porta alla esclusione del fallito dalle controversie che attengono alla ripartizione dell'attivo, cui la verifica dei crediti, quanto il concordato fallimentare, è propedeutica, limitandone la partecipazione nei modi che si e visto.

Il processo nella sua generalità resta per lui giusto, allorchè gli è consentito di tutelare il proprio diritto a non fallire, prima e dopo l'apertura della procedura, ovvero a difendersi quando sono in gioco interessi personali e persino patrimoniali, rispetto ai quali gli organi del fallimento manifestino l'intendimento di non assumerne la tutela, perchè giudicata infruttuosa per la massa concorsuale; e in questa linea si collocano della L. Fall., gli artt. 18, 43 e 46, nel cui ambito soltanto possono essere rinvenute le opportunità difensive di cui si tratta.

Il 4^ motivo, del quale Banca Intesa è tornata ad eccepire la inammissibilità, perchè avrebbe ad oggetto una questione nuova, in realtà si sostanzia in una argomentazione difensiva, in punto di diritto, utile, secondo la ricorrente, a ritenere legittima la impugnazione proposta avverso la ammissione dei crediti; e la circostanza che essa non richieda alcun accertamento in fatto e non comporti la modificazione dei termini della controversia (ex plurimis Cass. 10195/2004; 5561/2004; 18136/2002; 2088/2000; 6993/1999;) ne consente l'esame, che tuttavia non può condurre al risultato sperato.

Dalla L. Fall., art. 43 - che prevede l'intervento del fallito nel processo, oltrechè nei casi previsti dalla legge, nelle questioni dalle quali può dipendere una sua imputazione di bancarotta - non è infatti dato desumere, con riferimento alla fattispecie di cui si tratta, la legittimazione alla impugnazione dei crediti ammessi, sia perchè nella ipotesi normativa della L. Fall., art. 220, che contempla la denuncia di creditori inesistenti, non e dato rinvenire quella contraria della omessa indicazione di crediti - che peraltro non configura, nei termini della mera omissione, fattispecie delittuose previste dalle disposizioni penali del fallimento - sia perchè le condotte considerate da detta norma non costituiscono ipotesi di bancarotta, alle quali soltanto fa riferimento l'art. 43 (Cass. 100/1970), sia infine perchè ad essere consentito al fallito è l'intervento nel processo non anche qualsivoglia iniziativa diretta ad avviarlo.

L'ultimo mezzo è inammissibile, esso supponendo la legittimazione del fallito alla impugnazione, che si è visto essere negata dalla legge.

Inammissibile è infine il ricorso incidentale della Banca di Sassari, sia per quanto ora rilevato, con riguardo al 5^ motivo del ricorso principale, sia perchè non censura nessun punto della decisione impugnata, nè lamenta la mancata decisione sulla posizione di creditore della Banca, posizione peraltro inconferente rispetto alle questioni dibattute con il ricorso e prima ancora con l'atto di appello.

E persino il rilievo della genericità di quest'ultima impugnazione rimane inconferente, non essendosi dedotto, nel rispetto del principio di autosufficienza del gravame, che, costituendosi, la banca la avesse eccepita.

Le spese del processo vanno regolate secondo il principio della soccombenza che nella specie va apprezzata, per la rilevanza delle questioni trattate, in riferimento al ricorso principale, prevalente risultando rispetto a quella del ricorso incidentale condizionato.

 

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, in Euro 4.100,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui 100,00 per esborsi e 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006.