Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20381 - pubb. 11/01/2018

Al commissario liquidatore non è consentito revocare la prelazione riconosciuta in sede di formazione dello stato passivo

Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2012, n. 11649. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Liquidazione coatta amministrativa - Ammissione al passivo di credito privilegiato - Successiva azione del commissario per la revoca della causa di prelazione - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento



In tema di liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore non è consentito revocare la prelazione riconosciuta in sede di formazione dello stato passivo, ostandovi la natura amministrativa del procedimento e della funzione da esso espletata, né potrebbe esercitare tale potere, rimesso invece agli organi del fallimento nella fase di verifica dei crediti, nel caso in cui il procedimento non fosse stato preceduto dalla dichiarazione d'insolvenza. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

Svolgimento del processo

Banca Carige s.p.a. in persona del legale rappresentate in carica impugna con ricorso per cassazione affidato a sei motivi la sentenza n. 170 depositata il 17 febbraio 2010 della Corte d'appello di Genova, che ha disposto il rigetto dell'appello da essa proposto avverso precedente decisione del Tribunale di Genova che l'aveva condannata a restituire al fallimento della Cooperativa STIVIGLIAI in l.c.a. le somme incassate in forza delle cessione dei crediti di cui al contratto di factoring, assistito da prelazione ipotecaria, fatto oggetto di azione d'inefficacia esercitata dal curatore fallimentare, ed aveva altresì revocato l'iscrizione dell''ipoteca accesa a garanzia di un finanziamento concesso alla società ai sensi della L. n. 25 del 1993 in relazione ad esigenze di ricostruzione delle attività danneggiate dall'alluvione del 22 settembre 1992, a sua volta oggetto di separata domanda, formulata in altro giudizio ad esso riunito. Entrambi i crediti erano stati ammessi allo stato passivo della l.c.a. con riconoscimento del privilegio ipotecario in relazione ai ratei ancora dovuti per la restituzione del finanziamento. La Coop. Stoviglia in l.c.a. in persona del commissario giudiziale ha resistito con controricorso contente altresì ricorso incidentale condizionato articolato in unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

Il ricorrente principale col primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall., e riepiloga la vicenda sostanziale e processuale nei seguenti termini; con atto del 15.9.93 la Cooperativa Stoviglia ottenne dal MEDIOCREDITO LIGURE, cui è subentrata essa ricorrente Banca Carige, un finanziamento di L. 1.590 garantito da ipoteca regolarmente iscritta, a fronte di esigenze finanziarie conseguenti ad investimento consistente nella ricostruzione di attività danneggiate a seguito di eventi alluvionale e regolato dalla L. n. 25 del 1993, dal D.P.R. n. 902 del 1976 e dalla L. n. 623 del 1959; in due tranches la somma indicata venne effettivamente erogata sulla base di certificazione del geom. O. che attestava il ripristino dei macchinar e l'acquisto di scorte mediante accredito su c/c intrattenuto dalla cooperativa presso il Banco di Napoli e il Ministero dell'Industria riconobbe alla stessa cooperativa il contributo agevolato per gli interessi sulla base della L. n. 25 del 1993; apertasi con D.M. 4 agosto 1994 la procedura di l.c.a. nei confronti della mutuataria, la banca chiese ed ottenne l'ammissione allo stato passivo del credito privilegiato per finanziamento di cui all'atto pubblico 15.9.93 ed in chirografo del credito da scoperto di c/c e di crediti derivanti da factoring ceduto alla banca; successivamente al deposito dello stato passivo, eseguito in data anteriore alla sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza pronunciata il 29.11.95, con citazione del 4.8.99, il commissario liquidatore chiese al Tribunale di Genova la revoca anche ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall. dell'iscrizione ipotecaria che assisteva il finanziamento, e delle svariate cessioni di credito intervenute alle date indicate con la banca Carige; il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello di Genova confermò la decisione. Tutto ciò premesso in fatto, con richiamo all'enunciato della tassazione espresso nella sentenza n. 17888/2004, pone la questione di diritto se lo stato passivo della l.c.a. possa essere modificato solo a seguito delle impugnazioni previste dalla legge fallimentare, in specie mediante domanda di revocazione ai sensi dell'art. 102 legge fall., ovvero con domanda ordinaria, assumendone l'errata soluzione da parte della Corte del merito per non aver ravvisato la preclusione discendente dal giudicato endofallimentare, nè in relazione ai crediti ammessi allo stato passivo nè in relazione alla prelazione riconosciuta in quella sede con riguardo ai ratei del finanziamento.

Il resistente replica alla censura deducendo l'inapplicabilità dell'orientamento richiamato dalla ricorrente al caso di specie che presuppone, ai fini dell'operatività della preclusione discendente dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi l'anteriorità della dichiarazione d'insolvenza della società ammessa alla procedura che nella specie è stata invece assunta successivamente.

Il motivo espone censura priva di pregio.

Secondo il dettato dell'art. 209 legge fall., il procedimento, di natura amministrativa, di formazione dello stato passivo nella procedura di l.c.a. si chiude con il deposito da parte del commissario liquidatore nella cancelleria dell'elenco dei creditori ammessi o respinti, che assolve alla funzione di pubblicità-notizia della situazione debitoria, e mediante l'individuazione del crediti ammessi al concorso cristallizza lo stato passivo mantenendo a sua volta, stante la sua provenienza da organo non giurisdizionale, natura di atto amministrativo che, integrando il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori (Cass. n. 26359/2011), consente l'esperibilità delle impugnazioni fallimentari - artt. 98-100 e 102 legge fall., nel testo originario applicabile al caso di specie, nel testo riformato confluite nell'unico rimedio previsto dall'art. 98, che aprono la fase giurisdizionale, a rito ordinario ovvero secondo il testo ora vigente a rito camerale. "Col deposito in cancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista pertanto carattere giurisdizionale" - Cass. S.U. n. 25174/2008 - nondimeno produce gli effetti preclusivi tipici del deposito dello stato passivo fallimentare che ne comporta la modificabilità attraverso i soli anzidetti rimedi, tipici del sistema fallimentare.

L'azione tesa alla revocabilità dell'atto costitutivo del titolo fondante un credito ammesso inerisce alla fase della formazione dello stato passivo e dunque non può essere esercitata che attivando quegli strumenti, gli unici apprestati per modificare lo stato passivo che anche nella l.c.a. deve contenere indicazione del rango attribuito ai crediti ammessi "al fin evidente di procedere alla distribuzione dell'attivo liquidato "secondo l'ordine stabilito dall'art. 111", come prescrive il successivo art. 212, comma 1, stessa legge fallimentare" (Cass. n. 17888/2004). La natura amministrativa dell'atto, pur escludendo in conclusione la forza di giudicato, nel fallimento ormai conclamata alla luce del disposto dell'art. 96, u.c., l.f. nel testo riformato, preclude comunque la possibilità di apportarvi successive correzioni azionando gli strumenti di carattere generale previsti in via ordinaria. Il commissario giudiziale, in questo quadro di sistema, secondo dottrina citata dal resistente e condivisa in questa sede, non potrebbe revocare la prelazione in sede di formazione dello stato passivo, ostandovi la natura amministrativa del procedimento e della funzione da esso espletata, e comunque giammai potrebbe esercitare siffatto potere, rimesso invece agli organi del fallimento nella fase di verifica dei crediti, nel caso in cui il procedimento non fosse stato preceduto dalla dichiarazione d'insolvenza. Siffatta pronuncia, secondo il disposto dell'art. 203 legge fall. innerva nella procedura liquidatoria le disposizioni della legge fallimentare del titolo 2^ capo 3^ sezione 3^, e legittima quindi il commissario anche all'azione revocatoria che, stante la sua natura distributiva ormai conclamata alla luce della ricostruzione esegetica espressa nella sentenza delle S.U. n. 7028/2006, presuppone la violazione della regola della par condicio creditorum che, intanto è riscontrabile, in quanto la dichiarazione d'insolvenza abbia attualizzato l'esigenza d'integrità della garanzia patrimoniale del debitore a favore dell'intero ceto creditorio, che rappresenta la ratio esplicativa dell'azione conservativa considerata. A tale costruzione sistematica si è attenuta la Corte del merito che, richiamando il precedente di questa Corte n. 17888/2004, che la stessa ricorrente cita travisandone tuttavia il senso, ha sostenuto che la revocatoria esercitata dalla liquidazione non è rimasta preclusa, dal momento che la dichiarazione d'insolvenza della società in l.c.a. è stata pronunciata con sentenza successiva al deposito dello stato passivo.

Il rilievo, secondo quanto premesso, è tranciante e risolve nei sensi indicati la questione prospettata.

Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1813 c.c. e correlato vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del finanziamento in contestazione operata dai giudici d'appello, che ne hanno escluso la natura di mutuo di scopo rilevando l'impossibilità di ravvisare finalità specifica rispetto alla quale potesse ravvisarsi il mancato conseguimento.

Sostiene a smentita che il negozio rappresenta invece un mutuo di scopo; che lo scopo già era stato conseguito; che, infine, la Corte del merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il D.P.R. n. 202 del 1976, art. 16 comprendeva nel credito agevolato le spese sostenute nei due anni precedenti la domanda d'ammissione al contributo, effettivamente erogato a seguito d'ammissione disposta con D.M. ai sensi e per gli effetti della L. n. 25 del 1993. Col terzo motivo, che espone censura collegata alla precedente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della L. n. 623 del 1959 per lamentare la disapplicazione da parte della Corte territoriale dell'esenzione dalla revocatoria ivi prevista decorsi 10 giorni dalla stipula degli atti di mutuo agli istituti autorizzati ad esercitare credito a medio termine, e a tutti gli istituti di credito limitatamente alle operazioni effettuate con fondi statali. Citando a conforto Cass. nn. 8634/99, 317/2001 e 6572/1997, ribadisce che lo scopo del finanziamento era stato indicato nel contratto e risultava peraltro già perseguito, secondo quanto attestato dalla perizia del geom. O. in atti.

L'investimento nelle opere indicate previsto dal D.P.R. n. 212 del 1976, art. 16 sarebbe infine stato ignorato dai giudici d'appello che ha ritenuto trattarsi di finanziamento a medio termine, senza considerare l'appartenenza della cooperativa alla categoria della piccola e media industria, pacifica in quanto mai contestata in causa.

Il resistente deduce in plurimi profili l'inammissibilità di entrambi i motivi così come di tutti quelli successivi.

Affidati a medesima tecnica argomentativa che riproduce testualmente le difese svolte in sede d'appello per poi concludere deducendo sommariamente le doglianze indirizzate avverso la decisione impugnata in questa sede, i motivi sono entrambi inammissibili. Propongono anzitutto rilettura dell'atto controverso, di cui neppure viene riportato il testo in ossequio al principio di autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione, smentendone nel merito la qualificazione giuridica assunta dal giudice d'appello, senza individuare il deficit motivazionale riscontrabile in relazione a punti decisivi della controversia nè tanto meno indicare i canoni legali di ermeneusi che la Corte del merito nel suo percorso esegetico avrebbe violato. Il secondo motivo, in particolare, introduce questione inerente alla simulazione del contratto controverso che è estranea alla ratio decidendi, dal momento che la decisione impugnata richiama il passo dell'ordinanza confluita nella sentenza di primo grado in cui si motiva in ordine alla simulazione al solo fine di contestare la sussistenza del mutuo di scopo, senza trattare affatto la problematica. Il terzo motivo, che mira palesemente anch'esso a rivisitare il merito, non impugna il passaggio argomentativo che rileva il mancato assolvimento da parte della banca dell'onere di provare l'erogazione del mutuo sotto vincolo di scopo non essendo sufficiente la provenienza del credito da istituto autorizzato per il medio credito o con fondi statali o autorizzati dallo Stato. La censura esposta nel motivo non coglie il senso di tale affermazione, assolutamente dirimente, e non ne adduce smentita. Restando acclarata, la natura ordinaria del finanziamento esclude per l'effetto l'esenzione dalla revocatoria prevista dalla disposizione invocata che, come correttamente ha affermato la Corte territoriale, è norma di stretta interpretazione (Cfr. Cass. nn. 8634/99, 16866/2004).

Il quarto motivo non sfugge alla medesima declaratoria d'inammissibilità. Enunciati i vizi di violazione degli artt. 96, 97 e 98 legge fall., dell'art. 112 c.p.c. e di motivazione, la ricorrente, ancora una volta riproducendo il testo delle difese sottoposte alla Corte del merito quanto al contratto di factoring, sottopone a questa Corte questione circa l'ammissibilità della revoca dei singoli pagamenti e non del contratto stesso rielaborando la tesi, già sostenuta col primo motivo, circa la non revocabilità di pagamenti riferiti a crediti già ammessi allo stato passivo. La decisione impugnata, in ordine alla revocabilità dei singoli pagamenti, rilevato che il Tribunale aveva colto il senso della difesa della banca convenuta affermando che, comunque, l'azione revocatoria non era rivolta avverso i singoli atti di riscossione ma alle cessioni di credito poste in essere con i contratti di factoring, ha condiviso la precedente decisione disponendo la revoca dei contratti. Il motivo in esame ripercorre tutti gli argomenti sottoposti al giudice dell'appello. ma non individua punti e passaggi della sentenza impugnata cui debbano ascriversi i vizi dedotti.

Conclude con assoluta genericità che la Corte d'appello ha definito le questioni di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza del S.C., intendendo ovviamente riferire alla sentenza ora impugnata quelle stesse doglianze sollevate in ordine alla pronuncia del primo giudice. L'inammissibilità di questa articolazione difensiva è palese.

Parimenti, il quinto motivo, premessa la lunga difesa spiegata in sede di merito in ordine alla scientia decotionis, conclude citando la conclusione del consulente di parte di non condivisione della relazione del c.t.u..

Privo di effettivo contenuto esplicativo della censura rubricata, il motivo non può che dichiararsi inammissibile.

L'ultimo motivo deduce infine violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 67 legge fall., e art. 360 c.p.c., n. 3. L'errore ascritto al giudice d'appello risiederebbe nell'aver confermato la sentenza del Tribunale che aveva autorizzato il Conservatore del RR.II. ad effettuare la cancellazione delle ipoteche revocate, ed ha condannato la soccombente alla restituzione della somma di Euro 1.271.995 oltre interessi in violazione dell'art. 282 c.p.c.. Il motivo esprime censura priva di pregio. Quelle statuizioni sono destinate a produrre effetto dal momento del passaggio in giudicato della decisione che le contiene, nè la Corte del merito ne ha collocato l'efficacia in un momento precedente.

Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012.