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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20328 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Genova, 03 Ottobre 2017. .

Società – Responsabilità degli amministratori – Amministratori privi di delega – False appostazioni in bilancio e segnali di allarme che facciano sospettare la falsità – Valutazione di diligenza ex ante – Nesso di causalità


In relazione alla predisposizione del progetto di bilancio, non può ritenersi sussistente un dovere generale degli amministratori privi di delega di esaminare e verificare tutta la documentazione posta alla base delle sintetiche poste di bilancio; è tuttavia delineabile una loro responsabilità nel caso di false appostazioni in bilancio, qualora vi siano “segnali di allarme” che facciano sospettare la falsità; così ad esempio, in presenza di criticità già note, i deleganti saranno onerati di un maggior scrupolo nell’esame delle poste di bilancio e potranno andare esenti da responsabilità solo quando la falsità di un’appostazione a credito sia stata occultata con tale abilità da non lasciare adito ad alcun sospetto circa la ricorrenza di una delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.

La valutazione di diligenza esigibile dagli amministratori non delegati va fatta ex ante, dovendosi escludere che gli stessi, pur dovendo valutare con particolare cautela la posta attiva di bilancio e chiedere giustificazione dell’origine della stessa, siano anche onerati di porre in essere un capillare controllo di autenticità degli ordini, attraverso analisi comparativa degli stessi e confronto delle firme foglio per foglio, proprio di un’attività di indagine volta specificamente a smascherarle eventuali falsità documentali.

[Nel caso di specie, è stato ritenuto che, pur potendosi ravvisare la violazione del dovere degli amministratori di agire informati, non fosse ravvisabile il nesso di causalità tra tale comportamento omissivo e la prosecuzione dell’attività sociale, in quanto anche una più attenta valutazione della posta attiva in contestazione, esigibile ex ante, non avrebbe verosimilmente fatto emergere l’inesistenza del relativo credito, a causa dell’attività di falsificazione degli ordini posta in essere e non immediatamente riscontrabile.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)