Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20277 - pubb. 27/07/2018

Successione di due domande di concordato preventivo e ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del primo ricorso

Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2018, n. 14671. Est. Falabella.


Successione di due domande di concordato preventivo - Ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del primo ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Inapplicabilità



L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall., - come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 - opera esclusivamente con riferimento alla singola domanda di concordato ed in funzione del suo buon esito, sicché non può essere invocata nell'ambito dell'eventuale successiva domanda di concordato presentata dal medesimo debitore, non trovando applicazione il principio della cd. "consecuzione delle procedure" che opera soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. - Su istanza dei creditori di seguito indicati, il Tribunale di Lecco dichiarava, in data 28 maggio 2013, il fallimento della società (*), oltre che dello stesso M., quale socio accomandatario. La sentenza era pronunciata previa declaratoria dell'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla società e dal socio predetto.

2. - La sentenza era oggetto di reclamo, che la Corte di appello di Milano respingeva.

3. - Per la cassazione di quest'ultima pronuncia ricorrono (*) e M.: l'impugnazione si fonda su di un unico motivo. Hanno notificato controricorso la curatela del fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile, che ha pure depositato memoria, e Banca Popolare di Bergamo s.p.a., mentre Intesa Sanpaolo s.p.a. ha partecipato alla discussione orale; non hanno invece svolto attività difensiva nella presente sede gli altri creditori istanti, Alubrem s.r.l. e Nuova Affilet s.r.l..

 

Motivi della decisione

1. - I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 168, comma 3, (R.D. n. 267 del 1942) per avere il Tribunale di Lecco, prima, e la Corte di appello di Milano, poi, fatto decorrere il termine di novanta giorni previsto dalla citata disposizione individuando il relativo dies a quo nella seconda domanda di concordato preventivo proposta dall'odierna ricorrente il 29 aprile 2013, mentre il detto termine avrebbe dovuto decorrere dalla prima domanda di concordato, presentata il 25 febbraio 2012: con ciò sarebbe stato violato, ad avviso dei ricorrenti, il principio di diritto (di matrice giurisprudenziale, e fatto proprio anche dal legislatore) della cosiddetta consecuzione delle procedure concorsuali. Ritengono in sintesi gli istanti che, in presenza della medesima situazione di insolvenza, il detto principio debba trovare applicazione, e ciò indipendentemente dal fatto che si pervenga o meno alla successiva declaratoria di fallimento. In conseguenza, laddove, come nella fattispecie, si siano succedute due procedure concordatarie, il termine suddetto di novanta giorni, previsto dalla L.Fall., art. 168, comma 3, dovrebbe essere conteggiato dall'introduzione del primo procedimento concorsuale col quale il debitore nella condizione di insolvenza abbia tentato di dare risposta al ceto creditorio.

2. - Per precisare i contorni della questione controversa occorre far riferimento ai termini in cui si è svolta la procedura concorsuale.

Il 25 maggio 2012 gli odierni ricorrenti depositavano ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato. Quest'ultima veniva aperta; in seguito ai rilievi formulati dal commissario giudiziale, il quale evidenziava che le ipoteche iscritte poco prima della presentazione del ricorso dovevano ritenersi efficaci nei confronti dei creditori, i ricorrenti ottenevano un rinvio per avviare una trattativa con i creditori ipotecari e, stante il rifiuto di questi di dismettere il loro diritto di prelazione, oltre che della constatata impossibilità di reperire nuova finanza, dichiaravano di rinunciare al concordato. Contestualmente a detta rinuncia presentavano una nuova domanda di ammissione al concordato al fine di potersi avvalere delle modifiche introdotte con la L. n. 134 del 2012 e, segnatamente di quanto disposto dal novellato L.Fall., art. 168, comma 3, nella parte in cui stabilisce che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. L'applicazione della norma alla prima procedura concordataria era invocata avendo riguardo al principio della consecuzione delle procedure concorsuali: in tal senso, secondo gli istanti, il termine di novanta giorni avrebbe dovuto computarsi a ritroso non già dalla seconda domanda di ammissione al concordato, ma dalla prima.

Il Tribunale di Lecco ha reputato per contro inammissibile la seconda domanda di concordato avendo riguardo all'affermata impossibilità di assoggettare alla falcidia concordataria i creditori muniti di ipoteca: ha ritenuto che la modificazione introdotta con la L. n. 134 del 2012 trovasse applicazione con riferimento alle sole procedure introdotte dopo la data dell'11 settembre 2012 e ha escluso che l'invocato principio di consecuzione delle procedure concorsuali, operante nel caso di successione tra concordato e fallimento, fosse estensibile all'ipotesi di successione di due procedure di concordato.

La Corte di appello ha confermato la pronuncia, condividendone, in buona sostanza, l'iter argomentativo: ha osservato, in particolare, che ove vengano in questione due procedure concordatarie le stesse non si prestano ad una reductio ad unum, posto che esse "non sono interdipendenti, e perciò non (sono) consecutive, e quindi neppure collegate funzionalmente".

3. - Ciò posto, il motivo è infondato, e così il ricorso.

3.1. - I ricorrenti invocano il principio di consecuzione delle procedure concorsuali (ritenendolo estensibile al caso in cui a una procedura concordataria ne segua altra) al dichiarato scopo di far decorrere il termine a ritroso previsto dalla L.Fall., art. 168, comma 3, (nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012) dalla prima domanda di concordato, depositata, come si è visto, il 25 maggio 2012.

Nondimeno, in base all'art. 33, comma 3, del nominato decreto legge, la disposizione introdotta da quest'ultimo si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Ciò implica che rispetto alla prima domanda di concordato, che è stata proposta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione, la sanzione di inefficacia che colpisce le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese non possa in alcun modo operare. In altri termini, l'invocata - e contestata - applicabilità del principio di consecuzione all'ipotesi di procedure concordatarie in rapporto di successione non potrebbe comunque portare a valorizzare la situazione esistente al momento in cui fu pubblicato il primo ricorso, giacchè la disciplina di cui al cit. art. 33, comma 3, esclude chiaramente che l'inefficacia delle ipoteche giudiziali contemplata dal novellato art. 168, comma 3, si configuri con riguardo alle domande di concordato introdotte prima dell'11 settembre 2012.

3.2. - In ogni caso, anche a voler prescindere dalla particolarità della fattispecie in esame, la tesi di parte ricorrente non merita condivisione. Il principio di consecuzione ha un proprio, preciso, fondamento applicativo. Questa Corte ha rilevato in particolare, che ove, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale è stata chiesta l'ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, "atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure" (così Cass. 6 agosto 2010, n. 18437; per l'applicazione del principio in tema di revocatoria, con riferimento a fattispecie non disciplinate dalla L.Fall., art. 69 bis, comma 2, cfr. ad es. Cass. 13 aprile 2016, n. 7324 e Cass. 28 maggio 2012, n. 8439).

Del tutto diversa è l'evenienza che qui viene in discorso. Nel presente giudizio si dibatte, infatti, della relazione tra due distinte procedure di concordato e si prescinde dalla dichiarazione di fallimento seguita alla pronuncia di inammissibilità della seconda domanda concordataria. Infatti l'intento dei ricorrenti è quello di "recuperare" l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie attuate in epoca di poco anteriore all'introduzione della prima domanda (nei novanta giorni di cui alla L.Fall., art. 168, comma 3) allo scopo di far valere la fattibilità giuridica della seconda proposta, la quale prevedeva, al pari della prima, la falcidia dei crediti privilegiati (che tali più non sarebbero, ove operasse la suddetta inefficacia).

L'operazione ermeneutica proposta dagli istanti trova però un primo ostacolo di natura letterale; infatti, l'art. 168, comma 3, fa riferimento alle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono "la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese": con ciò univocamente rivelando che l'inefficacia opera avendo riguardo a tale ristretto ambito temporale e in relazione a quella sola domanda di concordato che sia stata resa pubblica nei novanta giorni successivi alla costituzione della garanzia reale.

Un secondo ostacolo è da individuare nella finalità della norma, la quale vuole evitare che i creditori, avvedutisi dello stato di crisi dell'imprenditore, si muniscano di titoli di prelazione che pregiudichino il buon esito della procedura concorsuale e il successo del piano che è già contenuto nel ricorso depositato (e non pubblicato) o è comunque in fase di approntamento. Rispetto a tale ratio è quindi del tutto irrilevante che, venuta meno la procedura (per inammissibilità, revoca, rinuncia, mancata approvazione o mancata omologazione del concordato) se ne introduca un'altra:

l'inefficacia delle ipoteche giudiziali è funzionale al buon esito del piano con cui voglia attuarsi la proposta contenuta nel ricorso o nel termine fissato dal giudice a norma della L.Fall., art. 161, comma 6. Essa non opera indefinitamente, in vista di domande di concordato che possano introdursi dopo la chiusura della procedura, giacchè è in funzione di quest'ultima, e in ragione del ristretto arco temporale intercorrente tra la costituzione delle garanzie e la proposizione della domanda, che la nominata inefficacia trova la propria giustificazione.

4. - Il ricorso è dunque respinto.

5. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge per la curatela, e in Euro 1.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge per Intesa Sanpaolo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile, il 9 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018.