Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2027 - pubb. 22/02/2010

Provvedimenti cautelari prefallimentari e sospensione della vendita di beni pignorati

Tribunale Busto Arsizio, 28 Luglio 2009. Est. Maria Eugenia Pupa.


Ricorso per dichiarazione di fallimento – Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa – Sospensione della vendita di beni pignorati – Ammissibilità.



Nell’ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, è possibile disporre, ai sensi dell’art. 15, comma 8, legge fallimentare, la sospensione della vendita dei beni pignorati in una procedura esecutiva qualora appaia opportuno evitare la vendita di beni necessari alla prosecuzione dell’attività per consentire la presentazione di un piano che potrebbe facilitare l’accesso dei lavoratori agli ammortizzatori sociali ed appaia altresì opportuno preservare la par condicio creditorum in vista di un eventuale accertamento dello stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)(1)


Massimario Ragionato



Segnalazione degli Avv.ti Sergio Fabrizi, Filippo Canepa e Barbara Schiavo



Il testo integrale


L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento cautelare dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, di Francesco Fimmanò

 

 

(1) Prime applicazioni dell’art. 15, VIII comma, Legge Fallimentare: provvedimenti cautelari o conservativi in sede prefallimentare. Con provvedimento del 28.7.2009, il Tribunale di Busto Arsizio (1) ha fornito una delle prime e più interessanti applicazioni del riformato articolo 15, comma VIII, della Legge Fallimentare.

Come noto, la suddetta norma ha introdotto la possibilità per il Tribunale di adottare, in fase prefallimentare (ossia nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento, come disciplinato, ora dettagliatamente a seguito della riforma, appunto dall’art. 15 L.F.), “provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa”.

La norma ha avuto, sino ad oggi, scarsa applicazione.

I precedenti editi sono costituiti da un’ordinanza del Tribunale di Verona (21.5.2008, in Foro it. 2008, I, 2026), con cui, su istanza del creditore ricorrente per la dichiarazione di fallimento, è stato disposto il sequestro dell’azienda esercitata dalla società fallenda; da altra un’ordinanza del Tribunale di Udine (11.7.2008, in Il Fallimento n. 1/2009, p. 80), sempre relativa al sequestro di beni del fallendo, ad istanza del curatore del fallimento della società di persone, di cui il fallendo era socio di fatto e da altri provvedimenti rinvenibili in questa Rivista (2).

Il provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio è originale, rispetto ai precedenti, sotto vari aspetti.

Esso è stato adottato su istanza dello stesso debitore, il quale ha domandato, all’udienza per la dichiarazione di fallimento nel procedimento promosso da un creditore, un rinvio utile a presentare una domanda di concordato preventivo.

Domandando tale rinvio, il debitore ha anticipato l’intenzione di proseguire, nell’ambito del proponendo concordato preventivo, l’attività aziendale (svolta in diversi stabilimenti, che occupano circa 130 lavoratori) e ha, doverosamente, segnalato al Tribunale in quali rischi sarebbe potuto incorrere il patrimonio sociale qualora fosse stato concesso il rinvio.

Il rischio più prossimo era rappresentato da un’esecuzione forzata, promossa da un istituto bancario, avente ad oggetto alcuni macchinari di ingente valore economico ed indispensabili alla prosecuzione dell’attività aziendale.

La vendita forzata dei macchinari avrebbe, quindi, comportato conseguenze dannose per il patrimonio sociale e per gli stessi creditori, poiché, aldilà del rischio di lesione della par condicio creditorum (e salvi gli effetti di eventuali azioni revocatorie), sarebbe diventato, senza quei macchinari, estremamente complicato ed oneroso proseguire l’attività aziendale.

Il debitore stesso ha, quindi, domandato l’adozione di un provvedimento cautelare anticipatorio degli effetti di cui all’art. 168 Legge Fallimentare, ossia volto a sospendere l’esecuzione forzata e, in particolare, ad inibire alla banca e all’Istituto Vendite Giudiziarie la vendita dei beni oggetto dell’esecuzione.

ll Tribunale, condividendo le motivazioni illustrate dal debitore, ha ritenuto “la ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora sotto il profilo sia dell’opportunità di evitare la vendita dei macchinari utili alla prosecuzione dell’attività in vista dell’imminente presentazione di un Piano di ristrutturazione dei debiti che potrebbe facilitare l’accesso agli ammortizzatori sociali per i numerosi dipendenti (3) della … omissis …, sia dell’esigenza di preservare la par condicio creditorum nell’ipotesi in cui dovesse accertarsi lo stato di insolvenza del debitore”.

Il Tribunale ha, pertanto, concesso il rinvio e ha adottato il provvedimento cautelare richiesto, disponendo la sospensione dell’esecuzione forzata pendente dinanzi ad una sezione distaccata del medesimo tribunale.

Sono evidenti gli aspetti di originalità del provvedimento in esame:

-  il soggetto che ha richiesto la tutela del patrimonio sociale è lo stesso debitore;

- lo scopo della tutela è quello di proseguire l’attività aziendale nell’ambito della procedura di concordato preventivo, la cui differenza principale, rispetto al fallimento, è costituita dalla conservazione in capo al debitore dell’amministrazione dei suoi beni e, con ciò, dell’esercizio dell’impresa (mentre nel fallimento vi è la “spoliazione” del fallito dall’amministrazione e disponibilità dei beni);

- il provvedimento cautelare concesso non è un sequestro, anticipatorio degli effetti di “privazione” del fallito dei suoi beni, ma un provvedimento anticipatorio degli effetti di cui all’art. 168 L.F., che prevede la nullità delle esecuzioni forzate iniziate prima o nel corso del concordato preventivo.

A nostro avviso, con il provvedimento in esame, si è colto un aspetto che la riforma del diritto fallimentare si è espressamente posto, sin dai primi interventi del 2005 (4), come obbiettivo principale, ossia il salvataggio, ove possibile, delle imprese.

Ciò non comporta, come è ovvio, l’abbandono dell’obbiettivo di tutela dei creditori sociali; tale obbiettivo, tuttavia, può e deve essere contemperato con gli altri interessi correlati, ove possibile, alla conservazione dell’azienda, ossia, in primis, la prosecuzione dell’attività.

Anzi, proprio la conservazione dell’operatività aziendale, magari ridotta e ristrutturata, può costituire lo strumento di tutela degli stessi creditori: in primo luogo, lavoratori, agenti, fornitori “strategici”, ossia proprio quei soggetti che subirebbero maggiore danno dalla cessazione dell’attività dell’impresa.

La riforma, pur con i difetti causati da plurimi interventi legislativi che hanno comportato vari problemi di coordinamento normativo, ha dotato gli operatori di strumenti sicuramente più flessibili rispetto al passato.

Tali strumenti permettono di sganciarsi dai “tipici” modelli di procedura concorsuale (fallimentare o concordataria) meramente liquidatoria che, nei casi meglio riusciti, sfociava nella cessione dell’azienda a terzi.

Tale cessione dipendeva dalla possibilità di reperire il cosiddetto “cavaliere bianco”, soggetto che, in tempi di crisi economica e di “immobilismo” economico e finanziario, tende sempre più a divenire… irreperibile!

I nuovi strumenti permettono allo stesso debitore di dimostrare la fiducia che ripone nella propria inziativa economica, proseguendo esso stesso, nell’ambito della “sorvegliata” procedura di concordato preventivo, la propria attività di impresa, eventualmente ridotta e ristrutturata.

Tuttavia, la novità e flessibilità degli strumenti richiede che siano gli operatori “privati” (commercialisti e avvocati) a fare sforzo di “fantasia” nell’elaborazione del piano di salvataggio dell’impresa.

Richiede, inoltre e soprattutto, che gli operatori “pubblici” (Giudici Delegati, Tribunali, Commissari Giudiziali) assumano decisioni coraggiose e nuove rispetto ai precedenti.

Ad avviso di chi scrive, proprio l’originale provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio coglie nel segno della ratio della riforma.

Il Tribunale, infatti, utilizzando lo strumento cautelare ex art. 15 L.F. per anticipare la protezione del patrimonio aziendale dagli “attacchi” individuali dei creditori più qualificati, dimostra di aver condiviso e adattato alla drammatica attuale situazione economica il vero obbiettivo della riforma, nella convinzione che la protezione e la salvaguardia dell’azienda e della sua operatività, in taluni casi, può permettere una soluzione più vantaggiosa, rispetto all’ipotesi meramente liquidatoria, per gli stessi creditori sociali e per il tessuto economico e industriale del territorio. (Sergio Fabrizi, Filippo Canepa e Barbara Schiavo, avvocati del Foro di Busto Arsizio)

 

Note

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(1) Tribunale di Busto Arsizio, dott. Giuseppe Limongelli -  Presidente; dr.ssa Nicoletta Guerrero  - Giudice; dr.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore, ordinanza del 28.7.2009, ad oggi inedita.

(2) Tribunale di Monza, 20 novembre 2009, in IL CASO.it, I, 1920/2009; Tribunale di Biella, 9 ottobre 2009, in IL CASO.it, I, 1982/2010; Tribunale di Monza 11 febbraio 2009, in IL CASO.it, I, 1602/2009.

(3) Il Tribunale, con apprezzabile sensibilità sociale, ha rilevato il grave danno che avrebbero subito i lavoratori in caso di mancata concessione del rinvio e di immediata dichiarazione di fallimento.

(4) I primi interventi di riforma della Legge Fallimentare hanno riguardato proprio la disciplina del concordato preventivo e sono stati introdotti con il decreto legge 14 maggio 2005, n. 35, intitolato “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale“ (convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). La ratio dello sviluppo e della ricerca della competitività delle imprese, anche con gli strumenti concorsuali, era, quindi, evidente fin dalla collocazione, nel cosiddetto “decreto competitività”, delle prime norme di riforma.


Testo Integrale