Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20209 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. VI, 07 Marzo 2017, n. 5662. Est. Genovese.


Mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito delle spese ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - Prededucibilità - Ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 182-quater, comma 2, l.fall. - Necessità



Nell’ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell’acconto per le spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ai sensi dell’art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 182-quater, comma 2, l.fall., purché ricorrano le condizioni ivi previste, consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento. (massima ufficiale)


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