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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20204 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. VI, 14 Marzo 2017. Est. Genovese.

Giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. - Mancata contestazione dell'ammissibilità del credito - Conseguenze


Nel giudizio di verificazione del passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., sicché, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l’ammissibilità stessa del credito, il giudice dell'opposizione non può, "ex officio", prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all'ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato. (massima ufficiale)

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