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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20171 - pubb. 14/07/2018.

Dovere del curatore di attendere con la massima celerità all'inventario e alla liquidazione dell’attivo


Tribunale di Roma, 06 Giugno 2018. Est. Marta Ienzi.

Fallimento – Obblighi del curatore – Violazione del dovere di speditezza – Negligenza – Sussistenza


Posto che il curatore fallimentare deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 38, comma 1, l. fall.), la violazione del dovere di speditezza, desumibile dagli artt. 87 e 104-ter l. fall., non può che essere qualificato come condotta illecita e negligente.

L’attività di inventario è rimessa integralmente alla responsabilità del curatore, il quale deve attenersi, nel suo svolgimento, al canone della massima celerità, assumendo ogni iniziativa utile o necessaria a tal fine. (Giulia Rebecca Giuliani) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giulia Rebecca Giuliani


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