Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2017 - pubb. 16/02/2010

Mutuo fondiario a copertura di esposizione priva di garanzie e nullità

Tribunale Latina, 16 Dicembre 2009. Est. Perinelli.


Mutuo fondiario – Omessa erogazione della somma mutuata – Ripianamento di preesistente esposizione chirografaria – Incompatibilità della causa con il contratto di mutuo – Nullità.



Qualora il contratto di mutuo fondiario venga utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire gli stessi con altri di pari importo assistiti da garanzie reali e personali, l’operazione non è meritevole di tutela in quanto il contratto di mutuo viene utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente. La fattispecie appare quindi viziata sotto il profilo causale, in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo, ed affetta da nullità ex art. 1418 c.c.. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ferdinando Serapiglia

Massimario, art. 1418 c.c.

Massimario, art. 1813 c.c.


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