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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20146 - pubb. 11/07/2018.

Esclusione del creditore dal voto e prova di resistenza


Cassazione civile, sez. I, 21 Febbraio 2018, n. 4192. Est. Genovese.

Concordato preventivo - Omologazione della proposta - Esclusione del diritto di voto di un creditore - Invalidità della deliberazione - Limiti - Verifica della decisività del voto (c.d. prova di resistenza) - Necessità


In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l'esclusione del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell'art. 176, comma 2, l. fall., non determina l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand'anche quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla maggioranza dei crediti. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Genova, con decreto n. 126 del 2013, ha accolto il reclamo proposto, ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, dalla Unicredit S.p.A. (d'ora in avanti, solo Unicredit) avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto da C. S.p.A. Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A. (d'ora in avanti, solo C.) atteso che il piano concordatario e la proposta non avevano tenuto corretto conto di alcuni crediti vantati dalla Banca verso la proponente e, precisamente, di un credito ipotecario da inserire nella classe A dei creditori (comprendente i privilegiati) e di un credito chirografario non inserito, come pure avrebbe dovuto, nella classe B2, con la conseguenza che "il criterio di calcolo" utilizzato per computare le maggioranze non sarebbe stato corretto.

2. Va premesso che C., società operante nel settore dello smaltimento, trattamento, stoccaggio, riciclaggio, trasformazione e recupero dei rifiuti (urbani e speciali non pericolosi) aveva presentato una proposta di concordato con continuità aziendale, diretta al risanamento dell'impresa, basata su un piano che prevedeva, per quello che qui interessa, il soddisfacimento delle seguenti classi di creditori:

a) quella dei creditori prededuttivi e privilegiati (classe A), con l'impegno al loro pagamento integrale;

b) quella dei creditori chirografari, suddivisi nelle seguenti ulteriori tre classi:

b1) i chirografari cd. strategici, per i quali era previsto il pagamento del 75% del credito vantato;

b2) i chirografari cd. ordinari, da soddisfare in misura del 25%;

b3) i chirografari legati alla società proponente da una situazione di controllo del capitale sociale o di collegamento, pagabili in misura pari al 20%.

2.1. Con specifico riferimento alla posizione di Unicredit, il piano concordatario prevedeva il riconoscimento di un credito chirografario di Euro 2.095.154,00, inserito in classe b2, pur dandosi atto di una ulteriore sua pretesa creditoria, per complessivi Euro 15.296.248,29, di cui Euro 11.408.049,00 a titolo di credito ipotecario ed Euro 3.888.199,020 a titolo chirografario, per una garanzia fideiussoria.

2.2. A tale proposito, C. aveva costituito un'apposita voce del fondo rischi (pari ad Euro 3.900.000,00, corrispondente al 25% dell'importo del credito oggetto di contestazione), di cui veniva data informazione ai creditori.

3. C., in sintesi, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Massa, con un decreto (del 22 settembre 2011) con il quale la creditrice Unicredit è stata inserita, ai fini del voto, nella classe b2), esclusivamente in relazione alla pretesa chirografaria di Euro 2.095.154,00, non anche per le altre due creditorie vantate.

3.1. In esito alla votazione, poi, il GD ha dato atto del risultato positivo raggiunto, secondo le seguenti quote percentuali:

a) nella Classe 1-creditori strategici (su complessivi Euro 11.331.378,28), con una maggioranza pari all'82,49%;

b) nella Classe 2-creditori ordinari: su 4.577.647,53 Euro complessivi, con una percentuale di voti favorevoli minoritaria, pari solo al 2,54%;

c) nella Classe 3-creditori pubblici: su 677.107,9 Euro, con l'unanimità dei voti (pari al 100,00%).

3.2. Il totale dei voti favorevoli era stato di complessivi Euro 12.240.999,89, pari al 50,56% dei creditori ammessi al voto ma, a seguito delle ulteriori adesioni, la proposta è stata poi dichiarata definitivamente approvata, con il voto della maggioranza delle classi votanti (la prima e la terza) e della maggioranza complessiva dei creditori ammessi, per totali Euro 15.032.828,96, pari al 62,10% degli ammessi al voto.

4. Unicredit ha proposto opposizione all'omologazione lamentando la non corretta considerazione del proprio credito, in parte ipotecario (per Euro 11.408.049,00) ed in parte chirografario (per ulteriori Euro 3.388.199,20).

5. Ciononostante, il Tribunale ha omologato la proposta di concordato, considerando inesistente l'ulteriore credito vantato dalla Banca e, tuttavia, dando atto, con prudenziale previsione, di una voce del fondo rischi, a copertura della pretesa dell'Istituto di credito.

6. Unicredit ha proposto reclamo, ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, dinanzi alla Corte d'appello di Genova che, con decreto dell'11 luglio 2013, l'ha accolto ed ha revocato l'omologazione della proposta concordataria.

6.1. Secondo il giudice distrettuale, la garanzia fideiussoria era stata rilasciata, in data 29 dicembre 2008, dal direttore generale di C., sig. V.R., con autentica notarile, in riferimento al contratto di finanziamento concesso, in pari data, da Unicredit alla sua controllata, la Erre Erre Recupero Risorse S.p.A. (d'ora in avanti, solo Erre Erre).

6.2. Il C.d.A. di C. aveva approvato, il 17 dicembre precedente, il rilascio di garanzie a favore della Banca che si apprestava a concedere alla sua controllata Erre Erre un finanziamento (poi erogato con il contratto del 29 successivo), inserendo nelle premesse del verbale di approvazione alcune specifiche indicazioni sulle garanzie ed espressamente autorizzando, in via preventiva, il D.G. e procuratore generale, sig. Vaira, a partecipare al contratto di finanziamento con l'attribuzione di tutti i poteri necessari per attuare quanto deliberato, senza possibilità di eccepire, nei suoi confronti, "l'insufficienza o indeterminatezza di poteri che (dovevano) intendersi latissimi".

6.3. L'ipoteca era stata espressamente indicata nelle dette premesse al verbale e ne era stata autorizzata l'iscrizione, sicchè l'obbligazione assunta da C. aveva natura solidale, ai sensi dell'art. 1944 c.c., comma 1, come si desumerebbe dal contratto di garanzia del 29 dicembre 2008; perciò, non potendosi parlare di essa società come di un terzo datore di ipoteca, la creditrice Unicredit doveva essere inserita nella classe A, per la parte di credito ipotecario, e per la residua parte, nella classe b2, trattandosi di credito non assistito da garanzia reale.

7. La Corte territoriale ha, pertanto, concluso per la non omologabilità del concordato preventivo in quanto "fondata sull'approvazione di maggioranze computate secondo un criterio non conforme a quello corretto".

8. Contro tale decisione C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati anche da memoria.

9. Unicredit ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 180, comma 2, in comb. disp. con la L. Fall., art. 175 e art. 176, comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del richiamato compendio normativo in quanto la Banca, in relazione ai propri ulteriori crediti, non aveva mosso nessuna contestazione nell'unica sede prevista, ossia nell'adunanza dei creditori, nè aveva chiesto la loro ammissione provvisoria ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze.

2. Con il secondo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 176, art. 177, comma 2, e art. 180, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del duplice errore commesso dalla Corte territoriale che non si sarebbe avveduta, dell'irrilevanza di quella parte del credito della Banca perchè, avendo natura ipotecaria, da un lato, era desinato ad essere integralmente soddisfatto (salvo rinuncia alla prelazione allo scopo di esercitare il diritto di voto: L. Fall., art. 177, comma 2) e, dall'altro, non avrebbe potuto influire sul computo delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato.

3. Con il terzo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 176, art. 177, comma 1, e art. 180, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente lamenta anche il rilievo dato all'esclusione dell'ulteriore parte del credito chirografario di Unicredit, atteso che il giudice distrettuale avrebbe mancato di effettuare la cd. prova di resistenza, verificandone l'esito attraverso il modificato calcolo delle maggioranze.

3.1. Infatti, l'inserimento di quel credito in classe b2 non avrebbe inciso nè sull'esito non vittorioso in questa classe (restando immutata la prevalenza favorevole delle altre due: b1 e b3) e nè sull'approvazione complessiva dei creditori, la cui percentuale sarebbe scesa dal complessivo 62,10% dei favorevoli al 53,50%, comunque assicurando l'esito positivo alla proposta.

4. Con il quarto (Violazione dell'art. 135 c.p.c., comma 4, artt. 737 e 739 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6 per contraddittorietà e carenza assoluta di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4)), la ricorrente lamenta il grave vizio motivazionale nascente dalla conclusione indebitamente tratta da una premessa di diverso tenore: poichè la premessa al verbale del C.d.A. del C. consentiva al suo D.G. il potere di rilasciare specifiche (e nominate) garanzie, senza far alcuna menzione di quella fideiussoria, non si comprenderebbe come e perchè la Corte territoriale abbia potuto includere fra quelle autorizzate anche la fideiussione per 16 milioni di euro, che non risultava nè inclusa e nè menzionata.

5. Con il quinto (Violazione dell'art. 1362 c.c., comma 1 (canone letterale) in sede di interpretazione del contenuto della Delib. consiliare 17 dicembre 2008 (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del vizio interpretativo (costituente violazione di legge) dovuto alla violazione del canone ermeneutico del senso letterale delle parole, avendo la Corte letto l'espressione oggetto di esame come se attribuisse al D.G. poteri illimitati e non invece circoscritti al necessario e strumentale compimento delle attività specificamente deliberate.

6. Con il sesto (Violazione dell'art. 1363 c.c. (canone dell'interpretazione complessiva delle clausole), in sede di interpretazione del contenuto della Delib. consiliare 17 dicembre 2008 (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del vizio interpretativo (costituente violazione di legge) dovuto alla violazione del canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole, avendo la Corte letto quella di chiusura isolatamente rispetto alle altre pure contenute nel verbale, il cui riferimento all'attribuzione al D.G. di "poteri latissimi" avrebbe dovuto essere compiuta in esclusiva relazione con quanto deliberato dal Consiglio e, quindi, solo in funzione esecutiva e strumentale, perciò senza la possibilità di rilasciare fideiussioni (e di quell'ingente valore).

7. Con il settimo (Violazione dell'art. 2396 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2380-bis e 2384 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole della violazione delle disposizioni di legge relative alla disciplina dei poteri del Direttore generale nelle società di capitali, avendogli la Corte territoriale riconosciuto, nel caso in esame, poteri e funzioni non attribuitegli nè dallo Statuto e nè da deliberazione del C.d.A., con decisione consiliare specifica, risultando - al contrario - i detti poteri normati da una procura notarile del 2005, iscritta nel RI, che attribuiva al D.G. poteri negoziali e rappresentativi per il compimento di atti di valore non superiore a Euro 100.000,00.

8. Con l'ottavo (Violazione degli artt. 1944, 2808 e 2868 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente lamenta che il giudice distrettuale abbia ritenuto incompatibile la sua posizione di terzo datore d'ipoteca con quella di fideiussore, garanzie rilasciate in favore di uno stesso creditore (la Banca), così violando i principi di diritto, elaborati dalla stessa giurisprudenza, secondo cui è ben possibile il concorso di più garanzie, anche di diversa natura (reale e personale), a garanzia dello stesso credito e prestate dallo stesso soggetto.

9. Con il nono ed ultimo (Violazione dell'art. 135 c.p.c., comma 4, artt. 737 e 739 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6 per carenza assoluta di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4)), la ricorrente lamenta il grave vizio motivazione conseguente al mancato, reale ed effettivo, accertamento della volontà negoziale della società concedente le garanzie per verificare se essa avesse assunto, a fianco alla posizione di fideiubente, anche quella di terzo datore di ipoteca a beneficio dello stesso debitore garantito.

10. I primi tre motivi di ricorso, per comodità espositiva e per il fatto che attengono tutti alla medesima parte del decreto impugnato (quella in cui la Corte territoriale ha concluso per la non omologabilità del concordato preventivo di C. in quanto essa era stata "fondata sull'approvazione di maggioranze computate secondo un criterio non conforme a quello corretto"), debbono essere trattati congiuntamente.

10.1. Come si è detto, il ricorso per cassazione identifica la ratio decidendi censurabile, contenuta nel provvedimento impugnato, nell'errore commesso dal primo giudice che avrebbe approvato la proposta concordataria sulla base di un "non corretto criterio" di computo, in quanto "Unicredit doveva essere inserito, per la parte di credito ipotecariamente garantita, nella classe A e, per la residua parte di credito non assistito da garanzia reale, nella classe 82".

10.2. Come si dirà, le parti litiganti, in questa sede, si sono divise anche sull'interpretazione e la portata della motivazione contenuta nelle richiamate brevi frasi terminative del ragionamento svolto dal giudice distrettuale.

10.3. Orbene, tanto premesso, va esclusa l'ammissibilità del primo motivo di ricorso, tendente a far dichiarare come tardivamente svolte le censure dalla Banca davanti alla Corte territoriale, atteso che la creditrice non avrebbe mosso nessuna contestazione tempestiva e nell'unica sede prevista, ossia nel corso dell'adunanza dei creditori dove (e quando) non avrebbe chiesto neppure la loro ammissione provvisoria, ai fini del diritto di voto e del calcolo delle maggioranze.

10.3.1. Infatti, è pienamente fondata l'eccezione di inammissibilità di tale doglianza, per novità, da parte della Banca controricorrente, atteso che nel provvedimento impugnato non è svolta alcuna considerazione al riguardo e C., in questa sede, non svolge alcuna considerazione in ordine al "se, come, quando e dove" essa sia stata svolta nella fase di merito.

10.3.2. Nè può valere quanto si osserva nella memoria illustrativa, circa la rilevabilità d'ufficio dell'eccepito presunto difetto di legittimazione della Banca, poichè "non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata" (Sez. 2, n. 8175 del 2012).

10.3.3. Infatti, l'accertamento sulla possibilità di far valere il proprio credito in sede concordataria non attiene alla legitimatio ad causam della creditrice, avendo tale parte reclamante allegato e preteso il riconoscimento del proprio credito verso la debitrice proponente il concordato preventivo (interesse ad agire), ma esclusivamente al merito di quell'accertamento, ossia alla fondatezza della domanda.

10.3.4.L'eventuale decadenza della reclamante dalla possibilità di far valere il preteso credito in sede di (od opposizione alla) omologazione della proposta di concordato è questione logicamente e giuridicamente successiva alla legittimazione ad agire della creditrice: non può pertanto essere rilevata d'ufficio ma solo a seguito dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione sollevata dalla reclamata. Questione pacificamente nuova (e tutta da dimostrare) al punto che si sollecita la Corte ad un esame d'ufficio che non può essere accordato, perchè estraneo alle ipotesi in cui esso è possibile, per questa Corte.

10.4. Diverso esito si deve invece ascrivere agli altri due mezzi proposti, riguardanti: a) l'irrilevanza di quei crediti ai fini del calcolo della maggioranza; b) la mancata esecuzione della cd. prova di resistenza, da parte della Corte territoriale, all'esito della quale si dimostrerebbe la non decisività della pretesa esclusione di quelle voci creditorie per l'accertamento dell'esistenza della maggioranza ai fini dell'omologazione della proposta concordataria.

10.4.1. Qui, effettivamente, s'incontra la divisione ed il contrasto delle parti in ordine alla retta comprensione della ratio decidendi, posta a base dell'accoglimento del reclamo della Banca.

10.4.2. Secondo la controricorrente, infatti, il ricorso avrebbe frainteso la portata del dictum del giudice distrettuale, il quale non avrebbe fatto alcun riferimento al calcolo delle maggioranze (su cui invece si attarderebbe C.) ma, semplicemente, censurato il criterio in base al quale le stesse sarebbero state computate (p. 34 del controricorso). Cosicchè, le ulteriori due doglianze, svolte con i restanti mezzi del primo gruppo di critiche, non coglierebbero la ratio decidendi posta a base del provvedimento impugnato.

10.5. Osserva la Corte che l'eccezione di Unicredit non è fondata. 10.5.1. La Corte d'appello di Genova, nell'accogliere il reclamo proposto dalla Banca per il mancato computo dei suoi crediti, ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato, ha effettivamente omesso di considerare la decisività dei proposti rilievi in funzione dell'accoglimento dell'impugnazione. Essa, cioè, ha mancato di verificare se, facendo applicazione del principio della cd. prova di resistenza del voto, che avrebbe dovuto essere applicato in esito all'impugnazione proposta dalla società reclamante, verificando se le maggioranze deliberative così mutavano ovvero restavano confermate, anche se con altro risultato numerico assoluto e percentuale.

10.6. E ciò secondo un principio di diritto, che deve essere affermato anche in materia di concordato preventivo, ma che questa Corte ha più volte, da tempo, espresso a proposito delle deliberazioni assembleari di società (Sez. 1, n. 2562 del 1996 e n. 15613 del 2007: L'annullamento della delibera assembleare di società a responsabilità limitata che sia stata adottata in presenza di un conflitto d'interessi di un socio ex art. 2373 c.c. (secondo la disciplina anteriore al D.Lgs. n. 6 del 2003) esige la concorrente sussistenza della causazione del danno alla società e, in via preliminare, del carattere determinante del voto espresso, secondo la prova di resistenza; esclusa dunque dal calcolo della maggioranza di voto deliberativo la quota riferita al predetto socio, se residua una maggioranza di consensi superiore alla metà di quella necessaria per la validità della decisione, da calcolarsi sugli aventi diritto al voto, va negato il carattere determinante del voto del socio in conflitto e pertanto non può accedersi ad una disamina degli altri vizi, difettando ogni ulteriore interesse ad agire della parte che chieda l'annullamento; e Sez. 1, n. 2562 del 1996).

10.7. Di tale principio è la stessa legge fallimentare a fare applicazione con l'art. 176 (Ammissione provvisoria dei crediti contestati), al comma 2, ove è detto che "I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.".

10.8. Nella sostanza, il concetto di "influenza sulla formazione delle maggioranze" richiama proprio la prassi giurisprudenziale ed applicativa espressasi nel principio della cd. prova di resistenza della deliberazione, con la conseguente rilevanza della decisività dei crediti ingiustamente esclusi dal voto solo se essi avrebbero potuto pesare in modo determinante sulla formazione delle maggioranze deliberative.

10.9. Il principio, pertanto, può essere enunciato come segue:

in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo L. Fall., ex art. 180, l'esclusione dal diritto di voto di un creditore (nella specie, perchè titolare di un credito che era contestato ma che si riveli essere stato fondatamente fatto valere) non comporta di per sè stessa l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta adottata senza che il creditore abbia espresso il suo voto, essendo necessario verificare - secondo quanto affermato dalla L. Fall., art. 176, comma 2 - se, escluso un tale credito, a suo tempo, dal computo della maggioranza di voto deliberativo, residui una somma di consensi necessaria per la validità della decisione, calcolata sugli effettivi aventi diritto al voto, sicchè va negato il carattere determinante del voto del creditore che si opponga all'omologazione della proposta concordataria e che, una volta respinta tale sua opposizione, proponga reclamo L. Fall., ex art. 183, comma 1 per la revoca dell'omologazione già deliberata dal Tribunale.

10.10. Ne discende l'erroneità, prima di metodo e, poi, anche di risultato, della conclusione raggiunta dalla Corte territoriale che, completando il suo ragionamento sulla base dell'accertata mancata inclusione di Unicredit tra i creditori a cui riconoscere il diritto di voto (sia in quanto titolare di un credito chirografario, e sia se ed in quanto rinunciante alla prelazione relativa all'altro) ha, solo per questo, concluso per la revoca dell'omologazione senza la verifica della cd. prova di resistenza, sopra menzionata.

10.11. Nè si dica che, come fa la Banca, che "il concordato non sarebbe stato comunque omologabile per difetto di fattibilità, in quanto le risorse previste per il pagamento dei creditori chirografari sarebbero state verosimilmente insufficienti a soddisfarli nella percentuale prevista dalla proposta" (controricorso, p. 36), poichè una tale questione è nuova, non avendo formato oggetto di esame da parte della Corte territoriale ed avendo questa Corte già affermato il principio secondo cui "il tribunale è privo del potere di valutare di ufficio il merito della proposta di concordato preventivo, in quanto tale potere appartiene ai creditori, così che solo il caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa." (Sez. 1, n. 22083 del 2013).

10.12. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in parte qua, per contrasto con il principio sopra enunciato, al p. 10.7..

11. Le ulteriori doglianze, vanno comunque esaminate, non ricorrendo il caso dell'assorbimento delle stesse, alla stregua del principio di diritto (Sez. 3, n. 13259 del 2006; n. 5513 del 2008) secondo cui "l'assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione postula che la questione con esso prospettata si presenti incondizionatamente irrilevante, al fine della decisione della controversia, a seguito dell'accoglimento di un altro motivo, e, pertanto, non è configurabile ove la questione stessa possa diventare rilevante in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto. In tale ipotesi, quindi, la Suprema Corte deve procedere egualmente all'esame di quel motivo annullando eventualmente la medesima sentenza anche in relazione ad esso, sia pure condizionatamente ad un determinato esito del giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo principale accolto.".

12. I motivi dal quarto al settimo, riguardanti tutti la medesima questione (sia pure declinata sotto una molteplicità di profili), vale a dire la pretesa inefficacia del rilascio della garanzia fideiussoria da parte del D.G. del Consorzio C., per essere egli privo del concreto potere, sono tutti inammissibili.

12.1. Risultano inammissibili, nelle diverse forme in cui sono predicati, in quanto, sotto le apparenti forme del vizio di violazione di legge (quella sui criteri ermeneutici dei negozi e quelli sulla disciplina dei poteri dei Direttori generali nell'ambito del diritto societario), o del difetto di motivazione, chiedono a questa Corte, inammissibilmente un riesame delle valutazioni compiute dal giudice di merito: vuoi che si postuli un errore commesso nell'interpretazione delle clausole e vuoi che si affermi una violazione della disciplina dei poteri dei D.G., alla luce di una concreta disciplina che gli avrebbe precluso la possibilità di rilasciare quella garanzia che, invece, la Corte territoriale ha motivatamente (anche se sinteticamente) ritenuto che lo fosse stata legittimamente.

12.2. Più precisamente, tali mezzi si traducono in una richiesta di diversa selezione di documenti (o di parti di essi) emersi nel corso nell'attività istruttoria e di una loro diversa valutazione ed apprezzamento, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione, sicchè le censure proposte integrano o una richiesta di diversa selezione degli elementi raccolti o un riesame delle risultanze ed una istanza di rivalutazione degli elementi apprezzati nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

13. I due ultimi (ottavo e nono) mezzi, pure da trattarsi congiuntamente, s'imbattono nelle stesse strettoie e non le superano poichè cercano di ottenere inammissibilmente, da questa Corte un riesame delle valutazioni compiute con riferimento a due documenti (partitamente enumerati e considerati dalla Corte d'appello) dai quali il giudice distrettuale ha desunto l'autorizzazione alla concessione di una sola garanzia personale, a rafforzamento della quale, sarebbe stata rilasciata anche l'ipoteca, perciò non formante oggetto di una dazione del terzo ma di un rafforzamento dell'obbligazione solidale della società fideiubente.

14. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo e terzo motivo, inammissibili i restanti, e il decreto cassato con rinvio alla stessa Corte territoriale che, in diversa composizione, attenendosi ai principi enunciati, provvederà anche in ordine alle spese di questa fase.

 

P.Q.M.

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018.