Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20131 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2018. .


Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Opzione put a prezzo prefissato – Causa – Configurabilità quale finanziamento partecipativo e funzione di garanzia in senso lato



Ragione pratica del meccanismo in discorso, palesatasi nel mondo degli affari, è proprio quella di finanziamento dell’impresa, anche indirettamente, mediante il finanziamento ad altro socio, nell’ambito di operazioni di “alleanza strategica”. Nel momento della costituzione della società, o quando si intenda operarne il rilancio mediante una particolare operazione economica, il contributo di ulteriori capitali rispetto a quelli disponibili per i soci che il progetto abbiano concepito, può divenire essenziale, anche quale condicio sine qua non del progetto imprenditoriale programmato. In questi casi, accanto alle molteplici forme di finanziamento dell’impresa che il legislatore e la pratica prospettano – a titolo di partecipazione al capitale di rischio (azioni privilegiate, postergate, a voto plurimo, riscattande, ecc.), di debito (mediante obbligazioni strutturate, subordinate, irredimibili ex art. 2411 cod. civ.) o con i numerosi strumenti finanziari che possono essere emessi dalla società – non è precluso alle parti di addivenire pure a simili accordi, in cui la causa concreta è mista, in quanto associativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanzia assolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senza la necessità di pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell’ente. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)