Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20118 - pubb. 06/07/2018

Indicizzazione al cambio tra valute dei pagamenti delle rate di un finanziamento e valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c.

Appello Trieste, 28 Maggio 2018. Est. Colarieti.


Clausola di indicizzazione al cambio tra valute dei pagamenti delle rate di un finanziamento – Autonomia della stessa – Atipicità – Valutazione della meritevolezza – Fattispecie



La clausola di indicizzazione dei pagamenti che fa riferimento al rapporto di cambio tra valute nei contratti di finanziamento (nella specie, leasing immobiliare) opera in maniera autonoma, quindi assume causa propria rispetto al contratto (i pagamenti reciproci trovano la loro fonte non già nelle prestazioni contrattuali, bensì nelle oscillazioni del cambio tra le monete).

Comunque la si voglia qualificare, cioè come currency swap, o diversa fattispecie, detta clausola presenta comunque natura atipica, così che risulta imprescindibile valutarne la meritevolezza di tutela giuridica ai sensi dell’art. 1322 c.c., valutazione, questa, che va rivolta alla pattuizione singolarmente considerata, e non all’intero contratto di finanziamento (leasing), quest’ultimo, per certo meritevole di tutela per gli interessi perseguiti dalle parti.

La clausola di indicizzazione, per quanto astrattamente meritevole di tutela giuridica, non lo è nel momento in cui introduce elementi di prevaricazione di una delle parti (il cliente) contrastanti con il nostro ordinamento, fondato sui principi opposti di solidarietà e parità dei contraenti.

[Nel caso di specie, la Corte ha ricavato l’assenza di meritevolezza dai seguenti elementi:
-maggior vantaggio assicurato alla banca in caso di esito favorevole al cambio denominato storico;
-quotazione del cambio denominato storico, però non individuato secondo il calcolo dell’oscillazione media nell’arco di un determinato lasso temporale, bensì in base ad unilaterale insindacabile e non trattabile scelta dell’istituto finanziatore;
-la funzione concreta della clausola sarebbe stata quella di permettere al cliente di contrarre un leasing in valuta estera, ma un simile risultato poteva facilmente essere raggiunto mediante una semplice operazione di conversione della provvista originaria ed altre, mensili, fra l’importo in euro del canone corrispettivo del godimento dell’immobile e il controvalore in franchi svizzeri al momento di ciascuna scadenza di pagamento;
-la farraginosità dei calcoli, non in linea con il principio di trasparenza predicato dal TUB.] (Paolo Righini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Righini


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