Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20104 - pubb. 05/07/2018

Termine decadenziale per il disconoscimento di scrittura privata prodotta nel secondo termine di cui all’articolo 183, co. 6, c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 15 Giugno 2018, n. 15780. Est. Di Marzio.


Termine decadenziale per il disconoscimento di cui all’art. 215 c.p.c., comma 1, n.2 in relazione a scritture private prodotte con la memoria di cui al secondo termine dell’art. 183, sesto comma c.p.c. – Mancato deposito della memoria di cui al terzo termine – Irrilevanza ai fini della decadenza – Termine per il disconoscimento in ipotesi di “non difesa”: prima udienza successiva alla produzione



Effettuato il deposito della scrittura privata nel termine di cui al numero 2 del sesto comma dell'articolo 183 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dal numero 3 della medesima disposizione, è tempestivo il disconoscimento della scrittura privata operato, ai sensi dell'articolo 215, primo comma, numero 1 c.p.c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale.

Il mancato esercizio di una facoltà processuale di deposito di memorie difensive, anche se prevista nell’ambito delle scansioni processuali previste dal codice di rito, non determina la decadenza dal potere di disconoscimento di cui all’art. 215 c.p.c. (Raffaele Locantore) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Raffaele Locantore


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