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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2009 - pubb. 10/02/2010.

Controllo di banche e attività di direzione e coordinamento esclusive


T.A.R. di Lazio, 30 Gennaio 2010. Est. Sapone.

Controllo di società bancarie – Direzione e coordinamento – Non necessità.


L’equiparazione tra controllo ed attività di coordinamento e di direzione dedotta sulla base del richiamo dell’art. 2497 sexies codice civile, non esclude a priori che ci possa essere anche una forma di controllo in assenza delle suddette attività di direzione e coordinamento, atteso che la norma citata riguarda unicamente l’applicabilità della disciplina prevista dalle altre norme del capo IX. Ciò è ancor più vero in materia di controllo di banche, posto che la ratio dell’art. 23 del TUB persegue la finalità di individuare colui che detiene il controllo di una società facendo riferimento anche ad altre ipotesi in cui il controllo è desunto anche indipendentemente dall’esercizio di una attività di coordinamento e direzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


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