Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20065 - pubb. 29/06/2018

Produzione nel giudizio di legittimità del decreto di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato

Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2017, n. 26175. Est. Terrusi.


Fallimento - Decreto di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato - Giudizio di legittimità - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze



In sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell’istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, atteso che tale produzione determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza del tribunale confermativa del provvedimento con cui il giudice delegato abbia negato la sospensione dell'attività liquidatoria. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

che:

il tribunale di Teramo ha rigettato, per difetto dell'interesse in funzione legittimante, il reclamo proposto dalla F. s.r.l., ai sensi dell'art. 26 legge fall., nei confronti del decreto col quale il giudice delegato al fallimento di (*) s.r.l. aveva a sua volta respinto un'istanza di sospensione delle operazioni di vendita di un complesso immobiliare in Roma; poichè la reclamante aveva fondato la legittimazione sull'esistenza di un contratto di locazione, il tribunale ha osservato che dal contratto la curatela si era legittimamente sciolta ai sensi dell'art. 72 legge fall.;

la società Foowworks ricorre per cassazione deducendo un unico motivo, illustrato da memoria;

la curatela resiste con controricorso.

 

che:

il ricorso, col quale, ai sensi dell'art. 111 cost., si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 80 legge fall., è inammissibile per difetto di interesse;

per quanto il tribunale si sia attardato in considerazioni attinenti alla sorte della locazione, e per quanto su tali considerazioni si appunti l'odierna censura di parte ricorrente, ciò che davvero si palesa risolutivo ai fini di causa è che, come dalla curatela evidenziato nel controricorso, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione il complesso immobiliare è stato venduto in base a decreto di trasferimento del 19-32015; circostanza che risulta dalla allegazione, in questa sede di legittimità, dell'atto afferente (doc. 11);

questa Corte ha avuto modo di sottolineare che, da un lato, è consentita in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti appunto relativi all'ammissibilità del ricorso, e, dall'altro, che tale produzione comporta il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento con cui il giudice delegato ha negato la sospensione dell'attività liquidatoria (v. Cass. n. 1344-11);

le spese processuali seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2017.