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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20025 - pubb. 11/01/2018.

Responsabilità solidale dei sindaci e valutazione del nesso di causalità


Cassazione civile, sez. I, 21 Marzo 1974, n. 790. Est. Montanari Visco.

Responsabilità del collegio sindacale - Solidale con gli amministratori - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione


Ai sensi dell'art 2407, secondo comma, del cod. civ. i sindaci della società sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi. Il giudizio sull'esistenza del nesso di causalità tra l'omessa vigilanza, in conformità degli obblighi della loro carica, da parte dei sindaci, e la produzione del danno verificatosi per effetto del comportamento degli amministratori, appartiene ai giudici del merito e non e censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.