Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20023 - pubb. 11/01/2018

La responsabilità dei sindaci è solidale sia nei rapporti con gli amministrator sia nei rapporti fra i sindaci

Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 1991, n. 5444. Est. Bibolini.


Collegio sindacale - Responsabilità - Solidarietà - Estensione



La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con gli amministratori, quanto nei rapporti fra i sindaci stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente

" Domenico MALTESE Consigliere

" Mario CORDA "

" Giovanni OLLA "

" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Roma, agendo su ricorso della s.p.a. Columbia - società di assicurazione e riassicurazione - in liquidazione coatta amministrativa, con decreto in data 17/6/1979 autorizzava il sequestro conservativo fino alla concorrenza di 12 miliardi, dei beni mobili ed immobili, anche presso terzi, appartenenti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della predetta società, persone contro le quali il Commissario liquidatore intendeva esercitare l'azione di responsabilità, a norma degli artt. 2393, 2394 c.c. e 206 della Legge Fallimentare, sulla base delle emergenze di un'indagine amministrativa disposta dal Ministro dell'Industria.

Eseguita la misura cautelare, con citazione notificata il 20/7/1979 la società, nella situazione suddetta, conveniva in giudizio i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per la convalida del provvedimento cautelare nonché per l'azione risarcitoria di danni indicati in misura non inferiore a L. 12 miliardi, oltre ad accessori.

Nel contraddittorio dei convenuti, dei quali due (Angelo Massari ed Antonio Caporali) rimanevano contumaci, e provvedendo anche sulle eccezioni pregiudiziali dagli stessi proposte (era stato posto in rilievo che contro alcuni di essi era stata promossa azione penale con costituzione di parte civile della società di assicurazione), il Tribunale di Roma, con sentenza 12/10/1981, in applicazione dell'art. 682 c.p.c., convalidava il sequestro conservativo e con separata ordinanza disponeva per la prosecuzione del processo.

Avverso detta sentenza proponeva appello, tra altri, il sig. Roberto Pascucci, il quale chiedeva l'annullamento della sentenza e la reiezione della domanda di convalida, con annullamento dell'accertamento di responsabilità.

La Corte di appello di Roma, dopo avere dichiarato inammissibile allo stato l'appello proposto da altra parte (il sig. Augusto Tibaldi), in relazione ad una "riserva" dallo stesso espressa, rigettava l'impugnazione proposta dal sig. Roberto Pascucci, che condannava alle spese.

Sulle varie situazioni sottoposte ad esame in sede di impugnativa, la Corte di merito assumeva le disposizioni, quì di seguito sinteticamente richiamate:

A) ritenuta pregiudizialmente la proponibilità dell'appello, pur in presenza di un procedimento penale nel quale la società si era costituita parte civile, e rilevato che l'appellante (di fronte alla motivazione del Tribunale che aveva ritenuto provato, ai fini del fumus boni iuris, la "cattiva amministrazione della società"), aveva sostenuto che la causa sembrava decisa nel merito, anche in coerenza col tenore di una coeva ordinanza istruttoria con cui era stata disposta perizia, la Corte, respingendo le censure, riteneva che il primo giudice, per l'ipotesi in esame, si era limitato ad accertare la sussistenza di uno dei due presupposti del provvedimento cautelare (per l'appunto il fumus boni iuris), senza coinvolgere il merito della controversia, riservato al giudizio finale; riteneva, inoltre, non rilevante l'addotto contrasto tra il tenore della sentenza e la richiamata ordinanza, volta che la prima trovava il suo fondamento nel principio di responsabilità collegiale di coloro che rivestono cariche sociali, mentre l'ordinanza, ai fini del giudizio di merito, rispondeva all'esigenza di collocare nel tempo gli addebiti mossi.

B) Di fronte alla doglianza dell'appellante, il quale denunciava come erronea la motivazione del Tribunale allorché aveva ritenuto assistita da valenza probatoria ex art. 2700 c.c. le risultanze delle ispezioni amministrative disposte dal Ministero dell'Industria e Commercio, la Corte di Roma riteneva che la qualifica di pubblici ufficiali ai predetti ispettori competeva in relazione all'art. 65 del T.U. sulle assicurazioni private D.P.R. 13/2/59 n. 449, articolo in allora vigente, che affidava a "funzionari" dello Stato i compiti in argomento e, quindi, anche l'accertamento degli illeciti amministrativi e, in allora anche penali di cui agli artt. 105 e ss. dello stesso Decreto. Agli stessi funzionari andava, anche riconosciuta, senza alcuna specifica attribuzione per legge, la qualifica di "agenti di polizia giudiziaria".

Successivamente, a seguito della prima depenalizzazione con Legge 24/12/75 n. 706, l'ultima qualifica era venuta meno, non essendo essi più tenuti ad accertamenti di carattere penale; peraltro, in quanto funzionari dello Stato, permaneva in loro la qualifica di pubblici ufficiali, per cui ai loro atti deve sempre assegnarsi il valore probatorio dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.). La qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria derivante dalla L. 10/6/1988 n. 295 (successiva ai fatti di causa) e la qualifica di pubblici ufficiali derivante dall'art. 8 della L. 26/1/1980 n. 13 (anch'essa successiva ai fatti di causa) erano considerate meramente confermative di una situazione già esistente.

C) Di fronte alla doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto il fumus boni iuris in base ad elementi generici riferiti a tutti i convenuti, piuttosto che con un'analisi specifica riferita a ciascuno, la Corte romana rileva che il Tribunale aveva basato il suo convincimento prima facie, sulla base della responsabilità solidale, disposta dall'art. 2932 c.c..

D) La Corte di merito riteneva, ancora, non giovare agli appellanti che nello statuto sociale fosse prevista la funzione di amministratore delegato, funzione che non esonerava i membri del consiglio di amministratore da un dovere di vigilanza sull'affidamento della gestione, mentre non era considerato decisivo il fatto che il Pascucci (membro del collegio sindacale) fosse stato prosciolto dagli addebiti di carattere penale, perché la sentenza relativa non era definitiva, essendo stata oggetto di gravame.

E) Di fronte alla doglianza che era stato ritenuto il periculum in mora senza valutare in quale misura si pretendesse di fare gravare la responsabilità su ciascuno dei convenuti in ordine alle asserite gravi perdite, la Corte riteneva che l'apprezzamento eseguito nella sentenza del Tribunale si atteneva al consolidato principio secondo cui il "periculum" può desumersi, sia da elementi oggettivi - nella specie derivanti dal rapporto tra la consistenza patrimoniale del debitore e la presumibile enorme entità del debito, sia in alternativa, senza bisogno della loro coesistenza, da elementi soggettivi, in concreto individuati nella normalità dei comportamenti prevedibili diretti a sottrarre beni alla garanzia.

(cita Cass. 3/10/1966 n. 2397; 2/7/66 n. 1712). Avverso detta sentenza proponeva ricorso il sig. Roberto Pascucci, deducendo 5 motivi (erroneamente numerati come 6), integrati da memoria; si costituiva con controricorso integrato da memori, la s.p.a. Columbia, nella situazione giuridica indicata in epigrafe.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il sig. Roberto Pascucci, deducendo la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 671. 680, 682 c.p.c. e 2407 comma 2° c.c., censura la sentenza della Corte romana, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, in due punti circostanziati, e cioé:

a) uno, attinente al rilevato contrasto logico, nella sentenza di primo grado avente ad oggetto la convalida del sequestro separatamente dal merito, tra l'affermazione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società, da una parte, e l'emissione contestuale, d'altra parte, di un'ordinanza istruttoria ammissiva di consulenza tecnica volta ad accertare, in ordine a ciascuna delle omissioni ed irregolarità lamentate, quale fosse il fatto deliberativo originale, a quali convenuti fosse ascrivibile sul piano documentale e quale fosse la conseguenza economica derivatane, in modo da sceverare la parte di responsabilità solidale in relazione alla durata della carica dei singoli convenuti; contrasto logico che, rilevato in sede di appello, non sarebbe stato superato dalla Corte del merito, la quale si era limitata a sostenere l'insussistenza del contrasto, sulla base del rilievo che l'ordinanza, a differenza della sentenza, era finalizzata alla pronuncia di merito sulla concreta responsabilità di amministratori e sindaci, e rispondeva alle esigenze di collocare nel tempo gli addebiti mossi, previa determinazione degli avvicendamenti nella composizione dei collegi. Il ricorrente censura detta pronuncia per non avere la Corte romana rilevato, con la ricordata motivazione sul punto, che il giudizio di convalida ed il giudizio di merito non possono essere retti da principi contrapposti in ordine alla responsabilità dei convenuti, essendo sempre lo stesso il diritto controverso in entrambi i giudizi, con l'unica differenza del tipo di accertamento, che nel giudizio di convalida è sommario, mentre in quello di merito richiede un'analisi probatoria e valutativa approfondita.

b) L'altro punto dedotto nel mezzo in esame, attiene al coinvolgimento in un'unica affermazione di responsabilità solidale di amministratori e sindaci, senza considerare che, quand'anche fosse sussistente, la solidarietà dovrebbe coinvolgere solo i membri di ciascun collegio, senza la possibilità di estendere gli asseriti illeciti del consiglio di amministrazione alla responsabilità di un sindaco (che tale era la posizione dell'attuale ricorrente).

Nel settore di analisi sulla sentenza della Corte romana, aperto dalla censura sopra indicata sub a), non è agevole individuare, sotto il profilo del vizio di motivazione ed in prima accezione, se e come l'emissione di un'ordinanza volta ad indirizzare l'indagine alla completezza istruttoria di un giudizio di merito nella fase successiva alla pronuncia sulla convalida, possa coinvolgere in un vizio di contraddittorietà la separata, ancorché contestuale, sentenza il cui oggetto era la convalida di un sequestro conservativo, separatamente dal merito; se e come il supposto vizio logico possa riflettersi sulla pronuncia della Corte di merito che, rigettando specifico motivo di appello, aveva puntualizzato l distinzione tra la sentenza di convalida e la pronuncia sul merito.

E' pacifico, infatti, che il settore di giudizio giunto in questa fase processuale, consegue ad una pronuncia di primo grado attinente esclusivamente alla convalida del sequestro conservativo concesso dal Presidente del tribunale di Roma. E' conseguente che la valutazione richiesta per la convalida non differisce, nel tipo, da quella consentita all'organo che aveva autorizzato il ricorso a modalità cautelative, fondandosi, per quanto attiene alla sussistenza del diritto da tutelare, sul "fumus boni iuris" e deve essere circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, per cui è sufficiente, per la soddisfazione dell'obbligo di motivazione relativo, che il giudice dia sommaria ragione degli elementi essenziali sui quali la ritenuta probabilità trovi fondamento (vedi Cass. sent. 12/7/1980 n. 4486; sent. 11/3/1987 n. 2523), senza per questo pregiudicare il successivo riesame, con un giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali.

L'unica differenza, tra la valutazione dell'organo che autorizza il sequestro e quella del tribunale chiamato a pronunciare separatamente sulla convalida, attiene agli elementi da porre a base del giudizio, nel senso che situazioni acquisite nel corso del processo fino al momento della separazione tra l'iter procedurale della convalida e quello del merito, debbono essere tenute presenti ai fini della delibazione richiesta dalla convalida, con un'analisi che si svolge, in primo luogo, sulla sussistenza del presupposti del provvedimento cautelare al momento della sua emissione; in secondo luogo sulla valutazione di eventuali nuove situazioni atte a fare venire meno i presupposti, originariamente ritenuto sussistenti.

Sulla base di tali principi, non è ravvisabile contraddittorietà tra sentenza di primo grado ed ordinanza contestuale per la prosecuzione del giudizio di merito, se non altro perché un vizio di motivazione deve concernere lo stesso provvedimento (la sentenza) nella comparizione delle sue componenti (motivazione e dispositivo) e nel coordinamento delle argomentazioni svolte; né detto contrasto motivazionale può riflettersi sulla sentenza di secondo grado che, recependo l'iter logico seguito dal tribunale di Roma, ha soltanto inteso porre la distinzione tra la delibazione richiesta dal giudizio di convalida in ordine alla ritenuta sussistenza (sempre sul piano di una delibazione probabilistica ed allo stato degli atti processuali) della responsabilità solidale di amministratori e sindaci, da una parte, e la pienezza dell'accertamento di merito richiesto (ed alla cui integrazione era diretta l'ordinanza in esame) dal prosieguo del giudizio.

Peraltro, la censura del ricorrente, che non si ritiene accoglibile come vizio motivazionale, sotto il diverso profilo della violazione di diritto è più sottile e puntuale di quanto appaia dalla sopra svolta argomentazione.

La censura, nella diversa analisi, coinvolge, non la citata ordinanza in quanto tale, ma l'indirizzo logico richiesto dalla valutazione della responsabilità di amministratori e sindaci, indirizzo che richiederebbe, in tesi, non un coinvolgimento di tutti un vincolo generale solidarietà, ma l'individuazione dei periodi di esercizio della rispettiva funzione. Questo indirizzo logico, di cui la richiamata ordinanza era espressione e dimostrazione, doveva, in tesi ritenersi comune ad entrambi i tipi di giudizio (di convalida e di merito), ponendosi fra di essi l'unica distinzione relativa all'approfondimento degli elementi di dimostrazione della ipotizzata responsabilità. Tutti gli organi, quindi, che autorizzarono la misura cautelare, la convalidarono e confermarono in via impugnativa, non essendo scesi all'analisi delle singole responsabilità in relazione al tempo di esplicazione delle relative funzioni dei soggetti che nel tempo si susseguirono nell'esercizio delle funzioni societarie, avrebbero fatto mal governo del potere delibativo, non per mancato approfondimento di prova, ma per erroneità nell'indirizzo dell'indagine, sia pure sommaria svolta.

La tesi, pur nella sua suggestività e puntualità di argomentazione, non è accoglibile, in quanto vorrebbe proporre come essenziale, nel giudizio di convalida di sequestro a garanzia di diritti derivanti da ipotetiche situazioni di responsabilità di organi societari, un iteri logico che non appare necessario alla individuazione, sotto il profilo del fumus boni iuris, del diritto dedotto in controversia.

A parte quanto verrà trattato sotto il profilo della censura sub

b) del motivo di ricorso in esame, in relazione alle situazioni di responsabilità solidale, per superare i rilievi svolti è sufficiente domandarsi quale avrebbe potuto essere, in fatto, l'esito dell'indagine disposta con l'ordinanza più volte richiamata, e dedotta come situazione essenziale di delineazione della fattispecie in esame. L'esito avrebbe potuto essere sia quello di escludere per alcuni la responsabilità, sia quello di coinvolgere tutti in una situazione di generale responsabilità, e ciò in relazione alle attività svolte nonché alle omissioni nel controllo e nei rilievi di attività da altri poste in essere, anche in periodi anteriori.

Ciò è sufficiente ad evidenziare come l'indirizzo dell'indagine probatoria inerente al merito della causa, non sia necessariamente connesso a quello della delibazione delle situazioni di responsabilità relative alla convalida del provvedimento cautelare, ben potendo le situazioni reciproche di azioni e di omissioni, ritenute sussistenti dal giudice di primo grado, ed acquisite da quello di appello con una valutazione di fatto estranea al giudizio di legittimità, di per sé legittimare una valutazione globale di responsabilità. Solo l'esito della valutazione di merito avrebbe potuto portare approfondimenti di indagine validi anche per il giudizio di omologa, ve verificatasi prima.

Né può porsi in dubbio il possibile coinvolgimento dei sindaci in situazione di solidarietà con la responsabilità degli amministratori (situazione sopra indicata sub b), fondata sul nesso tra collegialità dell'amministrazione e del controllo, nell'organizzazione delle società per azioni. Dal sistema degli artt. 2380, 2392, 2404 e 2407 c.c., risulta chiaramente che la responsabilità dei preposti è simmetrica alla collegialità nell'esercizio delle funzioni loro commesse.

Segno decisivo di detto indirizzo è l'ultimo comma dell'art. 2392 c.c. laddove si prevede che l'amministratore immune da colpa, per le azioni e le omissioni degli altri amministratori, è altresì immune da responsabilità sol quando manifesti il dissenso, facendolo annotare senza ritardo nel libro delle adunanze di consiglio e dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Argomentando a contrariis deve, quindi, dedursi che anche l'amministratore esente da colpa, non è esente dalla responsabilità solidale prevista dal I° e II° comma dello stesso articolo, quando non manifesti formalmente e con immediatezza il proprio dissenso. Se, da una parte, gli amministratori possono porsi in situazione di corresponsabilità solidale, nell'ambito del loro consiglio, sia pure per mera omissione, anche i sindaci possono trovarsi tra di loro in situazione a loro volta di solidarietà nella responsabilità per omissione nell'ambito del loro collegio (v. Cass. sent. 23/6/77 n. 2671; sent. 4/4/1977 n. 1281).

Alla solidarietà nella responsabilità relativa alla rispettiva collegialità, la disciplina dell'art. 2407 c.c. unisce la solidarietà della responsabilità dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza dei primi in conformità degli obblighi dei loro uffici.

Se quindi il rilievo della responsabilità solidale tra amministratori e sindaci è coerente con i principi del nostro ordinamento nell'organizzazione delle società di capitali, non è censurabile, sotto il profilo in esame, la sentenza della Corte di merito che, uniformandosi a detti principi e su di essi dando conferma a quella di primo grado, ha ritenuto con accertamento di fatto (non censurabile in questa fase processuale), da una parte una serie di omissioni e di azioni emergenti dalla relazione indicata immediatamente percepibili da qualsiasi persona di normale diligenza del settore, ritenendo dall'altra un'inerzia nella vigilanza e nel mancato rilievo di situazioni facilmente emergenti.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'artt. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 671 c.p.c., 2407, 2° comma e 2697 c.c., censurando la sentenza della Corte di Roma nel punto in cui, dopo avere affermato che i sindaci sono responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica, in armonia con il dettato dell'art. 2407 c.c., aggiungeva: "circostanza questa che allo stato appare certamente indimostrata". Riferendo la carenza di prova apparente nell'espressione riportata, alla "vigilanza in conformità agli obblighi della loro carica" che competeva ai sindaci, il ricorrente rileva nell'espressione una sovversione dell'onere della prova, volta che ai fini dell'azione di responsabilità ex art. 2407 c.c. una pronuncia di condanna contro i sindaci resta condizionata non solo alla prova dell'inadempimento dei doveri di controllo inerenti all'ufficio, ma anche a quella del fatto commissivo od omissivo da parte degli amministratori, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo ed il difetto di vigilanza, prova il cui onere fa carico, per tutti gli elementi indicati, all'attore.

Indubbiamente i principi di diritto richiamati dal ricorrente, e riflessi nelle pronuncie di questa Corte dallo stesso indicate, non sono in discussione. Si tratta, però, di valutare quale sia il senso dell'espressione censurata e se con essa la Corte di merito (con la dedotta inversione logica) intese effettivamente addebitare l'onere dimostrativo della insussistenza di situazioni costitutive della pretesa al convenuto, anziché gravare sull'attore l'onere probatorio della sussistenza delle stesse situazioni.

La motivazione attinente alla ritenuta responsabilità di amministratori e sindaci non è limitata alle espressioni indicate, ma risale alla sentenza di primo grado, che la Corte di merito aveva richiamato sul punto ed alla quale aveva dato espressa adesione.

Il Tribunale, infatti, sulla base dei rilievi dell'ispezione amministrativa e dell'opinione espressa in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 195 L.F., dall'autorità governativa di vigilanza, riteneva provate le omissioni e le manchevolezze menzionate nel ricorso per sequestro conservativo e nella citazione e, quindi, la cattiva gestione della società, cattiva gestione che denotava la responsabilità di amministratori e sindaci, in considerazione del fatto che le attività omesse ed irregolari, di piena competenza del consiglio di amministrazione e soggette alla verifica dei sindaci, erano "talmente grossolane", da indurre a ritenere appagata l'esigenza di ricollegare a ciascuno dei convenuti l'intera responsabilità (vedi il richiamo a pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso).

La corte di merito (vedi pag. 22 della sentenza), condividendo espressamente la motivazione del primo giudice, con apprezzamento di fatto riteneva attendibili gli addebiti mossi agli amministratori ed ai sindaci sulla base delle risultanze delle ispezioni amministrative, rilevando che, ai fini del requisito del fumus boni iuris in sede di convalida, era sufficiente l'accertamento della probabile esistenza della responsabilità e del credito.

A questi richiami ed argomentazioni seguiva poi la considerazione e l'espressione specificamente oggetto di censura.

L'inserimento, quindi, dell'espressione nella completezza delle argomentazioni espresse dalla Corte di merito, rende chiaro che il riferimento deve avvenire non ad un principio di inversione dell'onere della prova, ma alla constatazione in fatto della mancanza di una controprova, una volta ritenuta come già acquisita, sia pure nell'ambito delle valutazioni di probabilità richieste dal tipo di accertamento relativo alla convalida di sequestro, la dimostrazione delle componenti essenziali della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, al cui controllo non potevano sfuggire azioni ed omissioni "tanto grossolane".

La motivazione della Corte sul punto, in coerenza con quella del Tribunale, viene svolta essenzialmente sul piano valutativo delle situazioni di fatto poste come premessa dell'analisi, e delle deduzioni da esse traibili in ordine alle componenti essenziali della responsabilità sia degli organi operativi, sia di quelli di controllo, la cui responsabilità viene accertata, sempre sotto il profilo dell'accertamento sommario richiesto dalla natura della pronuncia, non in base ad una inversione dell'onere della prova, ma in base alla ritenuta, in fatto, dimostrazione dei presupposti (danno emerso dallo stato di insolvenza, responsabilità degli amministratori per azioni ed omissioni, responsabilità dei sindaci per omesso controllo e nesso di causalità in re ipsa come conseguenza dell'omesso controllo).

A questo accertamento di fatto, che segue la linea logica dell'onere della prova, il riferimento alla mancanza di dimostrazione contraria, assume il solo significato di un elemento di argomentazione completivo, privo dell'effetto lesivo di principi di diritto, enunciati nella censura in esame.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 5 e 3 c.p.c. in relazione agli artt. 24, 2° comma e 111 della Costituzione; 116, 671, 680, 682 c.p.c.; 14 delle disp. sulla legge in generale; 2699 e 2700 c.c. 476 c.p..

Prima di tutto (anche se il problema prima viene accantonato e poi riproposto alla fine del motivo), si contesta l'esattezza della motivazione della C.A. nella parte in cui qualifica pubblici ufficiali gli ispettori ministeriali che hanno redatto una relazione sulla situazione della società di assicurazione, sostenendo che se così fosse non si spiegherebbero le successive leggi n. 295/78 con cui a detti ispettori è stata riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, e la Legge n. 13/80 con cui è stata attribuita loro espressamente la qualifica di pubblici ufficiali.

In secondo luogo il ricorrente puntualizza che non è sufficiente la qualifica di pubblico ufficiale per attribuire agli atti relativi presunzione di verità fino a querela di falso, volta che l'art. 2699 c.c. qualifica atto pubblico il documento redatto "da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede....", si duole, di conseguenza che non sia stata esaminata, da parte della Corte d'Appello, il problema dell'autorizzazione a conferire pubblica fede alle relazioni ispettive in esame.

D'altronde, il fatto che non tutti gli atti dei pubblici ufficiali facciano prova fino a querela di falso, sarebbe dimostrato dall'art. 476 c.p. che punisce diversamente il pubblico ufficiale che forma un atto falso, dal pubblico ufficiale che forma un atto falso facente fede fino a querela di falso. Inoltre, le determinazioni della Corte Costituzionale in ordine alla prova legale (sent. Corte Costituzionale 18/11/1976 n. 225), fanno ritenere dette norme di stretta interpretazione.

La prima censura (essenzialmente strumentale rispetto alla seconda), con cui si contesta la qualifica di pubblici ufficiali agli ispettori del Ministero per l'Industria nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività assicurativa, non scalfisce la puntuale disamina della Corte di merito. Il fatto che il T.U. approvato con D.P.R. 13/2/59 n. 449, nel testo vigente all'epoca della verifica ispettiva posta a base della disamina in esame, non conferisce espressamente tale qualifica, mentre solo leggi successive al periodo interessato abbiano conferito sia la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria a detti organi (L. 10/6/78 n. 295), sia quella di pubblici ufficiali (art. 8 L. 26/1/1980), non esclude che la qualifica in esame possa emergere ab origine da un'analisi sistematica della disciplina e delle funzioni svolte. Tale è stato, e fondatamente, il tenore della disamina della Corte di merito, che ha tratto argomento sia dal carattere pubblico della funzione di vigilanza svolta dal Ministero per l'Industria sull'esercizio dell'attività assicurativa, sia dal fatto che detta funzione viene svolta da funzionari del ministero vigilante i quali, pertanto, con riferimento all'aspetto soggettivo del loro inquadramento organico, e con riferimento oggettivo alla funzione svolta, assumono la veste di pubblici ufficiali proprio in relazione alla pubblica funzione svolta.

Le disposizioni normative successivamente entrate in vigore, la cui chiarezza è indiscussa, assumono il valore di una conferma della situazione precedente vigente, anche in relazione ai mutamenti normativi intervenuti nel tempo proprio in relazione alla natura di determinate funzioni.

Più sottile e penetrante è l'analisi del ricorrente in relazione alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti da detti pubblici funzionari, nell'esercizio della indicata pubblica funzione, per i quali nessuna espressa "autorizzazione" risulta essere stata conferita, in riferimento al dettato dell'art. 2699 c.c., tenendo conto del fatto che, in virtù dei principi espressi dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, le norme relative debbono essere di stretta interpretazione.

Il fatto, peraltro, che una norma sia di stretta interpretazione (art. 14 delle preleggi), pur precludendo l'interpretazione analogica, non esclude quella estensiva (vedi Cass. sent. n. 1800/81; n. 2004/76; n. 179/71), né il criterio logico sistematico.

Ed è proprio in base ad un criterio logico sistematico che la Corte romana ha riconosciuto a detti verbali il valore probatorio dell'art. 2700 c.c..

In nostro ordinamento non richiede necessariamente che per ogni tipo di atto pubblico del pubblico ufficiale vi sia l'espressa e puntuale previsione normativa dell'autorizzazione all'attribuzione di pubblica fede, tanto è vero che detta espressa previsione è carente per la maggior parte delle attività espletate da pubblici funzionari, alle quali pur tuttavia detta valenza probatoria è normalmente riconosciuta.

Si consideri, in proposito, che le funzioni espletate dal Cancelliere in base all'art. 57 c.p.c. vengono pacificamente riconosciute dare luogo ad atti pubblici (v. Cass. 25/5/1966 n. 1344), senza che detto articolo contenga alcuna autorizzazione all'attribuzione di pubblica fede; identicamente ciò avveniva per i processi verbali di accertamento delle violazioni I.G.E. (cass. 16/3/1979 n. 1564) ed ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali in materia di omissione contributiva (Cass. 12/7/69 n. 2568).

In effetti, l'attribuzione di pubblica fede attiene, come principio generalizzato, alle funzioni esercitate nei confronti dei terzi dai pubblici funzionari nell'ambito delle rispettive competenze di accertamento, di verifica loro espressamente attribuite.

L'autorizzazione al conferimento di pubblica fede, quindi, non deve essere riguardata con riferimento ai singoli atti o tipi di atti dei pubblici ufficiali, ma alle funzioni di rilievo e di controllo loro attribuite, in esplicazione di una pubblica funzione.

Questo è il criterio cui la Corte di merito si è attenuta, individuando nella funzione ispettiva svolta dal Ministero per l'Industria attraverso i suoi funzionari, sia il presupposto soggettivo inerente alla qualifica degli stessi, sia la situazione oggettiva (natura della funzione) cui fare conseguire la valenza probatoria dell'art. 2700 c.c. ai relativi verbali. Né può asserirsi l'arbitrarietà nella diversità delle posizioni dei soggetti coinvolti in una verifica ispettiva, sia perché non si ravvisa nessun coinvolgimento di interessi delle funzioni ministeriali di controllo, che esuli da una posizione di terzietà volta a garantire l'osservanza della disciplina dell'ordinamento settoriale assicurativo, sia perché le verifiche debbono avvenire nel contraddittorio delle parti interessate, le quali possono svolgere con immediatezza i loro rilievi o le loro riserve.

La censura, pertanto, in base ai rilievi svolti, non può essere accolta.

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 360 n. 5 e 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116, 671, 680, 682 c.p.c., lamenta che la Corte di Roma, con motivazione viziata o inesistente, abbia disconosciuto ammissibilità e rilevanza, per la valutazione del fumus boni iuris, al proscioglimento in sede penale ed alle favorevoli valutazioni contenute nella C.T.U. disposta ed eseguita in sede civile.

Sul punto occorre rilevare che, a parte la questione inerente alla possibilità di prendere in esame, nel giudizio di convalida, elementi o risultanze acquisite nel giudizio di merito dopo la separazione da quella di convalida, la mancata concludenza dei due elementi indicati è stata motivata dalla Corte di merito in considerazione della non definitività della sentenza penale, da una parte, e del carattere non decisivo nel senso voluto dall'allora appellante, dall'altra, delle emergenze della consulenza tecnica. Si tratta di una valutazione di fatto che, sia pure nella sua essenzialità, dimostra la presa in esame dei due atti da parte della Corte di merito e la loro ritenuta non incidenza sull'esito dell'indagine in corso ai fini della convalida. La non censurabilità della valutazione della Corte di Roma, ancorché nei suoi scarni riferimenti, rientrando nei poteri del giudice del merito valutare quali elementi probatori attengano all'oggetto della decisione richiesta, ed abbiano su di essa incidenza, consente il rigetto della doglianza.

Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come sesto), il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 671 c.p.c. e agli artt. 2407, comma 2° e 2393 ss c.c. e censura gli argomenti posti a fondamento della decisione della C.A. in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, osservando:

a) che non si sarebbe tenuto conto, nella valutazione degli elementi soggettivi, della personalità del ricorrente;

b) che sarebbe errato il riferimento allo sbilancio patrimoniale, perché questo non individua l'entità del danno;

c) che non si sarebbe tenuto conto del fatto che anche la consulenza tecnica d'ufficio non è stata in grado di quantificare il deficit fallimentare iniziale.

Si ripropone nel mezzo di cassazione in esame il filo distintivo tra due posizioni opposte, emerse dal dibattito tra le parti, in ordine alla sommarietà dell'analisi richiesta per la convalida del sequestro (questa volta attinente al periculum in mora) fondata su base probabilistica, e la concretezza nonché la puntualità della valutazione richiesta nel giudizio di merito sulla responsabilità dei singoli soggetti e sul danno da essi provocato.

Il ricorrente ripropone, in relazione al requisito ora in esame, una distinzione fondamentale già esposta con riferimento al fumus boni iuris del diritto da garantire nella sua eseguibilità, rilevando che lo scompenso tra passivo ed attivo della procedura concorsuale non costituisce necessariamente l'entità del danno, cui ragguagliare la valutazione della situazione di pericolo, dovendosi rilevare il danno nei limiti in cui l'insufficienza di attivo sia legata con nesso di causalità al comportamento omissivo dei sindaci.

Se ciò è vero, in via generale, non possono però escludersi in concreto le seguenti situazioni:

a) che l'intero sbilancio tra passivo ed attivo, espressione dell'insolvenza verificatasi, possa costituire in toto conseguenza delle modalità operative degli organi di amministrazione e delle omissioni nella funzione di controllo dei sindaci;

b) che nella ritenuta, sempre ai fini di una valutazione probabilistica e sommaria, individuabilità di un collegamento generale, espresso nel vincolo di solidarietà di ci si è già parlato, lo scompenso patrimoniale di rilevantissima entità sia un indice, se non della puntuale entità del danno arrecato, della dimensione di massima del pregiudizio risarcibile, indice che, quando si esprime in entità ragguardevoli, costituisce l'elemento oggettivo sintomatico, e sufficiente, della situazione di pericolo rispetto alla quale imporre la misura cautelativa.

Ove si consideri che la sentenza del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di merito, nel giudizio di convalida aveva preso le mosse da addebiti oggettivi tratti da rilievi ispettivi ed indice di "cattiva gestione" della società; da omissioni ed irregolarità "talmente grossolane" da essere esse stesse indice delle omissioni nella verifica da parte dei sindaci e del coinvolgimento di amministratori e sindaci in un'unitaria affermazione di responsabilità; dell'enorme entità del passivo non comparabile alla capacità risarcitoria di taluno o di tutti i convenuti; ove si tenga conto di dette circostanze, si ripete, ben si vede come le situazioni sopra indicate nell'ambito delle possibilità, riflettano il tenore della valutazione effettiva eseguita in concreto dai giudici del merito, valutazione che non esula dai limiti del presupposto in esame del provvedimento cautelare, e non viene coinvolta nelle censure di diritto e motivazionali avanzate.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase processuale.

 

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 30/1/1990.

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1991.