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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19977 - pubb. 11/01/2018.

Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci e loro audizione nel procedimento di dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2004. Est. Ceccherini.

Fallimento della società - Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 legge fall., in riferimento all'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza


In tema di fallimento delle società, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., sotto il profilo del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 legge fall., nella parte in cui ammette l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, sebbene costoro, diversamente dagli amministratori, non debbano essere sentiti nel procedimento di dichiarazione di fallimento. Invero, nell'azione di responsabilità promossa dagli organi della procedura fallimentare, e che si svolge secondo il rito ordinario, ai sindaci è riconosciuto dall'ordinamento il pieno esercizio del diritto di difesa, con la possibilità di contestare il valore, il significato e la rilevanza di tutte le prove addotte dalla curatela, di produrre prove contrarie dirette o indirette, e di sollecitare l'uso dei poteri d'ufficio del giudice, mentre le prove raccolte in altri processi, al di fuori del contraddittorio delle parti del giudizio di responsabilità, hanno valore di semplici elementi di valutazione rimessi all'apprezzamento del giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE 27565/2001

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLLA Giovanni - Presidente

Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 14 - 20 agosto 1992, i Fallimenti (*) (nel seguito (*)), (*) e (*) - dichiarati con sentenza 11 novembre 1988 - in persona di loro curatore (nel seguito indicati come "curatela") citarono in giudizio davanti al Tribunale di Lanciano i signori (*) (*) e (*) già amministratori delle società, nonchè (*) (*) e (*) già sindaci delle medesime società, deducendo che lo stato di dissesto di quest'ultime era stato determinato da irregolarità gestionali - quali storni di fondi verso altri enti, mancata registrazione di partite contabili. addebito alle società di partite personali - commesse dagli amministratori, e dall'omissione dei controlli da parte del collegio sindacale. La curatela chiese quindi la condanna dei convenuti, e tra loro specificamente dei sindaci al risarcimento dei danni procurati alle società, in particolare alle società (*) e STS, e ai loro creditori, danni da commisurare alle eccedenze delle passività sulle attività riscontrate nelle masse fallimentari (pari, per l'(*) a L. 1.654.783.307, e per la STS a L. 1.198.554.915).

Con sentenza in data 25 settembre 1997, il Tribunale condannò l'amministratore (*) ed i tre sindaci al risarcimento dei danni lamentati dalla curatela, con rivalutazione, interessi e spese.

Contro questa sentenza proposero appello i tre sindaci, deducendo - che il tribunale aveva erroneamente ammesso l'azione nonostante la mancata acquisizione del parere del comitato dei creditori; - che l'insufficienza del patrimonio sociale si era manifestata nel 1987, quando il (*) aveva ammesso in giugno davanti all'assemblea dell'(*) di aver fatto dei prelievi di denaro per attività estranee all'oggetto sociale e l'assemblea aveva deliberato di promuovere azione di responsabilità nei suoi confronti, e quando in aprile i sindaci della STS avevano evidenziato nella relaziona par l'esercizio 1986 che a fronte di utili per L. 9.661.462, il bilancio esponeva un credito per L. 1.282.211.712 da considerarsi in irreversibile sofferenza, sicchè l'azione di responsabilità ara prescritta alla data di notifica della citazione; - che ara stato ipotizzato un accordo doloso tra amministratore a sindaci, senza enunciazione degli obblighi specifici violati dall'organo di controllo della società; - che ai sindaci era stato addebitato il medesimo danno cagionato dall'amministratore, senza individuazione degli specifici effetti lesivi del patrimonio determinati dalla omissioni, e limitazione del risarcimento ai soli pregiudizi eliminabili attraverso l'adozione di condotte alternative.

La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza in data 10 agosto 2000, respinse l'appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore dalla curatela.

Con riferimento ai motivi di gravame, la Corte territoriale osservò:

- che l'art. 146 l. f. non richiede un esplicito parare del comitato dei creditori, ma solamente che questo organo sia sentito, sicchè era sufficiente che i componenti del comitato fossero stati interpellati e posti nella condizione di esprimere la loro opinione;

- che il termine di prescrizione dall'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui risulti che il patrimonio sociale non e più sufficiente al soddisfacimento dei creditori, e che nella specie la decorrenza dovesse essere fissata con riguardo al momento in cui l'inidoneità del patrimonio delle stesse società ad assolvere la funzione di generica garanzia di cui all'art. 2740 c.c. si era manifestata con un minimo grado di certezza, e quindi dalla data (30 marzo 1988) di approvazione da parte delle assemblee delle società (*) e STS dei bilanci che per la pria- volta evidenziavano perdite (vale a dire, per la prima, dei bilanci 1986 e 1987, e per la seconda del bilancio 1987), posto che i bilanci precedenti si erano sempre chiusi in attivo; - che le precedenti ammissioni di prelievi illegittimi da parte del vinelli, seguite dal rifiuto di approvare il bilancio 1986 e dalla decisione di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ed i rilievi dei sindaci al bilancio 1986 STS che a fronte di utili per sole L. 9.661.462 riportava un eredito di L. 1.282.211.712 da considerarsi in irreversibile sofferenza, non contenevano alcun - sia pure implicito - riferimento al fatto che le irregolarità in questione avessero determinato l'eccedenza del passivo sull'attivo, e l'azione di responsabilità appariva diretta a porre rimedio ad una possibile inadeguatezza del capitale di esercizio, tanto che l'assemblea della OMVCAV 5 novembre 1987 aveva sostanzialmente rinunciato a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del (*) con l'argomento della possibilità di un inizio di risanamento della gestione; - che in ogni casi l'onere della prova del momento della decorrenza della prescrizione gravava sugli appellanti; - che la responsabilità dei sindaci non era dipendente esclusivamente da una loro condotta, ma concorrente con l'illecito dell'amministratore ex art. 2407 c.c., e che il controllo demandato ad essi non era meramente formale, ma si estendeva alla legittimità sostanziale e quindi al contenuto dell'attività sociale; - che erano stati identificati diversi fatti costituenti segni premonitori oggettivamente percepibili delle distrazioni perpetrate dall'amministratore unico, che avrebbero dovuto indurre i sindaci ad una doverosa e sostanziale verifica dell'effettiva situazione patrimoniale delle due società, e che invece le irregolarità ed anomalie da loro rilevate nelle relazioni ai bilanci degli esercizi 1986 e 1987 avevano natura essenzialmente formale e si riferivano ad epoca in cui l'insufficienza dei patrimoni sociali al soddisfacimento dei creditori si era, se non pienamente manifestata, in gran parte realizzata.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la signora (*) (n. 26801/01), con atto notificato il 24 ottobre 2001, affidato a quattro motivi.

La curatela resiste con controricorso notificato dal suo procuratore con raccomandata 30 novembre 2001. il signor Piattella ha proposto a sua volta ricorso (n. 26910/01), notificato il 29 ottobre, con tre motivi, illustrati anche con memoria.

La curatela resiste con controricorso notificato dal suo procuratore in data 4 dicembre 2001.

Infine anche il signor (*) ha proposto ricorso per Cassazione(n. 27565/01), notificato il 30 ottobre, con tre motivi.

La curatela resiste con controricorso notificato dal suo procuratore in data 4 dicembre 2001.

Alla pubblica udienza di discussione i ricorsi dei signori Piattella e (*) sono stati riuniti al ricorso (*)

 

Motivi della decisione

1. I tre ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, sono stati riuniti preliminarmente all'udienza pubblica di discussione.

In via pregiudiziale deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti contro il Fallimento della (*) in persona del suo curatore. Si tratta di una parte contro la quale non è stata proposta alcuna impugnazione, e che non è litisconsorte necessaria, neppure sul piano processuale, del presente giudizio.

2. Con il primo motivo di ricorso, la signora (*) denunzia la violazione dell'articolo 146 l.f., deducendo, in relazione all'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, che la norma, mentre prevede l'audizione degli amministratori e dei liquidatori, non contempla - nell'interpretazione accolta dal giudice di merito, che si porrebbe peraltro in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione - anche quella dei sindaci; questi ultimi sarebbero pregiudicati nel loro diritto di difesa nei confronti di indagini promosse dagli organi delle procedure fallimentari, i quali potrebbero precostituirsi delle prove utilizzabili nel successivo processo penale o nei giudizi di responsabilità. Più specificamente, si lamenta che sarebbe stata utilizzata contro i sindaci una perizia contabile assunta in un giudizio penale, senza che i sindaci medesimi abbiano potuto interloquire nè nella procedura fallimentare, nè nel giudizio penale.

2.1. La questione di costituzionalità dell'art. 146 l. fall., nella parte in cui ammette l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, sebbene questi, diversamente dagli amministratori, non debbano essere sentiti nel procedimento di dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata, e comunque irrilevante nel presente giudizio.

Nell'azione di responsabilità promossa dagli organi della procedura fallimentare, e che si svolge secondo il rito ordinario, ai sindaci è riconosciuto dall'ordinamento il pieno esercizio del diritto di difesa, e la possibilità di contestare il valore, il significato e la rilevanza di tutte le prove addotte dalla curatela, di produrre prove contrarie dirette o indirette, e di sollecitare l'uso dei poteri di ufficio del giudice, mentre le prove raccolte in altri processi, al di fuori del contraddittorio delle parti del giudizio di responsabilità, hanno valore di semplici elementi di valutazione rimessi all'appressamento de giudice. Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa.

XI diverso trattamento riservato agli amministratori e ai sindaci nel procedimento distinto - e necessariamente precedente il giudizio di responsabilità promosso dal curatore - di dichiarazione di fallimento è del tutto irrilevante ai fini qui considerati, ciò che rende il motivo inammissibile.

3. con il secondo motivo di ricorso si denunzia il vizio di motivazione per omesso esame di due punti della controversia, decisivi per la determinazione della decorrenza iniziale del termine di prescrizione. I punti in questione sono costituiti: 1) dall'istanza al Tribunale di Lanciano del 6 agosto 1987 (deposito: 10 agosto 1987), di messa in liquidazione dell'(*) a norma dell'art. 2450, comma terso c.c., presentata dall'amministratore (*) subentrato al dimissionario Vinelli, e nella quale risultava - sulla base di analitiche indicazioni - che la società aveva subito perdite per L. 2.523.522.570, costituite da L. 873.581.682 per una perdita dell'esercizio 1986 (da ritenersi acquisita pur in assenza di approvazione del bilancio) e da L. 416.419.821 per differenza sui conti bancari in confronto alle risultanze bancarie, e nella quale si precisava pure che il (*) si era appropriato ingenti somme per L. 750.000.000, e che, richiesto di restituirle, non aveva adempiuto; 3) dal rilievo contenuto nella relazione 11 aprile 1987 del collegio sindacale al bilancio 1986 della STS (approvato depositato nel maggio 1987), concernente la presenza, a fronte di un utile di L. 9.661.462, di un credito di L. 1.282.211.712 nei confronti della (*) in fallimento dal 1984, da considerare in irreversibile sofferenza, e che comportava una perdita effettiva di L. 1.272.550.250. Trascurando questi elementi decisivi, illogicamente il giudice di merito aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data successiva, di approvazione dei primi bilanci chiusi in perdita.

Anche il signor Piattella denuncia, con il secondo motivo del suo ricorso, la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione della sentenza sullo stesso punto. Si censura l'affermazione del giudice di merito, che ha identificato il momento in cui v'è certezza dell'insufficienza del patrimonio sociale con Quello dell'approvazione da parte dell'assemblea di un bilancio che espone passività in eccedenza sulle attività, traendone conseguenze decisive in ordine alla mancata maturazione del termine di prescrizione. Si oppone che la legge richiede solo che l'insufficienza del patrimonio sia venuta ad esistenza e possa essere accertata, e non anche che essa sia stata accertata, essendo rilevante la sola possibilità legale di esercizio del diritto, laddove l'impossibilità di fatto - e con essa la stessa ignoranza del diritto -non impedisce il decorso della prescrizione; e la possibilità di verificare l'eccedenza delle poste passive su quelle attivo si da a partire dalla redazione del bilancio, e non già dalla sua approvazione. Nella specie il bilancio 1986 dell'(*) che esponeva l'eccedenza delle passività sulle attività, era stato redatto dal (*) il 22 giugno 1987 ed integrato dalla redazione del collegio sindacale il 26 giugno 1987; e il bilancio 1986 della STS era stato redatto dal (*) il 28 febbraio 1987 e corretto con la relazione sindacale in data 11 aprile 1987. Il giudice di merito svalutando questi dati, era incorso in contraddizione t infatti, dapprima aveva riportato le ammissioni dell'amministratore (*) circa i suoi illeciti prelievi, ed i rilievi critici del collegio sindacale, e poi aveva negato che essi si riferissero proprio all'eccedenza del passivo sull'attivo.

Peraltro, dando peso alla revoca dell'azione di responsabilità motivata con un possibile inizio di risanamento, il giudice del merito aveva ignorato la relazione del curatore che svalutava tale giustificazione, attribuendola all'intento di ottenere una moratoria in una situazione d'insolvenza. Contraddittorietà vi sarebbe, infine, tra l'assunto che le circostanze di fatto in questione (prelievi abusivi del (*) esposizione di un credito incapiente in bilancio) non dimostrerebbero l'esistenza d'una insufficienza patrimoniale, e l'altro, che quei fatti avevano prodotto l'insufficienza patrimoniale. infine il signor (*) deduce, con il primo motivo del suo ricorso, che nell'applicare il termine di prescrizione quinquennale il giudice di merito avrebbe dovuto identificare la data di decorrenza, quanto all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., nel compimento dei fatti illeciti di gestione, terminati con la gestione (*) nel febbraio 1987, e, quanto all'azione di responsabilità dei creditori ex art. 2394 c.c., nell'accertamento dell'insufficienza dell'attivo rispetto al passivo, verificatosi a seguito delle dichiarazioni del (*) e seguito il 23 giugno 1987 dalla deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso (*) Egli censura quindi la contraddizione in cui à incorsa l'impugnata sentenza, da un lato affermando che l'insufficienza patrimoniale della società si sarebbe manifestata solo il 30 marzo 1988, con l'approvazione del bilancio in perdita, e dall'altro sostenendo che i rilievi manifestati dal Collegio sindacale nelle relazioni ai bilanci 1986 e 1987 erano rilievi formali e tardivi, intervenuti in epoche in cui l'insufficienza dei patrimoni sociali al soddisfacimento dei creditori si era, se non pienamente manifestata, in gran parte realizzata.

3.1. I motivi cosi sintetizzati, tutti vertenti sull'accertamento della data iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, devono essere esaminati congiuntamente, essi sono fondati per quanto di ragione.

Secondo il consolidato orientamento di questa corte, la responsabilità degli amministratori a dei sindaci della società verso i creditori si ricollega ad un'insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi. Per l'accertamento del dies a quo del termine di prescrizione, che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 co.), deve tenersi conto del secondo comma dell'art. 2934 c.c., per il quale l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Sicchè, mentre per gli altri elementi dell'azione, pur necessari per l'affermazione di responsabilità ex art. 2394 c.c. (quali la commissione di fatti illeciti da parte di amministratori o sindaci), valgono i principi generali, più volte riaffermati da questa corte e richiamati dai ricorrenti, circa l'irrilevanza - ai fini del decorso della prescrizione - dell'impedimento soggettivo costituito dall'ignoranza del creditore, per l'insufficienza del patrimonio è espressamente richiesto che essa "risulti", in un senso che dovrà essere ulteriormente precisato, essendo insufficiente che essa possa essere accertata a posteriori (Cass. 7 novembre 1997 n. 10937).

Inoltre, poichè l'elemento essenziale e determinante è l'incapienza, e non l'insolvenza o il dissesto, è al momento del verificarsi di tale incapienza che occorre far riferimento per verificare il dies a quo del termine prescrizionale rispetto all'azione dei creditori danneggiati, ovvero del curatore del fallimento eventualmente dichiarato, non potendosi postulare una necessaria coincidenza di tale termine con la data di dichiarazione di fallimento. La legge, infatti, riconosce ai creditori sociali il diritto ad ottenere dagli amministratori e dai sindaci, a titolo di risarcimento danni, l'equivalente delle prestazioni che, per colpa dei medesimi, la società non è più in grado di adempiere, il che si verifica nell'ipotesi d'insufficienza del patrimonio e questa nozione è diversa da quella dell'insolvenza, la quale ricorre quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, giacchè tale eventualità può presentarsi anche a seguito di una situazione di illiquidità, non comportante necessariamente che il passivo sia superiore all'attivo, potendosi quindi avere insolvenza ancorchè il patrimonio sia integro (Cass. Sez. un. 6 ottobre 1981 n. 3241). Il momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio, dunque, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. 7 novembre 1997 n. 10937).

Nel caso in esame, la corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere che dal momento in cui l'inidoneità del patrimonio delle società ad assolvere la funzione di garanzia generica ex art. 2740 c.c. si era manifestata "con un minimo grado di certezza", e quindi dalla data di approvazione dei bilanci che per la prima volta avevano evidenziato perdite, svalutando conseguentemente tutti gli elementi allegati dagli appellanti a dimostrazione del fatto che le perdite risultavano già in precedenza. Siffatta arbitraria restrizione della possibilità, per i creditori, di esercitare l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della società debitrice solo dal momento in cui l'insufficienza risulti da un bilancio approvato non à giustificata nè dal testo dell'art. 2394, nè da principi più generali in materia di responsabilità. Essa comporterebbe che l'interesse dei creditori, a proporre l'azione contro i responsabili della diminuzione della garanzia generica offerta dal patrimonio della società, aia subordinata ad una valutazione della società debitrice medesima, espressa attraverso un suo organo interno (l'assemblea) in occasione dell'approvazione del bilancio. Ciò avrebbe la conseguenza, evidentemente irrazionale, che la società potrebbe ritardare l'esercizio dall'azione di responsabilità contro i suoi amministratori e sindaci semplicemente rifiutandosi di approvare un bilancio, dal quale risultassero delle perdite, o approvando un bilancio non veritiero in attivo.

Nel caso in esame, si sostiene da parte degli odierni ricorrenti che l'assemblea della (*) avrebbe ritardato al 20 marzo 1988 l'approvazione del bilancio in perdita 1986, redatto dal (*) sin dal 22 giugno 1987, e che l'assemblea della STS avrebbe approvato nel maggio 1987 il bilancio 1986 portante utili per L. 9.661.462, sebbene nella relazione ad esso allegato i sindaci avessero denunciato l'inconsistenza di una posta attiva per L. 1.282.211.712.

La rilevanza di Queste circostanze di fatto non può essere negata sulla base dell'aprioristico assunto che solo il voto dell'assemblea dei soci conferirebbe certezza al bilancio, e farebbe risultare la condizione dell'azione menzionata nel capoverso dell'art. 2394 c.c., senza che una tale affermazioni comporti, con l'impedimento - sia pur temporaneo - all'azione di responsabilità dell'art. 2394 c.c., la possibilità di un pregiudizio irreparabile al credito, non giustificabile con il generico dato testuale utilizzato nella norma in esame. Sul punto in esame, conseguentemente, l'impugnata sentenza deve essere cassata.

4. Il terzo motivo del ricorso denuncia un vizio di motivazione in punto di accertamento del danno imputabile, ed è pertanto assorbito dall'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo dello stesso ricorso, che comporterà un nuovo giudizio di merito, se, necessario, anche su tali questioni, 5. Con il Quarto motivo si denuncia la nullità della citazione introduttiva del giudizio, eccepita sia in primo grado e sia in appello, contenente una mera elencazione di fatti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori delle società, privi di riferimento alla domanda, se non attraverso una affermazione del tutto generica concernente la violazione da parte dei sindaci dell'obbligo di controllo sull'amministrazione. Seguono delle eccezioni nel merito delle rilevate anomalie nella conduzione delle tre società. 5.1. il motivo è inammissibile. La Questione della nullità della citazione non risulta riproposta al giudice di appello nell'impugnata sentenza si riferisce che sarebbero stata riproposta soltanto le eccezioni del primo grado relative alla mancata acquisizione del parere del comitato dei creditori, a dell'estinzione del diritto per prescrizione, ha. questione era, pertanto, estranea al devoluto in appello e, per ciò stesso, non riproponibile in questo grado di legittimità, se non - ricorrendone le condizioni - con il mezzo dell'omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), e, quindi, con la riproduzione testuale, nel corpo del ricorso, del motivo di appello ignorato dalla corte del merito, e con l'indicazione del relativo luogo di riscontro in atti.

Per il resto, il motivo prospetta questioni di fatto non suscettibili di esame nel presente giudizio di legittimità. 6. Con il primo motivo di ricorso, il signor Piattella deduce la violazione dell'art. 146 l. fall., avendo il giudice di appello dichiarato inammissibile per genericità e poi respinto nel merito la stessa eccezione con il rilievo che non è richiesto un esplicito parere del comitato dei creditori, ma solo che esso sia sentito, e che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge è sufficiente che i componenti del comitato siano stati interpellati.

6.1. Il motivo e infondato. Questa corte ha giàavuto modo di affermare il principio che i vizi relativi alla procedura di autorizzazione del curatore del fallimento al compimento di atti negoziali, così coda anche i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori, non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare (Cass. n. 9 marzo 1999 n. 2730 ma, in motivazione, già Cass. 14 luglio 1987 n. 6121). Conseguentemente, la questione della legittimità del procedimento seguito dal giudice delegato per raccogliere il parere del comitato dei creditori non può essere utilmente affrontata in questa sede.

7. Il terso motivo dello stesso ricorso è articolato in due censure, la prima delle quali verte sulle prove utilizzate per affermare la responsabilità dei Biadaci, mentre la seconda verte sulla determinazione del danno risarcibile. Analogamente, nel ricorso proposto dal (*) il secondo motivo verte sulle prove utilizzate per accertare il fatto illecito del quale il ricorrente dovrebbe rispondere, mentre il terzo motivo censura l'impugnata sentenza nella parte in cui determina il danno risarcibile. Si tratta di motivi assorbiti dalla cassazione dalla sentenza impugnata, in punto di accertamento della eccepita prescrizione, come il terso motivo del ricorso (*)

8. In conclusione l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Rana che, nel riesaminare la questione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, da identificare con il momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente alla soddisfazione dei erediti, si atterrà al seguente principio di diritto:

l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, contemplata dall'are. 2394 c.c., può essere proposta dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio modale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi tatto, che possa essere conosciuto anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro la Curatela del Fallimento (*) dichiara inammissibili i motivi primo e quarto del ricorso (*) rigetta il primo motivo del ricorso (*) accoglie per Quanto di ragione i motivi secondo del ricorso (*) secondo del ricorso (*) e primo del ricorso (*) dichiara assorbiti gli altri motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2004.