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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19920 - pubb. 09/06/2018.

Banca in amministrazione straordinaria: l'azione sociale di responsabilità può essere rivolta anche nei confronti di soggetti già cessati dalle funzioni


Cassazione civile, sez. I, 21 Novembre 2016. Est. Bisogni.

Istituto di credito in amministrazione straordinaria - Azione sociale di responsabilità promossa dal commissario straordinario a norma dell'art. 72, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993 - Limitazione agli organi sociali in carica al momento dell'assoggettamento all'amministrazione straordinaria - Esclusione - Estensione dell'azione agli organi non più in carica - Ammissibilità


In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità promossa, ai sensi dell'art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo, nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

che:

1. Il Tribunale di Campobasso ha parzialmente accolto le domande di risarcimento proposte dalla Cassa di Risparmio Monte Orsini - CARIMMO in amm.ne straordinaria e in l.c.a. in riferimento a condotte illecite, commissive e omissive, tenute da componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e componenti del comitato di gestione. In particolare il Tribunale, dopo aver rilevato la cessazione della materia del contendere nei confronti di C., che aveva transatto la lite nel corso del giudizio, ha condannato i convenuti G. e C.M., quali eredi di C.A.; + ALTRI OMESSI 2. Hanno proposto appello gli eredi di F.L. e hanno proposto appello incidentale le altre parti condannate in primo grado al risarcimento dei danni.

3. Rimasta contumace la Carimmo in l.c.a. si è costituita Capitalia S.p.A. (nuova denominazione assunta dalla Banca di Roma S.p.A. che, a seguito di fusione per incorporazione del Banco di Roma S.p.A. nel Banco di Santo Spirito, quest'ultimo già conferitario della Cassa di Risparmio di Roma che, a sua volta, si era resa cessionaria delle attività e passività della CARIMMO, aveva spiegato intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado) chiedendo il rigetto degli appelli.

4. Con sentenza n. 205/2010 la Corte di appello di Campobasso, dopo aver rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di Fa., C., P., D. e aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva di P. (citata quale erede di Pa.Ni. e di cui ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c.) ha respinto le domande proposte in primo grado dai Commissari straordinari di Carimmo l.c.a. e dagli Amministratori straordinari della Carimmo S.p.A. e riconfermate successivamente dalle cessionarie Banca di Roma S.p.A. e Capitalia S.p.A. Ha compensato interamente le spese dei due gradi di giudizio.

5. Ricorre UniCredit S.p.A., già Capitalia S.p.A., affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) e in particolare degli artt. 1223, 1226, 2697 c.c. anche in relazione alla mancata considerazione degli elementi di prova emergenti dalla documentazione prodotta; b) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) e, in particolare, degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. anche in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte danneggiata nel corso del giudizio; c) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla negazione della valenza probatoria alle previsioni di perdita sui crediti operate dai commissari e recepite dalla sentenza di primo grado. Mancata indicazione del momento cui riferire la cristallizzazione e la quantificazione del danno; d) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla negazione della valenza probatoria alle previsioni di perdita sui crediti operate dai commissari e recepite dalla sentenza di primo grado. Mancata specificazione delle ragioni in forza delle quali la quantificazione del danno, la cui sussistenza è stata positivamente accertata, non debba avvenire seguendo ordinari e logici criteri di prevedibilità, basati su dati certi.

6. Si difendono altresì con controricorso e propongono ricorso incidentale:

6.1 G. e C.M. con i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 155, 161, 305 e 324 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 476 c.c., art. 100 c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

6.2 D.B.L. con i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione, con riferimento al difetto di autorizzazione, dell'art. 72, comma 5 T.U. bancario e dei principi e delle norme sulla formazione del giudicato interno, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia del 10 dicembre 1987; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c., comma 4 con riferimento all'art. 163 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità dell'atto di citazione per difetto dell'editio actionis; c) violazione e falsa applicazione delle norme processuali in tema di mezzi di prova. Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla riconosciuta valenza probatoria delle relazioni dei Commissari straordinari della CARIMMO sul piano della sussistenza della colpa degli amministratori e dei sindaci; d) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla incolpevolezza degli amministratori della CARIMMO, alla luce della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione 2 penale, n. 5772 del 9 giugno 1993, acquisita agli atti di questo giudizio.

6.3 Cu.Ad. con i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione, con riferimento al difetto di autorizzazione, dell'art. 84, comma 5 T.U. bancario e dei principi e delle norme sulla formazione del giudicato interno, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia del 10 dicembre 1987; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c., comma 4 con riferimento all'art. 163 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità dell'atto di citazione per difetto dell'editio actionis; c) violazione e falsa applicazione delle norme processuali in tema di mezzi di prova. Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla riconosciuta valenza probatoria delle relazioni dei Commissari straordinari della CARIMMO sul piano della sussistenza della colpa degli amministratori e dei sindaci; d) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla incolpevolezza degli amministratori della CARIMMO, alla luce della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione 2 penale, n. 5772 del 9 giugno 1993, acquisita agli atti di questo giudizio.

6.4 Pe.Fa.Ca., F.E., Fa.Ed. con il seguente motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia ossia la mancata formulazione della domanda nei confronti degli eredi F. e la mancata precisazione delle conclusioni nei loro confronti.

7. Si difende con controricorso R.N..

8. UniCredit S.p.A. replica con controricorso ai ricorsi incidentali.

9. Tutte le parti depositano memorie difensive.

 

che:

10. Vanno esaminati preliminarmente i ricorsi incidentali.

11. Con il primo e secondo motivo del loro ricorso incidentale G. e C.M. contestano la mancata dichiarazione di estinzione dell'intero processo e la sua limitazione alla sola posizione degli eredi B.. Sostengono i ricorrenti incidentali che la riassunzione avvenuta il 6 giugno 1997 è tardiva in quanto, essendosi interrotto il processo il 5 dicembre 1996, il termine perentorio dei sei mesi per la riassunzione doveva essere computato, ex numeratione dierum, con decorrenza dalla data di verificazione dell'interruzione. Inoltre rilevano i sigg.ri C. che avendo il giudice di primo grado dichiarato l'interruzione dell'intero processo gli effetti della tardiva riassunzione non potevano che ricadere su tutti i soggetti presenti nel giudizio.

12. Va in primo luogo rilevato che nè in primo nè in secondo grado era stata formulata l'eccezione di estinzione se non dagli eredi B. mentre la statuizione del Tribunale che delimitava l'eccezione esclusivamente a questa posizione processuale non è stata oggetto di appello da parte dei C..

13. I due motivi sono comunque infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento e non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente" (cfr., fra le altre, Cass. civ., S.U., n. 15142 del 5 luglio 2007 e n. 9686 del 22 aprile 2013).

14. Per altro verso va ribadito che i termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo e pertanto la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con riferimento al calendario comune (Cass. civ., sez. 1, n. 12935 del 29 settembre 2000).

15. Con il terzo motivo del ricorso incidentale gli eredi C. contestano il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in relazione alla mancata accettazione dell'eredità di C.A., e ritengono erronea la deduzione di accettazione tacita dell'eredità che la Corte di appello ha tratto dalla loro costituzione in giudizio.

16. Il motivo è inammissibile in quanto tende a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello relativamente alla valenza del comportamento processuale degli odierni ricorrenti incidentali. Comportamento che è stato preso in considerazione non secondo un criterio di automaticità ma tenendo conto della costituzione in giudizio dei C. in qualità di eredi e della difesa nel "merito" della controversia senza che la volontà di rinunciare all'eredità venisse espressa, se non dopo dieci anni e nel giudizio di appello. Si tratta pertanto di una valutazione coerente alla giurisprudenza che attribuisce alla partecipazione a un giudizio, in luogo del de cuius, il possibile valore di accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 13738 del 27 giugno 2005 e Cass. civ., sez. 3, n. 13384 dell'8 giugno 2007).

17. Il primo motivo del ricorso incidentale di D.B.L., così come quello del ricorso incidentale di Cu.Ad., censura la sentenza della Corte distrettuale laddove ha respinto l'eccezione di difetto di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione nei confronti degli odierni ricorrenti incidentali. Si sostiene infatti che l'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 84, comma 5 consente ai commissari straordinari la proposizione dell'azione di responsabilità nei soli confronti dei soggetti che rivestono le cariche di amministratori o di controllo al momento dello scioglimento degli organi sociali mentre, nel caso in esame, entrambi erano già cessati al momento dello scioglimento. I ricorrenti incidentali rilevano inoltre che non è stata valutata la carenza di motivazione che, nella specie, ha inficiato l'autorizzazione della Banca d'Italia.

18. Il motivo è infondato. In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, promossa ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 72, comma 5 contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo nonchè dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. L'autorizzazione per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti organi sociali, copre tutte le pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui il provvedimento si riferisce, anche se di natura accessoria e consequenziale, non essendo necessario che contenga nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere ma esclusivamente l'enunciazione degli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, dell'azione. (Cass. civ. sez. 1, n. 13765 del 13 giugno 2007).

19. Sulla validità delle autorizzazioni peraltro la Corte distrettuale ha rilevato che, in seguito alla pronuncia del Tribunale, non impugnata dagli odierni ricorrenti incidentali, si era venuto a formare il giudicato.

20. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale del D.B. e del Cu. è infondato. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno accertato che la proposizione della domanda da parte della Carimmo ha consentito di identificare le condotte costitutive di mala gestio, gli effetti sulla condizione economica della società, il riferimento alle singole cariche amministrative e di controllo rivestite dai convenuti nella successione temporale, ponendo, in tal modo, i convenuti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 28669 del 27 dicembre 2013 secondo cui "in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione del doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4. Tuttavia, perchè sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., comma 4, è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto).

21. Appaiono inammissibili il terzo e quarto motivo dei ricorsi incidentali del D.B. e del Cu. perchè non colgono la ratio decidendi seguita dalla Corte di appello o censurano valutazioni prettamente di merito che hanno portato i giudici dell'appello a riconoscere valore probatorio alle relazioni dei commissari straordinari Carimmo. E, pur rilevando il comportamento fraudolento dei soggetti delegati all'amministrazione, inteso a non far apparire agli organi deleganti la cattiva gestione, li hanno indotti a ritenere comunque la responsabilità degli odierni ricorrenti incidentali. Per un verso, infatti, l'attribuzione di valore probatorio alle relazioni dei commissari straordinari non è stata affatto automatica ma frutto della valutazione di rilevanza e attendibilità delle relazioni, tanto è vero che la stessa Corte di appello ha ritenuto non probanti le relazioni per l'altro aspetto decisivo della controversia, e cioè quello della determinazione dei danni derivanti dalla mala gestio. D'altra parte la condotta fraudolenta accertata in sede penale (Cass. pen. n. 5772 del 9 giugno 2013) a carico dei delegati alla amministrazione di CARIMMO, con conseguente esonero dalla responsabilità penale dei deleganti, non vale, secondo la Corte di appello, a escludere il loro obbligo di vigilanza, palesemente omesso, tanto che, ad esempio, le pratiche di affidamento sono state lasciate completamente alla discrezionalità dei delegati. Si tratta evidentemente, come si è detto, di una valutazione di merito che, se pure censurata sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione, sfugge al sindacato di legittimità a fronte di una puntuale rilevazione da parte dei giudici dell'appello della macroscopicità della condotta lesiva posta in essere ai danni della società.

22. Inammissibile è anche il ricorso incidentale degli eredi Falcione perchè investe la valutazione, riservata al giudice del merito, della domanda proposta da Carimmo nei loro confronti al fine di verificare la puntualizzazione delle condotte addebitate al geom. F.L. e delle specifiche domande proposte contro i suoi eredi. La Corte di appello ha verificato la corretta determinazione della domanda e ha rilevato che, da una parte, in linea generale, ha ben delineato il quadro delle responsabilità gravanti sugli organi amministrativi e di controllo della società. Per altro verso, la Corte distrettuale ha fatto ampio riferimento alle relazioni dei commissari che contengono l'elenco dettagliato sia dei singoli atti di concessione del credito, sia dei soggetti responsabili del credito concesso e consentono quindi l'imputazione delle singole attività dannose ai singoli amministratori o sindaci in carica nel periodo. Documentazione questa, ha affermato ancora la Corte di appello, che non è stata contestata per ciò che concerne le informazioni rilevanti come pure per quanto concerne la ricostruzione del contenuto dei verbali del consiglio di amministrazione e i nominativi dei partecipanti. Infine la Corte di appello ha rilevato che in primo grado CARIMMO, in base alle predette deduzioni, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno, e quindi anche degli odierni ricorrenti incidentali.

23. Venendo quindi all'esame del ricorso principale va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione di Unicredit sollevata dai ricorrenti. In seguito all'avvenuta cessione globale di attività e passività facenti capo alla CARIMMO la Banca di Roma è intervenuta nel giudizio di primo grado ed è stata citata nel giudizio di appello insieme a CARIMMO in L.c.a., che è rimasta contumace, mentre, in luogo della Banca di Roma, si è costituita in appello CAPITALIA S.p.A., successivamente incorporata da UniCredit S.p.A. La legittimazione di Banca di Roma e delle società che le sono succedute è una legittimazione concorrente a quella di Carimmo in quanto soggetti succeduti a titolo particolare nel diritto controverso (il risarcimento del danno derivato dalla mala gestio). Come tale Unicredit è legittimata ad impugnare per cassazione la sentenza sfavorevole al suo dante causa, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte (Cass. civ. sez. 3, n. 9298 dell'8 giugno 2012). E' infondato ritenere, come fanno invece i controricorrenti, che la Corte di appello abbia qualificato l'intervento della Banca di Roma coane intervento adesivo dipendente alla posizione della Carimmo in l.c.a. e che su tale qualificazione si sia formato il giudicato. La Corte di appello non era chiamata a dare una tale qualificazione e ha usato la definizione di intervento meramente adesivo in relazione al contenuto delle difese svolte concretamente in giudizio dalla Banca di Roma e ciò al ben diverso fine di escludere la necessità di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni in riferimento alla nuova costituzione in giudizio come emerge chiaramente dalla motivazione a pagina 30 della sentenza di appello.

24. Con i primi due motivi di ricorso Unicredit deduce la violazione di norme del codice civile in relazione alle prove emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio da CARIMMO che sono state oggetto di mancata considerazione da parte della Corte di appello. La ricorrente richiama in particolare gli artt. 1223 e 1226 c.c. per rilevare come la liquidazione del danno sia distinta dal suo accertamento tanto che se all'attore incombe la prova dell'esistenza del danno egli è tenuto a indicare precisi parametri di riferimento per la liquidazione che resta però affidata al giudice, sulla base di parametri alternativi, se quelli indicati dal danneggiato non sono ritenuti attendibili, ovvero in via equitativa se tali parametri si rivelano non esistenti. Alla prova della sussistenza del danno e della sua riconducibilità alla responsabilità dell'agente deve seguire il suo risarcimento anche se il danneggiato non è in grado di indicare un criterio preciso e condivisibile di liquidazione. Inoltre al momento della proposizione della domanda l'attore è tenuto a quantificare il danno, sia pure in termini previsionali e probabilistici, con riferimento a tale momento e non può essere gravato anche della prova dell'inesistenza di fatti idonei a smentire in futuro le sue previsioni.

25. Con il terzo e quarto motivo di ricorso la ricorrente imputa alla sentenza della Corte di appello due ordini di carenze motivazionali. Il primo attiene alla valenza probatoria attribuita alle relazioni dei commissari sulla quantificazione del danno. Ritiene infatti la ricorrente che, a fronte di una stima del danno effettuata secondo un criterio prudenziale e oggettivo, e cioè il raffronto fra il valore nominale dei crediti elargiti a causa della mala gestio di amministratori e sindaci e la quota di essi sicuramente irrecuperabili in relazione alla ricostruzione dei patrimoni dei soggetti debitori, la Corte di appello si è limitata apoditticamente ad affermare che l'ammontare del credito non "rientrato" doveva essere concretizzato all'attualità. Senza però fornire alcuna specificazione sul momento di concretizzazione e attualizzazione del danno nè alcuna spiegazione su coane conciliare questo processo di determinazione in progressione con le preclusioni processuali. Più in generale, senza spiegare le ragioni per cui il danno non poteva, più logicamente, essere stimato al momento della domanda, sulla base di previsioni ritenute attendibili. Sotto quest'ultimo profilo la ricorrente ha individuato una seconda carenza motivazionale da imputare alla sentenza della Corte di appello e cioè l'assenza di valutazione sui criteri previsionali indicati dai Commissari. Una carenza che si giustifica, in realtà, con l'erronea negazione della possibilità di stimare il danno sul piano della prevedibilità.

26. Da parte dei controricorrenti si contrasta tale impostazione perchè basata sul contestato presupposto dell'accertamento, da parte della Corte di appello, della sussistenza del danno al momento della domanda. Secondo I controricorrenti, infatti, la Corte di appello, pur riconoscendo la prevedibilità del danno, ha ritenuto, invece, che la prova della sua sussistenza, e la possibilità della sua quantificazione, poteva essere acquisita solo all'esito dell'esperimento infruttuoso delle azioni cognitive ed esecutive volte al recupero delle eventuali posizioni debitorie inadempiute ascrivibili alla mala gestio di sindaci e amministratori.

27. L'impostazione della ricorrente va ritenuta fondata. Infatti non solo un danno futuro ma prevedibile e quantificabile secondo criteri oggettivi può e deve essere riconosciuto e liquidato, sia pure in via equitativa, ma, nella specie, è la stessa concessione di credito senza criteri di economicità e prudenzialità a porre in essere un danno attuale. Danno consistente nella svalutazione del portafoglio crediti della banca e nella drastica riduzione delle capacità gestionali e di investimento che, non a caso, hanno portato alla sua liquidazione. Nè appare condivisibile l'affermazione per cui il danno si verificherebbe solo nel caso di effettivo "non rientro" del credito concesso in base alle scelte gestionali riconosciute come integrative di mala gestio. Affermazione che comporta l'onere, a carico della banca, di attivarsi per ottenere la percentuale maggiore possibile di rientro. Questo onere costituisce però, di per sè, un danno perchè vincola i tempi, le scelte e i costi della gestione futura della banca, finalizzandola alla diminuzione della perdita prevedibile, conseguente alla mela gestio dei suoi amministratori e sindaci, e distogliendola dall'esercizio economico e redditizio del credito. Sicuramente è questo un deficit economico che deve essere reintegrato non in futuro ma al momento della sua formazione avvenuta per effetto delle scelte gestionali che hanno posto in essere questo grave handicap a carico della società male amministrata.

28. La Corte di appello, una volta ritenuta fondata, come ha fatto con motivazione adeguata e esaustiva, la valutazione dei commissari straordinari sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci per gli atti di mala gestio avrebbe dovuto verificare se i criteri previsionali indicati per la quantificazione del danno fossero anche essi attendibili al fine di risarcire la perdita economica consistente nella concessione del credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza. Tale valutazione ben avrebbe potuto essere compiuta anche mediante un accertamento peritale e l'acquisizione, su ordine di esibizione, della documentazione necessaria a consentire una verifica, ex post, sulla attendibilità dei criteri previsionali indicati da CARIMMO. 29. Per questi motivi vanno respinti i ricorsi incidentali e accolto quello principale con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi incidentali, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016.