Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19911 - pubb. 08/06/2018

Azione di responsabilità del curatore per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e liquidazione del danno

Cassazione civile, sez. I, 03 Gennaio 2017, n. 38. Est. Falabella.


Amministratori - Responsabilità - Azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Criterio di liquidazione equitativa - Condizioni - Limiti



Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2003 il curatore del Fallimento (*) s.r.l. esercitava l'azione di responsabilità L.Fall., ex art. 146 nei confronti di D.G.A., M.F., P.M. e X., la prima quale amministratrice e gli altri quali sindaci della società fallita. Deduceva il curatore che il fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 23 giugno 1999, era stato causato dalla mala gestio di D.G.A., che non aveva ottemperato all'ordine di deposito delle scritture contabili, non aveva redatto i bilanci degli anni 1997 e 1998, non aveva posto in essere iniziative a salvaguardia del patrimonio sociale e non aveva richiesto ai soci il versamento del capitale da essi inizialmente sottoscritto; per parte loro, poi, componenti del collegio sindacale avevano omesso i dovuti controlli sull'amministrazione dell'impresa societaria.

Nella resistenza di tutti i convenuti, e a seguito della chiamata in causa di R.A., su iniziativa dei sindaci, il Tribunale di Napoli accoglieva le domande attrici e condannava i medesimi al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, corrispondente a Euro 127.100,00.

Proposto gravame da parte di D.G.A. e dei sindaci, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata l'11 febbraio 2013, accoglieva l'impugnazione proposta da Pa. e rigettava le altre. La Corte di merito, in sintesi, osservava: che l'insufficienza patrimoniale della società non era percettibile dai terzi prima della dichiarazione di fallimento, risultando gli ultimi bilanci approvati in sostanziale equilibrio; che tale evenienza comportava la reiezione dell'eccezione di prescrizione; che la mancata consegna delle scritture contabili rendeva impossibile la ricostruzione del patrimonio della società fallita e delle vicende gestionali della stessa, con conseguente responsabilità della ex - amministratrice D.G.A.; che Pa. si era dimesso dalla carica di sindaco nel maggio del 1996, nè rilevava che fosse mancata la pubblicità nelle forme di legge di detta rinuncia, sicchè allo stesso era subentrato uno dei sindaci supplenti; che i restanti sindaci non risultavano essersi dimessi e che essi, pur conservando la carica, avevano omesso di esercitare qualsiasi controllo sulla gestione; che erano infondate le ulteriori censure vertenti sulla nullità dell'atto di citazione in primo grado, sulla denunciata omessa acquisizione del parere del comitato dei creditori e sul lamentato difetto di legittimazione attiva del curatore alla luce del novellato L.Fall., art. 146.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D.G.A., che ha articolato quattro motivi di impugnazione, nonchè M.F. e P.M., che ne hanno formulati tre. Con controricorso resistono il Fallimento (*) s.r.l. e X. Con propria memoria ex art. 378 c.p.c., i sindaci M. e P. hanno dedotto di aver transatto la lite col Fallimento a spese compensate.

 

Motivi della decisione

Come si è detto, sono quattro i motivi fatti valere da D.G.A.

Con il primo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione delle norme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 10, n. 5, con riferimento agli artt. 2392, 2393 e 2949 c.c.". La censura investe l'accertamento svolto dalla Corte di merito con riferimento alla eccepita prescrizione e si fonda sul rilievo secondo cui quest'ultima decorre dal giorno in cui sia divenuto noto, o comunque concretamente conoscibile, lo stato di insufficienza patrimoniale in cui è venuta a trovarsi la società. Secondo la ricorrente aveva errato la Corte distrettuale nel non attribuire rilievo, a tal fine, al momento della messa in liquidazione della società stessa: messa in liquidazione che aveva avuto luogo il 4 dicembre 1997.

Il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia su una circostanza fondamentale ai fini della decisione, la violazione dell'art. 2697 c.c., "in combinato disposto con l'art. 360 c.p.c., n. 5", e la violazione del principio del contraddittorio. Rileva la ricorrente che nella propria comparsa conclusionale aveva dedotto che mancava, agli atti di causa, lo stato passivo approvato dagli organi fallimentari e che la controparte non aveva provato la quantificazione del danno. Deduce, con questo secondo mezzo, che i giudici di merito avevano omesso di porre a fondamento della statuizione risarcitoria documentazione comprovante il suddetto pregiudizio patrimoniale.

Col terzo motivo la ricorrente si duole della omissione parziale della motivazione, della mancata valutazione della documentazione prodotta e dell'erronea applicazione degli artt. 2392 e 2394 c.c. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui aveva addebitato all'istante di aver impedito, con la propria condotta, il recupero dei crediti che dovevano reputarsi iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Oppone la ricorrente di aver consegnato nelle mani del curatore tutti i documenti utili ai fini della ricostruzione della documentazione societaria e che la documentazione prodotta consentiva di proporre le azioni di recupero dei crediti della fallita. Assume, poi che erroneamente il giudice distrettuale aveva fatto discendere la responsabilità dell'amministrazione dalla presunta mancata presentazione dei libri e delle scritture contabili e che, in ogni caso, il passivo della società non poteva integralmente ascriversi alla menzionata omissione. In particolare, osserva come i giudici di merito avessero dovuto ricercare il nesso di causalità tra il comportamento omissivo a lei addebitato e il danno che ne sarebbe derivato alla società. Infatti - conclude - il pregiudizio derivante da condotte illegittime degli amministratori e dei sindaci non può essere confuso con il risultato negativo della gestione della società divenuta poi insolvente.

Il quarto mezzo reca la titolazione di insufficiente motivazione ed erronea applicazione della L. n. 27 del 2012. Si espone in ricorso che la Corte di Napoli aveva omesso di motivare la condanna solidale al pagamento delle predette spese in danno della medesima ricorrente e dei componenti del collegio sindacale; inoltre il giudice dell'impugnazione non aveva rapportato l'importo liquidato al valore della controversia.

I tre motivi oggetto del ricorso di M. e P. sono sviluppati come segue.

Il primo censura l'omesso esame di un fatto e di un documento controverso con riferimento alle dimissioni irrevocabili dei sindaci. Erroneamente, per gli istanti, la Corte di Napoli aveva affermato che essi ricorrenti si erano dimessi. L'affermazione era infatti smentita sia dalla produzione della lettera raccomandata del 7 maggio 1996, in cui i predetti M. e P. avevano effettivamente rassegnato le proprie dimissioni, sia da quanto accertato in primo grado dal Tribunale, per il quale "il collegio sindacale, sia pure dimissionario, agiva in prorogatio di poteri fino alla nomina dei componenti del collegio". Inoltre, il Fallimento non aveva mai contestato la circostanza delle intercorse dimissioni.

Con il secondo motivo è lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla decorrenza della prescrizione con riferimento alla responsabilità dei sindaci ex art. 2949 c.c., comma 2. Assumono i ricorrenti che era mancata ogni valutazione in merito alla decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità proposta nei confronti dei componenti del collegio sindacale. In particolare, il giudice del gravame non aveva considerato che la società fallita era stata posta in liquidazione il 4 dicembre 1997 e che, pertanto, a partire da tale data era palese e documentata l'insufficienza patrimoniale di essa. Rilevano, inoltre, che tale insufficienza patrimoniale si era del resto manifestata già nell'anno 1995, allorquando il relativo bilancio aveva evidenziato una chiara eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali: sintomo, questo, della crisi che aveva prima portato alla messa in liquidazione della società e, successivamente, al suo fallimento.

Il terzo ed ultimo mezzo denuncia l'omesso esame di un fatto controverso con riferimento all'onere della prova e alla prova del danno: sono richiamati in proposito, l'art. 2697 c.c. e gli artt. 2392 e 2394 c.c. Sostengono gli istanti che nell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali il danno non vada commisurato alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale e che nella fase di merito la prova effettiva del pregiudizio patrimoniale sofferto non era stata fornita, nonostante incomba al curatore, che intenda far valere la responsabilità degli amministratori dei sindaci, specificare i singoli atti gestori o le omissioni rilevanti ai fini del giudizio risarcitorio e di dare dimostrazione del danno derivante da tali comportamenti.

Come si è innanzi rilevato, M. e P. hanno dedotto di aver transatto la lite con il Fallimento (*); a tal fine hanno pure prodotto in giudizio la scrittura privata che documenta l'accordo concluso: scrittura privata recante, in calce, la sottoscrizione del curatore.

Va quindi dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra i suddetti ricorrenti e il Fallimento.

Il primo motivo del ricorso di D.G.A. va disatteso.

Risulta assorbente, al riguardo, un rilievo: questo è incentrato sulla valorizzazione, da parte della Corte di merito, della sospensione della prescrizione a norma dall'art. 2941 c.c., n. 7. La sentenza impugnata, con riferimento alla questione circa l'eccepita prescrizione del diritto fatto valere con l'azione di responsabilità proposta nei confronti di D.G.A., ha adottato, infatti, anche la ratio decidendi del mancato decorso della prescrizione nei confronti della predetta ex-amministratrice, spiegando che quest'ultima era rimasta in carica fino alla dichiarazione di fallimento della società. Tale argomentazione non risulta censurata, onde va fatta applicazione del principio per cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (per tutte: Cass. S.U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

Per mera completezza va aggiunto la motivazione resa in jure dalla Corte distrettuale sul tema della decorrenza della prescrizione è del tutto corretta.

Il giudice del gravame ha osservato che il bilancio relativo all'esercizio 1997, al pari di quello dell'esercizio precedente, esponeva una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società in sostanziale equilibrio. Ne ha tratto la conseguenza che la prescrizione non si era compiuta, posto che, per un verso, la stessa, con riferimento all'azione di responsabilità, decorreva dal momento in cui si era manifestata l'insufficienza del patrimonio sociale e posto che, per altro verso, incombeva all'amministratore e ai sindaci provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si era manifestata ed era divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, al riguardo, la messa in liquidazione della società, poi fallita.

La decisione - come si diceva - è conforme al diritto; infatti: "L'azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore del fallimento, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale" (Cass. 21 luglio 2010, n. 17121; Cass. 18 gennaio 2005, n. 941; Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; cfr. pure Cass. 12 giugno 2014, n. 13378).

La ricorrente avrebbe dovuto quindi dimostrare che l'insufficienza del patrimonio si era manifestata prima del fallimento: cosa che la Corte di Napoli ha di fatto escluso (evidenziando, anzi, che non era nemmeno provato il momento, anteriore all'apertura della procedura concorsuale, in cui detta situazione di incapienza era venuta ad esistenza). Opporre che l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata nell'anno 1995 significa, del resto, censurare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: accertamento a quest'ultimo riservato e insindacabile in questa sede.

Il secondo motivo del ricorso di D.G.A. è inammissibile, dal momento che non si correla ad alcuno dei motivi di appello fatti valere dalla stessa: come esposto dalla stessa istante a pag. 15 del ricorso, la questione afferente la mancata documentazione, in base allo stato passivo, del danno lamentato dalla curatela, venne prospettata dall'odierna istante in comparsa conclusionale. Ora, l'atto di appello deve contenere tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924; Cass. 1 aprile 2004, n. 6396).

Peraltro tale motivo tende a una inammissibile rivisitazione del materiale probatorio sottoposto all'esame della Corte di Napoli: sicchè, anche sotto tale profilo, ne va rilevata l'inammissibilità.

Il terzo motivo del ricorso di D.G.A. fondato nei termini che si vengono ad esporre.

Il motivo prospetta anzitutto una censura che, ad onta della rubrica del motivo stesso - nella quale sono denunciati vizi motivazionali (omessa parziale motivazione, omessa valutazione della documentazione prodotta) e violazioni (o false applicazioni) di legge (erronea applicazione degli artt. 2392 e 2394 c.c.) - si dirige contro l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito in ordine alla ritenuta responsabilità dell'amministratrice per la mancata consegna, alla curatela, delle scritture contabili. Tale censura è ovviamente inammissibile.

Nella restante parte, tale motivo attacca la sentenza impugnata nella parte in cui ha equiparato il pregiudizio patrimoniale sofferto dai creditori fallimentari alla differenza tra l'attivo e il passivo della procedura concorsuale.

Deve osservarsi, anzitutto, che l'eccezione di novità della questione formulata dal controricorrente deve essere disattesa: e ciò in quanto la Corte distrettuale ha pronunciato, anche nei confronti della predetta ricorrente, sul tema afferente il danno di cui trattasi (pagg. 11 e 12 della sentenza). La questione è stata dunque specificamente affrontata dalla Corte distrettuale.

La Corte di merito - dopo aver osservato che amministratori e sindaci erano correponsabili della mancata ricostruzione del patrimonio sociale, derivante dalla perdita dei libri contabili - ha richiamato, in punto di quantum debeatur, due precedenti di questa Corte. Le relative affermazioni, esposte in sentenza, sono le seguenti: per un verso, la condotta consistente nell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio patrimoniale (Cass. 4 aprile 2011, n 7606); per altro verso, nel caso di azione di responsabilità proposta nei confronti dei sindaci di una società di capitali, il criterio ancorato alla differenza tra attivo e passivo può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con la analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento dei sindaci (Cass. 8 febbraio 2005, n. 2538).

Il fatto che il danno possa essere liquidato equitativamente non implica, però, l'applicazione di un criterio di meccanica commisurazione di esso all'entità della differenza tra attività e passività sociali: nella fattispecie, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che il pregiudizio in questione andasse senz'altro determinato in quell'importo.

In argomento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato, con riferimento al problema del danno risarcibile addebitato agli amministratori convenuti nel giudizio di responsabilità, che una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore; o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza. Ne discende, in termini generali - nel caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili che dall'omessa tenuta della contabilità (che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e che è, di per sè, almeno potenzialmente produttiva di un pregiudizio) non può derivare la conseguenza che il pregiudizio stesso si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare. D'altro canto - è stato ancora precisato - il criterio basato sulla nominata differenza può essere bensì utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni: ma sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, e a condizione che l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cass. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100).

Il terzo motivo di ricorso di D.G.A. (per quanto di ragione, avendo riguardo alla censura oggetto del presente esame) va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza. Il giudice di rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: "Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma della L.Fall., art. 146, comma 2, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia: determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti".

Il quarto motivo, riguardante le spese liquidate dalla Corte territoriale, resta infine assorbito, in ragione dell'effetto espansivo interno della disposta cassazione.

Competerà al giudice di rinvio statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Le spese relative al ricorso proposto dai sindaci, su cui è venuta meno la materia del contendere possono essere invece compensate, in conformità di quanto convenuto dalle parti in sede di accordo transattivo.

Non ricorrono le condizioni per la pronuncia della condanna al pagamento delle spese in favore di X. Da un lato, il controricorso dello stesso risulta espressamente condizionato "all'ipotesi in cui si ritenga che la D.G. abbia inteso impugnare in toto la sentenza", e - quindi - anche il capo della decisione che riguarda lo stesso Pa.: ma tale ipotesi deve senz'altro escludersi. Dall'altro, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c., cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio e il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo dunque i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. (Cass. 30 giugno 2015, n. 13355; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2208; cfr. pure Cass. 26 febbraio 2008, n. 4961 secondo cui, nel caso in cui il ricorso per cassazione venga proposto contro una sentenza resa in un giudizio con pluralità di parti in situazione di scindibilità, senza che i motivi di ricorso riguardino la statuizione della sentenza rispetto ad una delle parti e con avvertimento a quest'ultima che il ricorso le viene notificato, ex art. 332 c.p.c., solo al fine di provocare l'eventuale impugnazione da parte sua dei capi della decisione che la riguardino, il deposito di controricorso ad opera di tale parte, ove il ricorso venga rigettato, non giustifica alcuna liquidazione delle spese in favore del medesimo controricorrente, giacchè non si è determinata alcuna soccombenza del ricorrente nei suoi confronti).

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso proposto da M.F. e P.M., con compensazione delle spese di giudizio; accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso di D.G.A., respingendo il primo e il secondo e dichiarando assorbito il quarto; cassa la sentenza con riferimento alla censura accolta e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017.