Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19892 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 15 Febbraio 2018. .


Risarcimento del danno - Morte di congiunti parenti della vittima - Danno morale - Presunzione “iuris tantum” - Conseguenze - Onere del convenuto di dimostrarne l’inesistenza - Configurabilità - Insussistenza di un rapporto di convivenza e di vicinanza tra vittima e superstiti - Irrilevanza



L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (massima ufficiale)